"SCARICARE" AUTOVETTURE, AUTOCARAVAN, CICLOMOTORI E MOTOCICLI


L'Iva relativa all'acquisto, al noleggio ed alle spese di gestione dei mezzi di trasporto è detraibile in proporzione all'utilizzo del bene nell'attività di impresa o nella professione. Se c'è un esclusivo uso aziendale o professionale si potrebbe detrarre anche il 100% di Iva.
Sono previsti specifici controlli fiscali per chi detrae l'Iva dei mezzi di trasporto in misura superiore al 40%. 
Per quanto riguarda il reddito professionale, le spese dei mezzi di trasporto sono deducibili al 40%, senza alcuna possibilità di dimostrare un utilizzo maggiore del bene o del servizio. Si può "scaricare" al 40%, la spesa sostenuta per l'acquisto dei mezzi di trasporto.
Il forfait del 40% si applica anche alle spese accessorie e di manutenzione.            

Per maggiori chiarimenti inviare richiesta tramite e-mail.


MERCATO FINANZIARIO UNICO EUROPERO: I MERCATI E LO SPREAD

I mercati nonostante il varo della manovra non si placcano.
Il problema di questa crisi è che colpisce i paesi singolarmente e ciascun paese deve fronteggiarla.
Come sappiamo la crisi è finanziaria. 
A mio giudizio, il problema sorge dal fatto che in Europa esiste l'unione del mercato monetario ma non esiste l'unione del mercato finanziario.
L'assenza di un unico mercato finanziario europeo crea l'instabilità.
Questa crisi si può risolvere, facendo rinascere l'Europa e ogni singolo Paese, soltanto ideando un unico mercato finanziario.
E' necessario mettere in comunicazione i mercati finanziari europei attraverso l'ideazione di un comune multiplo denominatore: il Mercato Unico Europeo.
E' ora che nasca la Borsa Unica Europea.



La Borsa Unica Europea deve rappresentare l'intero complesso industriale europeo.
I capitali devono beneficiare della massima dinamicità in maniera tale che le imprese abbiano la possibilità di prendere il risparmio senza limiti territoriali ed i risparmiatori possano compiere le loro scelte di utilizzo del risparmio in base alle modalità ottimali.

DECRETO SALVA ITALIA: Art. 13 - (ICI) IMU, imposta municipale




1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «dal 1o gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2012». Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole «ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla «legge per la finanza locale» si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.



DECRETO SALVA ITALIA: Art. 2 - Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani

A partire dal 2012 si potrà dedurre dal reddito di impresa un importo pari a l'Irap pagata e determinata in base al costo dei dipendenti. Dallo stesso periodo, per i lavoratori di età inferiore a 35 anni o donne, assunte a tempo indeterminato, la deduzione è pari a 10.600 euro l'anno che diventano 15.200 nelle aree svantaggiate. 
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole "periodo di imposta" sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
b) al numero 3), dopo le parole "Sardegna e Sicilia" sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni".
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.





DECRETO SALVA ITALIA: Art. 1 - Aiuto alla crescita economica

Art. 1 - Aiuto alla crescita economica (Ace)
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nazionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8. Per le società e gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
3. L’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nazionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.
4. La parte del rendimento nazionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
7. La presente norma si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità che saranno stabilite con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione della presente norma sono emanate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica. Il decreto di cui al comma 3 assicura che dall’applicazione del presente articolo non derivino perdite di gettito maggiori a…
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.

I CONSORZI: CONSORZI NON COMMERCIALI RESIDENTI

Possono costituire consorzi sia i privati (in qualità di imprese individuali o societarie) sia gli enti pubblici. Nel primo caso si tratta di consorzi privati e nel secondo di consorzi pubblici.
Il consorzio si prefigge quale scopo l'organizzazione in comune di  un'attività che può essere svolta internamente, solo nei confronti dei consorziati, esercitando attività non commerciale.
I consorzi non commerciali residenti sono consorzi residenti nel territorio italiano che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale. In generale questi consorzi, detti anche normativi, svolgono attività interna poiché la loro azione si circoscrive a regolare la concorrenza e le modalità della produzione ed a controllare il rispetto degli accordi da parte dei consorziati e non esplicano la propria attività nei confronti di terzi.
A detto consorzio, per la determinazione del reddito, si applicano le norme relative agli enti non commerciali.
Di regola, nel momento in cui esercita solo attività interna, il consorzio non produce reddito imponibile, poiché i proventi dell'attività consortile vengono tassati direttamente in capo ai consorziati.
I contributi versati da tutti i consorziati per far fronte alle spese di ordinario funzionamento del consorzio, versati ad un consorzio non commerciale, non concorrono a formarne il reddito imponibile (art. 148 c. 1 DPR 817/86).

QUANTO COSTA UN OPERAIO MURATORE DI 2° LIVELLO AD UN'IMPRESA?



Supponiamo una retribuzione media mensile pari ad euro           1.482,75

Contirbuti INPS carico ditta                                                         569,58

Contributi Cassa Edile                                                                276,00

Contributi INAIL                                                                          216,65
                                                                                             _________

Totale costo mensile                                                             2.544,98

                                                                                             _________

Costo annuo                                                                        30.539,76

FATTURE FALSE E TRUFFA, RISPONDE ANCHE IL/LA DIPENDENTE



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Secondo la Cassazione (Sentenza n. 4638 del 9 febbraio 2011) risponde del reato di emissione di fatture false, la dipendente d’azienda che pone in essere l’attività materiale di compilazione dei
documenti contabili fittizi e la relativa registrazione sui registri e libri previsti dalla legge, nonostante tale condotta sia stata posta in essere per eseguire le indicazioni del datore di lavoro, ovvero soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Al reato previsto dell’articolo 8 del D. Lgs n. 74/2000 si desume possano partecipare, assieme al soggetto emittente, anche altre persone che abbiano prestato un consapevole contributo causale nella commissione del reato, come ad esempio, dipendenti dell’azienda, contabili o consulenti istigatori.
Art. 8. L. n. 74 del 10 marzo 2000
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni

"SCARICARE" LE SPESE TELEFONICHE



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L'Iva relativa all'acquisto, al noleggio ed alle spese di gestione dei telefoni cellulari è detraibile in proporzione all'utilizzo del bene nell'attività di impresa o nella professione. Se c'è un esclusivo uso aziendale o professionale si potrebbe detrarre anche il 100% di Iva.
Sono previsti specifici controlli fiscali per chi detrae l'Iva del telefonino in misura superiore al 50%.
Per le utenze fisse dell'ufficio l'Iva è detraibile al 100%.
Per quanto riguarda il reddito professionale, le spese telefoniche sono deducibili all'80%: sia quelle del telefono fisso che del cellulare. Si può "scaricare" all'80%, la spesa sostenuta per l'acquisto degli apparecchi telefonici, i canoni leasing o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione.
Il forfait dell'80% si applica alle spese telefoniche e a quelle sostenute per l'acquisto di un modem o di un router Adsl necessario per la connessione a internet.

IVA PER CASSA






I contribuenti con volume d’affari inferiore a 200.000,00 euro possono avvalersi – con riguardo alla singola operazione effettuata – della possibilità di differire l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto sino al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo e non al momento dell’effettuazione dell’operazione.

In tal modo il contribuente non deve anticipare all’erario l’iva.

Possono avvalersi del nuovo regime i soggetti passivi che effettuano operazioni imponibili nei confronti di soggetti che operano nell’esercizio di impresa, arti e professioni.

Al fine di usufruire di tale regime occorre riportare nella fattura la seguente dicitura:

“Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7, D.L. 29/11/2008,. n. 185, convertito dalla L. 28/01/2009, n. 2”

Link correlati: http://www.altalex.com/index.php?idnot=45985

REVERSE CHARGE

Non sfuggono al reverse charge le prestazioni di servizi rese dal costruttore alla società immobiliare nell'ambito della realizzazione, su appalto dell'acquirente finale, di un complesso destinato ad attività commerciali. Ciò se entrambi i soggetti appartengono al comparto edilie e il loro rapporto è regolato da un contratto di subappalto. Questa, in sintesi, la risposta fornita dalle Entrate, con la risoluzione n. 97/E, a una Srl che collabora con alcune società di investimento per la realizzazione di fabbricati civili e industriali.

L'Iva dovuta per le prestazioni di servizi rese da una società che opera nel campo delle costruzioni nei confronti di una società immobiliare di investimento deve essere assolta secondo il meccanismo dell'inversione contabile se entrambi i soggetti appartengono al comparto dell'edilizia e il loro rapporto è regolato da un contratto di subappalto.

Il meccanismo dell'inversione contabile non opera nel rapporto tra la società consortile e le società consorziate nell'operazione di "ribaltamento"

Il meccanismo dell'inversione contabile non opera nel rapporto tra la società consortile e le società consorziate nell'operazione di "ribaltamento" dei costi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi, attinenti a lavori edili di ristrutturazione appaltati dalla società consortile. È questo il parere che l'agenzia delle Entrate fornisce con la risoluzione 380/E del 10 ottobre, in risposta all'interpello posto a seguito della realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, consolidamento statico e adeguamento tecnologico di un immobile.

La stipula di un contratto di global service non esclude l'applicazione del reverse charge. In campo Iva, il regime dell'inversione contabile si applica anche ai rapporti di subappalto instaurati con un appaltatore che ha sottoscritto a monte, a sua volta, un accordo che prevede la fornitura integrata di una serie di servizi. Questa tipologia contrattuale, infatti, è assimilabile a un appalto, ma solo a condizione che i lavori edili prevalgano rispetto agli altri servizi, che devono avere di conseguenza una funzione accessoria rispetto alle prestazioni principali.

Il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) in edilizia, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, non trova applicazione nelle ipotesi in cui l'appaltatore stipuli con un'impresa di costruzioni un contratto di "fornitura con posa in opera" in cui oggetto dell'obbligazione principale è la vendita.

Infatti, in tal caso il contratto si configura come contratto di fornitura e non di subappalto. Ne consegue che l'inversione contabile non sarà applicabile nemmeno al contratto tra l'impresa fornitrice e altra impresa di costruzione, cui eventualmente la prima decida di affidare la posa in opera, essendo il "contratto a monte" di fornitura.

Questi, in estrema sintesi, i contenuti della risoluzione n. 148/E del 28 giugno 2007
A chiarirlo è risoluzione n. 432/E la del 12 novembre, con cui l'agenzia delle Entrate ribadisce alcuni concetti chiave che disciplinano il sistema del reverse charge. A partire dal principio in base al quale l'inversione contabile si applica alle prestazioni rese da un subappaltatore nei confronti di un altro subappaltatore o di un appaltatore. In seconda battuta, inoltre, entrambi i contraenti devono operare nel settore dell'edilizia, nel senso che la loro attività deve rientrare nella sezione F della tabella di classificazione Ateco 2007 o deve comunque includere prestazioni riconducibili al settore delle costruzioni.

L’Irish Revenue ha ufficializzato l’adozione del meccanismo dell’inversione contabile per la rilevazione ai fini Iva delle prestazioni di servizi rese nel settore dell’edilizia e derivanti da operazioni poste in essere fra subappaltatori. Anche l’Irlanda passa al reverse charge per le prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel campo dell’edilizia. Dietro la misura c’è sicuramente la volontà di uniformarsi al resto dell’Europa, ma anche la possibilità di porre un freno all’evasione fiscale in un settore che, come quello delle costruzioni, è afflitto da tale piaga. Il meccanismo contabile dell’inversione contabile, del resto, non è nuovo per gli esperti di contabilità. La modalità tecnica che le compagini aziendali irlandesi dovranno adottare, infatti, è uguale a quella prevista per le operazioni intracomunitarie il cui meccanismo è già noto ai fiscalisti. Ovviamente non poche sono le fattispecie che necessitano di ulteriori chiarimenti e che solo l’intervento delle Autorità nazionali competenti in materia potranno di volta in volta chiarire. Per il momento resta la certezza che riconducendo tutti gli obblighi Iva in capo al cessionario potranno essere evitati alcuni meccanismi fraudolenti quali le frodi carosello. Per far si che tutti si trovino preparati, Dublino ha comunque deciso di posticipare al 1° settembre 2008 l’entrata in vigore delle disposizioni di specie e, conseguentemente, ha provveduto a fornire le prime istruzioni operative a mezzo di alcune guide il cui contenuto è qui di seguito brevemente riportato.

Sconta l'Iva con le modalità ordinarie la posa in opera di materiali per l'edilizia da parte del fornitore. Scatta, invece, l'inversione contabile se quest'ultimo si spinge oltre la semplice attività manifatturiera, realizzando beni diversi e nuovi rispetto al complesso dei prodotti impiegati, ferma restando la necessità che la prestazione sia inquadrata dalla tabella di classificazione delle attività economiche Ateco 2007 tra quelle appartenenti al settore edile. Quanto infine alle operazioni effettuate in presenza di un'associazione temporanea d'impresa (Ati), gli obblighi di fatturazione gravano sulla capogruppo solo quando l'Ati assume soggettività giuridica.

NUOVA FESTA NAZIONALE: ITALIA 150° UNITA'

 Il 2011 ha una nuova festa nazionale, il 17 marzo, data in cui Vittorio Emanuele proclama nel 1861 il Regno d'Italia.
Lo comunicano il capo dello Stato e il capo del governo.

http://www.ilsussidiario.net/articolo.aspx?articolo=143215



Assunzioni obbligatorie: assunzione disabili




Le aziende con una certa dimensione occupazionale sono tenute ad assumere una percentuale di lavoratori che presentano specifici requisiti e nel rispetto di particolari procedure.
Il sistema generale del collocamento obbligatorio, ovvero sistema che riguarda le categorie protette ossia i disabili e altri soggetti ad essi equiparati (vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere e loro familiari), è affiancato dalla normativa che prevede ulteriori obblighi di assunzione di cui sono destinate categorie particolari di lavoratori ritenute svantaggiate ed aziende aventi determinate caratteristiche: si tratta del collocamento obbligatorio dei centralisti, dei massaggiatori e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, e degli orfani e coniugi superstiti.
I disabili disponibili all'avviamento al lavoro sono iscritti in un elenco tenuto presso gli uffici provinciali del lavoro, che provvedono a formare una graduatoria unica secondo regole e criteri uniformi fissati dal Ministero del Lavoro. Nell'ambito della graduatoria si tiene conto delle propensioni professionali manifestate, della disponibilità ad una collocazione parziale o indeterminata, su tutto il territorio provinciale o limitata ad una parte di esso, nonché delle esigenze dell'impresa richiedente.
I datori di lavoro interessati dalle disposizioni sul collocamento obbligatorio devono rivolgersi agli organi pubblici per richiedere l'avviamento dei singoli lavoratori e procedono alla loro assunzione.

Scommesse sul web






Le somme guadagnate partecipando a scommesse e a giochi in internet sono redditi diversi, tassati per intero, e come tali da riportare nel modello Unico e soggetti agli obblighi di monitoraggio. In particolare, quest’ultimo adempimento, che comporta la segnalazione delle vincite nel modulo RW, scatta nel caso in cui il contribuente-scommettitore, per accedere al gioco online, utilizzi un conto corrente estero infruttifero la cui consistenza superi i 10mila euro alla fine del periodo d’imposta, e se, nello stesso arco di tempo, i movimenti registrati oltrepassino questa stessa soglia.

PROVERBIO DEL GIORNO



A buon intenditor poche parole.
A chi sa capire non occorre rivolgere lunghi discorsi. Si usa per giustificare o attenuare la brutalità di certi avvertimenti, o per alludere a cose che vengono taciute per prudenza, riguardo, connivenza, ecc. Già nel latino di Plauto: Intelligenti pauca.

PROVERBIO DEL GIORNO

A brigante brigante e mezzo.


Il proverbio suggerisce di usare le armi dell'avversario, anche se disoneste, e ancor meglio di lui. Tuttavia Due torti non fanno una ragione: rispondere a un atto ingiusto con un atto ingiusto non ristabilisce la giustizia.

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle