FATTURE FALSE E TRUFFA, RISPONDE ANCHE IL/LA DIPENDENTE



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Secondo la Cassazione (Sentenza n. 4638 del 9 febbraio 2011) risponde del reato di emissione di fatture false, la dipendente d’azienda che pone in essere l’attività materiale di compilazione dei
documenti contabili fittizi e la relativa registrazione sui registri e libri previsti dalla legge, nonostante tale condotta sia stata posta in essere per eseguire le indicazioni del datore di lavoro, ovvero soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Al reato previsto dell’articolo 8 del D. Lgs n. 74/2000 si desume possano partecipare, assieme al soggetto emittente, anche altre persone che abbiano prestato un consapevole contributo causale nella commissione del reato, come ad esempio, dipendenti dell’azienda, contabili o consulenti istigatori.
Art. 8. L. n. 74 del 10 marzo 2000
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni

"SCARICARE" LE SPESE TELEFONICHE



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L'Iva relativa all'acquisto, al noleggio ed alle spese di gestione dei telefoni cellulari è detraibile in proporzione all'utilizzo del bene nell'attività di impresa o nella professione. Se c'è un esclusivo uso aziendale o professionale si potrebbe detrarre anche il 100% di Iva.
Sono previsti specifici controlli fiscali per chi detrae l'Iva del telefonino in misura superiore al 50%.
Per le utenze fisse dell'ufficio l'Iva è detraibile al 100%.
Per quanto riguarda il reddito professionale, le spese telefoniche sono deducibili all'80%: sia quelle del telefono fisso che del cellulare. Si può "scaricare" all'80%, la spesa sostenuta per l'acquisto degli apparecchi telefonici, i canoni leasing o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione.
Il forfait dell'80% si applica alle spese telefoniche e a quelle sostenute per l'acquisto di un modem o di un router Adsl necessario per la connessione a internet.

IVA PER CASSA






I contribuenti con volume d’affari inferiore a 200.000,00 euro possono avvalersi – con riguardo alla singola operazione effettuata – della possibilità di differire l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto sino al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo e non al momento dell’effettuazione dell’operazione.

In tal modo il contribuente non deve anticipare all’erario l’iva.

Possono avvalersi del nuovo regime i soggetti passivi che effettuano operazioni imponibili nei confronti di soggetti che operano nell’esercizio di impresa, arti e professioni.

Al fine di usufruire di tale regime occorre riportare nella fattura la seguente dicitura:

“Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7, D.L. 29/11/2008,. n. 185, convertito dalla L. 28/01/2009, n. 2”

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REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle