Art. 18 L. 300/1970: i licenziamenti illegittimi


La tutela che la legge fa conseguire al lavoratore illegittimamente licenziato consiste nella conservazione del posto e/o nel risarcimento del danno, a seconda delle dimensioni dell’impresa e della natura dell’invalidità.
Dalla dimensione aziendale dipende l’applicazione di una tutela reale, cioè tutela prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) nelle imprese con più di 15 dipendenti, o una tutela obbligatoria, cioè tutela prevista dall’art. 8 della L. 604/1966 nelle imprese fino a 15 dipendenti.
La tutela obbligatoria prevede che, con la sentenza che annulla il licenziamento, non ricorrendo la giusta causa o il giustificato motivo, il datore di lavoro è condannato a riassumere il lavoratore entro tre giorni oppure a risarcire il danno da questi patito, versandogli un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti (l’indennità è maggiorata fino a 10 o 14 mensilità per dipendenti di elevata anzianità di servizio).
Attraverso la tutela reale il giudice, con la sentenza che dichiara la inefficacia o la nullità o che annulla il licenziamento, ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno patito dal dipendente, liquidando un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione (nonché al versamento dei contributi previdenziali); in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore alle 5 mensilità.
E’ facoltà del lavoratore chiedere al datore di lavoro, invece della reintegrazione, la corresponsione di un’indennità pari a 15 mensilità cd. indennità sostitutiva della reintegrazione, che comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.
Tale indennità, in quanto alternativa alla reintegrazione si somma a quanto dovuto a titolo di risarcimento.

COMPENSAZIONI IVA


Dal 1° aprile 2012 entra in vigore il decreto “semplificazioni tributarie” (art. 8, commi 18 e 19, DL 16/2012), relativo alle compensazioni Iva.
A partire dal mese di aprile 2012, i crediti Iva che superano i 5 mila euro saranno compensabili solamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal 16° giorno del mese successivo a quello di trasmissione telematica della dichiarazione/istanza da cui risulta il credito.
Supponiamo che una ditta abbia un credito pari a 10.000 euro, in base ai calcoli fatti con la dichiarazione Iva per il 2011.
Credito Iva                                                                12.000,00
Dichiarazione trasmessa telematicamente il              20/05/2012
Sino al 20/05/2012 potranno essere compensati crediti iva per un importo massimo pari ad euro 5.000,00.
Dal 16/06/2012 saranno compensabili i residui 7.000,00 euro.
Si ricorda che, per compensare crediti superiori ai 15.000,00 euro è obbligatorio, al di là della presentazione della su detta dichiarazione, l’apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato.

730 EDITABILE ON LINE


L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei dipendenti e dei pensionati il formato elettronico del modello 730/2012 e del 730-1, la scheda per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille.
Attraverso la versione editabile è possibile compilarli direttamente al computer , basta avere un programma per la lettura e la stampa di documenti in formato pdf.
In seguito alla compilazione in formato elettronico, i modelli vanno stampati, firmati e presentati a un soggetto che presta l’assistenza fiscale: entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro, entro il 31 maggio al CAF o a un professionista abilitato.
Lo strumento non effettua verifiche o controlli in merito alle informazioni inserite.

CERTIFICATO MEDICO ON LINE: CONSULTA IL TUO CERTIFICATO MEDICO

Attraverso il seguente link potrai controllare e stampare il tuo certificato medico, basta inserire il tuo codice fiscale e il numero attribuito al certificato che ti ha consegnato il medico:

Consulta certificato medico

TASSAZIONE DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE

La Legge 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione del D.L. n. 138/2011) ha stabilito la tassazione sui beni concessi ai soci ed ai familiari dell'imprenditore nel momento in cui il corrispettivo stabilito al fine del godimento sia inferiore al valore che lo stesso avrebbe sul libero mercato.

Es. Automobile aziendale utilizzata dal socio per scopi personali

Prezzo annuale stabilito 0,00 euro

Costo annuale per il noleggio della stessa automobile da parte di una società di noleggio: 7.000,00 euro

La differenza di valore è reputata reddito diverso realizzato dall'utilizzatore che partecipa alla formazione del reddito complessivo dello stesso.

In capo al socio verranno tassati, come reddito diverso, 7.000,00 euro.
Tale importo parteciperà nella determinazione del reddito complessivo del socio.

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle