LEGGE DI STABILITA' (disegno di legge approvato alla Camera): IL LAVORO

Nella seduta del 21 dicembre 2013 la Camera ha approvato il disegno di legge di stabilità 2014, ovvero testo suddiviso in articoli che viene presentato dagli, o agli organi depositari del potere legislativo, cui spetta l'iniziativa legislativa (art. 87 Cost.).

Per quanto concerne gli interventi concernenti il lavoro prevede una rimodulazione delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed altre categorie assimilate, stabilendo per i redditi non superiori a 8.000 euro una detrazione di 1.880 euro e incrementando le detrazioni dello stesso tipo per i redditi sino a 55.000 euro.
Il provvedimento interviene per finanziare, con riferimento all'anno 2014, gli ammortizzatori siciaki in deroga, i contratti di solidarietà e la cassa integrazione guadagni straordinaria, e in materia di esodati, incrementa 6.000 unità,  il contingente dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione per i quali trovano applicazione i requisiti previdenziali previgenti alla riforma pensionistica.
Ai fini della copertura delle maggiori spese che derivano da tale incremento, stabilisce l'innalzamento dell'aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS.
L'aliquota si innalza al 22 % per il 2014, al 23,5% per il 2015 e 24% per il 2016.



CASSETTO FISCALE

Il nuovo Regolamento introduce i seguenti adempimenti per gli intermediari:

> adesione on line alle condizioni generali che regolano i servizi;
> trasmissione telematica delle deleghe conferite da parte dei clienti al servizio telematico Entratel.

 

IMU SARDARA (MC): IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI

Presupposto dell'IMU è il possesso di immobili ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 504/1992.

In base al regolamento, approvato dal Comune di Sardara con Delibera C.C. n. 77 del 31/10/2012, a far data dal 1° gennaio 2012, alle unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, si applica l'aliquota di base dello 0,76 per cento.




Con la Circolare n. 5/E del 2013 al par. 2.6 è stato chiarito che per gli immobili inagibili, per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. b), del DL n. 201 del 2011, è dovuta l'IMU calcolata sul 50% dell'imponibile, l'immobile non può essere considerato "esente" da IMU.

In base all'art. 13, comma 3, lett. b), del DL n. 201 del 2011, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, co. 1,3,5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei co. 4 e 5 del presente articolo. La base  imponibile è ridotta del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.


Regolamento Comune di Sardara

Piano regolatore Sardara

Circolare n.5/E del 2013

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Disposizioni urgenti sull’ IMU, sull'alienazione immobili pubblici e sulla Banca d'Italia
Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
E' quanto ha previsto il Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2013, n. 281.
I contribuenti, tuttavia, dovranno concorrere al recupero dell’eventuale differenza tra l’imposta che scaturisce dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione deliberate (o confermate) dal Comune per il 2013 e quella che risulta dall’applicazione dei parametri standard fissati dalle norme statali. 
A loro carico, di tale importo, resta il 40 per cento, che dovrà essere versato entro il 16 gennaio 2014.

PAGATI 16 MILIONI DI EURO AGLI AGRICOLTORI COLPITI DALL'ALLUVIONE IN SARDEGNA

Il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ha pagato, attraverso Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, il saldo domanda unica 2013 a favore di 8.988 beneficiari, dei 60 comuni colpiti dall'alluvione in Sardegna, per un importo di €.16.630.824,13.
È stato inoltre stabilito un calendario d'azioni condiviso tra Agea, Sin e Regione Sardegna, da attuarsi in tempi molto ridotti, con uno stanziamento ulteriore ad immediato e diretto beneficio degli agricoltori, attraverso l'attuazione di alcune misure del Psr.
Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

RIFORMA DELL'ISEE

La prima grande novità del nuovo indicatore sta nelle modalità di raccolta delle informazioni e nel rafforzamento dei controlli sulla veridicità delle informazioni che il cittadino dichiara.

Con il nuovo sistema, infatti, solo una parte dei dati utili per il calcolo dell’ISEE sarà autocertificata. D’ora in poi i dati fiscali più importanti – ad esempio, il reddito complessivo – e i dati relativi alle prestazioni ricevute dall’INPS saranno compilati direttamente da tale Amministrazione (tramite interrogazioni degli archivi propri e di quelli dell’Agenzia delle Entrate). Al di là della semplificazione burocratica, per cui al cittadino non si chiede di dichiarare quanto ha già fatto in altre sedi, queste novità costituiscono un significativo miglioramento delle caratteristiche di equità del sistema. Vi è infatti evidenza che con l’ISEE vigente finora, in cui tutto è auto-dichiarato, si è verificata una sistematica sottodichiarazione sia del reddito (anche rispetto al reddito Irpef ) sia del patrimonio. Con riferimento al patrimonio  mobiliare, ad esempio, l’80% dei nuclei familiare dichiara di non possedere neanche un conto corrente o libretto di risparmio, dato non coerente con quelli pubblicati dalla Banca d’Italia.

Il patrimonio mobiliare verrà controllato ex ante con riferimento all’esistenza di conti non dichiarati ed ex post con la creazione di liste selettive per controlli sostanziali della Guardia di Finanza. Le pratiche elusive (ad esempio, svuotamento dei conti correnti al 31 dicembre per poi ricostruirli al 5 primo gennaio) saranno evitate attraverso la valorizzazione della componente depositi e conti correnti bancari e postali mediante il riferimento alla consistenza media annua.





Con il nuovo ISEE le diverse tipologie di reddito vengono trattate in modo da migliorare l’equità, favorendo le situazioni di maggiore bisogno, come quelle che riguardano le persone con disabilità più grave e con redditi più bassi. Infatti:

•    per i redditi da lavoro dipendente si stabilisce la sottrazione di una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro, per tenere conto dei costi di produzione del reddito, ma anche per evitare il fenomeno noto col nome di “trappola della povertà”, per cui la piena considerazione del reddito nella prova dei mezzi disincentiva l’offerta di lavoro dei soggetti più deboli;
•    per le pensioni e trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari si sottrae una analoga quota, fino ad un massimo di 1.000 euro, per tenere conto in modo forfettario delle maggiori spese connesse alla vecchiaia e ad altre condizioni di fragilità dei beneficiari di trattamenti fiscalmente esenti;
•    per tenere conto dei costi dell’abitare viene aumentato (da 5.165 a 7.000 euro all’anno) l’importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l’affitto registrato che può esse- re portato in deduzione. Tale importo è incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Con riferimento ai proprietari, si tiene conto dei costi dell’abitare in modo comparabile nella componente patrimoniale;
•    per tenere conto dei costi sostenuti da persone con disabilità o non autosufficienti la scelta fondamentale che si compie con la riforma è di non considerare in modo indistinto tutte le persone con disabilità, ma di riclassificare le diverse definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza accorpandole in tre distinte classi: disabilità media, grave, e non autosufficienza. Si riconosce poi un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente una persona con disabilità, articolato in funzione del grado di disabilità. L’attuale sistema, che consiste nel riconoscere una maggiorazione della scala di equivalenza infatti, ha il limite di tradursi in un abbattimento dell’ISEE tanto più alto quanto più alto è il reddito e il patrimonio della famiglia considerata, indipendentemente dalla gravità del bisogno.

Le nuova franchigie sono:

•    4.000 euro per persona con disabilità media (incrementate a 5.500 euro se minorenne);

•    5.500 euro per persona con disabilità grave (incrementate a 7.500 euro se minorenne);

•    7.000 euro per persona non autosufficiente (incrementata a 9.500 euro se minorenne).


Per le persone non autosufficienti è poi ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti nella misura in cui si traducano in spese certificate per l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali.

Viene infine introdotta la possibilità per tutti di sottrarre (fino ad un massimo di 5.000 euro) le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali: spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida, spese sostenute per servizi di interpretariato per le persone sorde e spese mediche e di assistenza specifica per i disabili.

La valorizzazione del patrimonio  e gli abbattimenti per la prima casa

La maggiore considerazione del patrimonio  richiesta dalla legge viene raggiunta conside- rando il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI), riducendo la franchigia sulla componente mobiliare (che viene però articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare) e considerando il patrimonio all’estero.

Con riferimento agli immobili si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere, mentre per tenere conto dei costi dell’abitare viene riservato un trattamento  particolare alla prima casa. Il valore IMU è calcolato al netto del mutuo e di una fran- chigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi.

La scala di equivalenza tiene  conto di particolari condizioni di disagio

Si è deciso di non intervenire sulla scala ISEE in via generale, trattandosi  di una scala già “generosa” rispetto a quelle tipicamente in uso a livello internazionale e nazionale. Sono state però adottate alcune maggiorazioni per tenere conto di condizioni specifiche che possono dar luogo a minori economie di scala, in particolare per le famiglie numerose. Più precisamente, per tenere in particolare considerazione i figli successivi al secondo, la scala di equivalenza base (vigente) viene maggiorata di un ammontare crescente al crescere del numero dei figli da tre in poi. Inoltre, è man- tenuta una specifica maggiorazione per tenere conto dei costi superiori in cui si imbattono i nuclei familiari in cui sono presenti minori ed entrambi i genitori o l’unico presente lavorano, aumentata ulteriormente se è presente almeno un minore di 3 anni, nonché la maggiorazione per i nuclei monogenitoriali.




Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per persone adulte


Con il nuovo ISEE viene data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori potrebbe pertanto fare nucleo a sé.

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse. Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza. Tale regola viene incontro alla necessità di differenziare la con- dizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo – in qualità di tenuti agli alimenti e tenuto conto dei propri carichi familiari diretti – dalla condizione di chi non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.  Al fine di evitare comportamenti opportunistici, le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero continuano ad essere considerate nel patrimonio del donante. Analogamente, e per lo stesso motivo, sono considerate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti.




Prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni


A meno di casi particolari, ai fini dell’accesso a prestazioni per i bambini ciò che conta è la condizione economica di entrambi i genitori. Con il nuovo ISEE viene stabilito il principio che il ge- nitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo (genitore coniugato con persona diversa dall'altro genitore; legale separazione, ecc.).

Si tratta di una previsione necessaria per differenziare la situazione del nucleo in cui il genitore è davvero solo (per morte o allontanamento o irreperibilità dell’altro genitore o costituzione di un’al- tra famiglia) da quella in cui l’altro genitore naturale ha semplicemente un’altra residenza anagrafica, magari per scelta puramente opportunistica a fini fiscali. Di conseguenza, l’ISEE del nucleo familiare con figli viene integrato con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
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ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU

Si abolisce la seconda rata dell'IMU 2013 sull'abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9. Per quanto riguarda l'IMU agricola per i fabbricati rurali e per gli imprenditori agricoli professionali relativamente ai terreni è prevista l’esenzione totale dal pagamento della seconda rata.

Lo Stato rinuncia così a un gettito previsto di circa 2.150 mln.

Il mancato gettito viene compensato tramite acconti e aumenti d'imposta a carico del settore finanziario e assicurativo.

In dettaglio, la copertura del provvedimento è così composta:
Per 1,5 mld circa: aumento al 130% dell'acconto IRES e IRAP dovuto per l'anno d'imposta 2013 dalle società del settore finanziario e assicurativo. Per questi stessi soggetti l'aliquota IRES viene elevata per il solo anno d'imposta 2013 al 36%.

Per 650 mln circa: anticipo a carico degli intermediari finanziari sulle ritenute relative al risparmio amministrato (conto titoli).

Per quanto riguarda il gettito ulteriore atteso dai comuni che hanno deliberato per l'anno 2013 aliquote superiori a quella standard, circa metà dell'importo viene ristorata dallo Stato; a fini perequativi l'altra metà verrà versata dai contribuenti interessati a metà gennaio 2014, alle stesse scadenze già programmate per altri tributi.

Il termine per il pagamento degli acconti dovuti da tutti i contribuenti soggetti a IRES è prorogato al 10 dicembre 2013.

SPESOMETRO 2013: PROROGA

In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori nell’effettuare la
comunicazione delle operazioni Iva e quella integrativa all’Archivio dei rapporti
finanziari, l’Agenzia delle Entrate ha aperto una finestra temporale che consentirà di
inviare i dati fino al 31 gennaio 2014. Entro la stessa data è disposta la proroga, con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, della comunicazione da parte
degli operatori finanziari dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600
euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos.
Operazioni rilevanti Iva con Pos con proroga al 31 gennaio 2014 - Più tempo per
inviare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600
euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos. Con un Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia di oggi, viene, infatti, prorogato al 31 gennaio 2014 il termine,
prima fissato al 12 novembre 2013, per comunicare all’Anagrafe tributaria i pagamenti
effettuati con carte di credito, di debito e prepagate.
Nuovo spesometro via Entratel fino al 31 gennaio 2014 - Gli operatori economici che
devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all’anno
2012 - previste entro il 12 novembre 2013 (per chi effettua la liquidazione mensile) ed
entro il 21 novembre 2013 per tutti gli altri - hanno più tempo per effettuare l’invio dei
dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio
2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o
sostituiscono i precedenti invii.
Archivio rapporti finanziari: il Sid resta aperto fino a fine gennaio – Tenuto conto
delle difficoltà collegate all’interscambio dei flussi e alla nuova procedura di
registrazione al Sid (Sistema di Interscambio Dati), viene estesa la validità degli invii dei
dati al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine, gli operatori finanziari potranno
trasmettere all’Archivio dei rapporti finanziari anche gli eventuali file che annullano o
sostituiscono i precedenti invii.

Comunicato stampa

A.T.I.: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA

L'associazione temporanea d'impresa, introdotta nell'ordinamento italiano nel 1977 con la prima legge di recepimento delle disposizioni comunitarie in ambito di appalti pubblici, è un accordo con il quale uno o più imprese (denominate mandanti) conferiscono ad un'altra impresa (qualificata capogruppo o mandataria) un mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forza del quale la capo gruppo presenta un'offerta per conto proprio e delle sue mandanti (art. 34, co. 1 lett. d),  cod. app. ).

Il mandato conferito è un atto che ha natura contrattuale, di conseguenza tra le varie partecipanti si determinano diritti ed obblighi che si esauriscono con la conclusione del contratto d'appalto.

L'ATI si sottoscrive mediante un atto pubblico o una scrittura privata.

Un'ATI può assumere tre diverse forme di governance:

- Verticale, in cui viene conferito un mandato collettivo irrevocabile all'impresa partecipante che svolge l'attività principale oggetto della gara, che assumerà così il ruolo di capogruppo. Questa riunisce le altre imprese mandanti che svolgono attività corrispondenti a parti dell'opera, che il bando definisce come separabili.

- Orizzontale, il rapporto di collaborazione avviene tra imprese che esercitano attività omogenee e che si riuniscono al fine di suddividere i lavori, e ottenere così, grazie all'insieme delle iscrizioni, i requisiti necessari per partecipare alla gara d'appalto.

- Mista, un'associazione di tipo verticale in cui la mandataria è composta da un sub associazione orizzontale e le mandanti sono anch'esse sub associazioni orizzontali per ognuna delle categorie scorporabili.

Nelle ATI la responsabilità in relazione al progetto si differenzia in base alle governance in:

- solidale e illimitata nel caso di associazione orizzontale;
- pro quota per i lavori di propria competenza, e solidalmente  alla capogruppo nelle ATI verticali.

Ognuna delle aziende conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

L'ATI dura si al compimento dello specifico lavoro per cui si sono associate.

Nessun obbligo pubblicitario regola le ATI.

Mediante la costituzione di una ATI non nasce un nuovo soggetto fiscale. Allorché l'oggetto dell'appalto sia indivisibile, si determina l'esistenza di un organismo associato che opera come una società di fatto. Tale società è soggetta agli obblighi contabili e agli adempimenti fiscali relativi all'esecuzione dei lavori appaltati. Le imprese associate invece sono soggette ad imposizione solo per le quote di reddito spettanti a ciascuna secondo le quote di partecipazione.

Per quanto riguarda i pagamenti lo schema sarebbe il seguente:
- la capogruppo firma i documenti contabili di tutto il lavoro e provvede ad esplicare le eventuali riserve anche per i lavori eseguite dalle associate;
- ogni impresa associata predispone nei confronti del soggetto committente la fattura per le opere eseguite e
contabilizzate nello specifico S.A.L.;
- il committente a fronte di ogni S.A.L. emette un unico mandato di pagamento per un importo pari alla somma delle fatture emesse da ogni associato e ricevute dalla capogruppo;
- la somma del mandato viene riscossa dal legale rappresentante della capogruppo;
- il legale rappresentante della capogruppo suddivide il corrispettivo pro quota ad ogni associato corrispondente all'importo fatturato.

Le prestazioni rese dalle singole imprese associate devono essere fatturate direttamente nei
confronti dell'appaltatore, secondo le disposizioni fiscali per esse previste, anche ai fini dell’applicazione o meno del regime del “reverse charge”.

Nel caso in cui lavori edili siano affidati in appalto ad un’ATI, le imprese associate devono fatturare
direttamente nei confronti del committente, in base alle ordinarie modalità di applicazione dell’IVA.

Nel caso in cui lavori edili siano affidati in subappalto ad un’ATI, le imprese associate devono fatturare
direttamente nei confronti dell'appaltatore principale, applicando il meccanismo dell’inversione contabile.

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Rif. norm.:
- art. 37, co. 5, d.lgs. 163/2006, c.d. "Codice dei contratti pubblici"
- R.M. n. 9/782/1983
___________________________________________________________________________

DURC: SOFTWARE PER LA VERIFICA DELLA SUA VERIDICITA'

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Si tratta di uno strumento necessario alla verifica dei documenti elettronici, come DURC e CIP, contenenti codici bidimensionali con firma elettronica.


MODALITA' DI ADESIONE AL CASSETTO FISCALE DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI

L'intermediario:
1.  si collega al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it e accede con le proprie credenziali (ovvero tramite "gestori/operatori incaricati" nel caso di soggetti diversi dalla persone fisiche);
2. seleziona la funzionalità "Adesione Regolamento Cassetto fiscale delegato", disponibile nel menù "Proposte", scarica il regolamento che disciplina il servizio, lo autentica e lo invia esclusivamente per via telematica;
3. riceve, nella sezione "Ricevute" del sito, una comunicazione in cui sono contenute le istruzioni per il calcolo del codice segreto di accesso, le quali devono essere applicate al PINCODE della III sezione della busta di abilitazione al canale Entratel.

Restano attive le adesioni degli intermediari già perfezionate e, le deleghe loro conferite dai contribuenti fino alla loro naturale scadenza (due anni di conferimento).

L'intermediario può usufruire del servizio senza soluzione di continuità salvo l'obbligo di aderire nuovamente entro il 31/10/2014.

Ciascun professionista deve stampare il Regolamento sottoscriverlo e conservarlo, ai fini di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

 

LEGGE DI STABILITA' 2014

I principali interventi della Legge di Stabilità sono rivolti alle seguenti macro aree:
  • INTERVENTI PER PERSONE, FAMIGLIE E SOCIETÀ

  • INTERVENTI PER LE IMPRESE
  • Riduzione del costo del lavoro per le imprese
  • Detrazione dell’Irap per i nuovi assunti
  • Potenziamento dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica)
  • Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni
  • Incremento del Fondo di garanzia per le PMI
  • Incremento del Fondo di sviluppo e coesione
  • Stop all’aumento IVA per le imprese sociali
  • Rifinanziamento del Fondo per i contratti di sviluppo
  • Rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile

  • INVESTIMENTI
  • Allentamento dei vincoli del Patto di Stabilità per i Comuni
  • Completamento del sistema MOSE di Venezia
  • Fondi ANAS per le Infrastrutture e Salerno-Reggio Calabria
  • Manutenzione straordinaria delle Ferrovie e velocizzazione del Corridoio Adriatico
  • Ricostruzione dell’Aquila
  • Trasporto pubblico locale
  • Ecobonus e ristrutturazioni edilizie


  • IL COFINANZIAMENTO DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020

LEGGE DI STABILITA' 2014: MISURE FISCALI PER IL LAVORO E LE IMPRESE (DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE)

La detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, era pari a:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non superava 8.000 euro. L'ammontare della detrazione
effettivamente spettante non poteva essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non poteva essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo era superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo era superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spettava per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Ora con la Legge di Stabilità 2014 le detrazioni vengono riformulate in:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione
effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato,
l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.510 euro, aumentata del prodotto tra 330 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a
8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.510 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di 40.000 euro.




Viene abrogata la detrazione pari a:
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

LEGGE DI STABILITA' 2014: 5 PER MILLE






La Legge di Stabilità stanzia, per il 2014, 400 milioni di euro per il 5 x mille. I fondi saranno destinati al finanziamento di associazioni di volontariato, associazioni e fondazioni di promozione sociale, enti di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria, Comuni e associazioni sportive dilettantistiche e delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.


LEGGE DI STABILITA' 2014: LA NUOVA SERVICE TAX

Con la Legge di Stabilità arriva il riordino del sistema di tassazione locale. Nel complesso l'operazione consentirà un alleggerimento del carico tributario sugli immobili pari ad 1 miliardo di euro. La cifra verrà trasferita dallo Stato ai Comuni che dunque non subiranno perdite di risorse. Saranno i sindaci a decidere le modalità attraverso le quali applicare gli sgravi. La nuova Service Tax avrà due gambe: la tassa che serve a coprire i costi del servizio di raccolta rifiuti (TARI). E' calcolata in base ai metri quadrati o alla quantità di rifiuti e la versa chi occupa l'immobile. La tassa sui servizi indivisibili offerti dai comuni (TASI). E' calcolata sul valore catastale ed è pagata dai proprietari. Nel caso di immobili affittati il conduttore partecipa per una piccola quota, tra il 10 e il 30%.

Sulla prima casa al posto di IMU e TARES si verserà la tassa sui servizi municipali. Per la parte riferita ai servizi indivisibili, per il 2014 l'aliquota massima è fissata al 2,5 per mille. Per le altre proprietà immobiliari il Comune potrà riscuotere l'imposta relativa ai servizi indivisibili insieme all'IMU, ma la somma tra le due non potrà essere superiore alla cifra prevista applicando l'attuale aliquota massima dell'IMU. La Service Tax vuol dire piene autonomia: una tassa locale pagata ai Comuni per pagare i servizi dei Comuni.

LEGGE DI STABILITA' 2014: ECOBONUS E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE


La Legge di Stabilità proroga a tutto il triennio 2014 - 2016 gli sconti per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico.
Le detrazioni saranno pari rispettivamente al 50% e al 65% per il 2014 - confermando l'agevolazione introdotta per il 2013 - e scenderanno al 40% e al 50% per il successivo biennio 2015 - 2016.




LEGGE DI STABILITA' 2014: RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO PER LE IMPRESE

La Legge di Stabilità rende più conveniente il lavoro stabile, tagliando i costi per le imprese per un totale di 1,2 miliardi di euro per il 2014. Tre gli interventi previsti:
  • IRAP 
      • Deduzione dall'IRAP del costo del personale per i nuovi assunti a tempo indeterminato a partire dall'anno di imposta 2014 per un massimo di 15.000 euro all'anno per ciascun nuovo assunto (solo per le assunzioni che incrementano il numero totale dei dipendenti, considerando anche il personale delle società controllate).
  • Contributi sociali 
      • La Legge di Stabilità stanzia 1 miliardo per la riduzione dei contributi INAIL versati dalle aziende.
  • Incentivi per il lavoro stabile
      • La Legge di Stabilità prevede la restituzione completa del contributo addizionale ASPI 1,4% nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.







LEGGE DI STABILITA' 2014: NUOVE MISURE CONTRO LA POVERTA'

La Legge di Stabilità incrementa di 250 milioni di euro, per il 2014, il Fondo per la carta acquisti destinata ai cittadini che versano in condizioni di maggiore disagio economico. E' rifinanziato con 250 milioni di euro per il 2014 il Fondo per la non autosufficienza. Potranno accedere al Fondo anche le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (sla).
Al Fondo per le Politiche Sociali vengono assegnati 300 milioni di euro per il 2014.



LEGGE DI STABILITA': RIFINANZIAMENTO CIG

La Legge di Stabilità stanzia 600 milioni di euro per rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga. Per il 2014 sono quindi disponibili risorse per un totale di 2 miliari di euro.


LEGGE DI STABILITA' 2014: DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI ESODATI

La Legge di Stabilità interviene sul problema degli "esodati", saranno altri 6.000,00 i lavoratori che verranno ammessi al pensionamento con le vecchie regole.


LEGGE DI STABILITA' 2014: RIDUZIONE DELL'IRPEF PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Per i lavoratori dipendenti con reddito lordo annuo tra 8.001 e 15.000 e per quelli con reddito lordo annuo tra 15.001 e 55.000 euro diminuisce l'IRPEF, grazie all'aumento della detrazione.

Per esempio, i lavoratori che percepiscono un reddito lordo annuo tra 15.001 e 20.000 euro risparmieranno 152,00 euro.

Approfondimenti

CONTRIBUENTI MINIMI


Il regime dei contribuenti minimi si applica a partire dall'anno di inizio attività e per i quatto anni successivi e fino comunque al compimento del 35° anno se interviene successivamente (es. se il contribuente compie 35 anni al 6° anno di attività il regime è applicabile fino a tale anno compreso). 

Il regime agevolativo può essere applicato esclusivamente per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 periodi di imposta successivi. Coloro che, allo scadere del quinquennio, non hanno ancora compiuto 35 anni, possono prolungare l'applicazione del regime fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età; 

-  il regime dei contribuenti minimi si applica solo alle persone fisiche che hanno intrapreso un'attività d'impresa, arte o professione dopo il 31.12.2007. Per stabilire quale sia il periodo di imposta di inizio di una "nuova" attività produttiva si deve fare riferimento all'effettivo esercizio dell'attività; 

-  l'imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali è ridotta al 5%.

Il regime prevede le seguenti condizioni:

1) il contribuente non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare;

2) l'attività esercitata non costituisca in alcun modo mera prosecuzione di altra attività in precedenza svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria. L'esistenza di tale requisito va sempre verificata in presenza di attività di lavoro dipendente svolte con un contratto di lavoro a tempo indeterminato mentre non precludono l'applicazione del regime forme di lavoro precario (ad es. co.co.co e contratti di lavoro a tempo determinato) (C.M. Agenzia Entrate 30.5.2012, n. 17/E, all.); 

3) se l'attività è proseguimento di attività di altro soggetto, comunque il volume di ricavi del precedente anno non deve eccedere Euro 30.000,00.

L'Agenzia delle Entrate, con la C.M. 30.5.2012, n. 17/E (all.), ha precisato che, dal 1.1.2012, tale nuovo regime costituisce il regime naturale per le persone fisiche che iniziano un'attività di impresa, arte o professione o l'hanno intrapresa dopo il 31.12.2007.   

Il Provvedimento 22.12.2011 contiene le modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all'art. 27, co. 3, 4 e 5, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, co. 96-99, L. 244/2007 (ossia i requisiti per accedere al "vecchio" regime dei minimi), ma che non possono accedere al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità (si veda di seguito), e per coloro che ne fuoriescono per decorrenza dei termini di applicazione.

Si ricorda che possono accedere a tale regime contabile anche i contribuenti che, pur avendo i requisiti di cui all'art. 1, co. 96-99, L. 244/2007, hanno optato per il regime ordinario o per il regime semplificato per le nuove iniziative produttive.

I soggetti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati, in particolare:
- dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'I.R.A.P. e dell'I.V.A.;

- dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili nel caso in cui, su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria, forniscano gli stessi dati previsti dall'art. 16, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, ordinati in forma sistematica;

- dalle liquidazioni e dai versamenti periodici I.V.A.;

- dal versamento dell'acconto annuale dell'I.V.A.;

- dalla presentazione della dichiarazione I.R.A.P. e dal versamento della relativa imposta. I contribuenti che applicano tale regime sono soggetti agli studi di settore e ai parametri e hanno l'obbligo di compilare il modello per la comunicazione dei relativi dati.

CONTRIBUENTI MINIMI (2)

Gli autotrasportatori di merci in conto terzi hanno diritto a una deduzione forfetaria dal reddito d’impresa in relazione ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (articolo 66, comma 5, del Tuir). Sono previsti tre differenti importi, variabili in funzione del luogo in cui avviene l’operazione: all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, all’interno della regione o delle regioni confinanti, oltre tale ambito. La deduzione spetta alle imprese in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione.
Per quanto riguarda il reddito d’impresa e di lavoro autonomo prodotto dai contribuenti che applicano il regime dei “nuovi minimi” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl n. 98/2011), lo stesso è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel medesimo periodo; vi concorrono anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o professione. Pertanto, spese, ricavi e compensi vanno imputati al periodo d’imposta sulla base del “principio di cassa”, cioè considerando il momento di effettiva percezione del ricavo/compenso e quello di effettivo sostenimento del costo o della spesa. Rilevando le sole spese effettivamente sostenute, non trovano applicazione le deduzioni forfetarie per spese non documentate.

La circolare 17/E del 2012 individua le medesime cause di esclusione già previste per il previgente regime dei "minimi" dalla circolare 7/E del 2008. Tra le attività cui è precluso l’ingresso al regime semplificato in quanto si avvalgono di regimi speciali Iva non rientrano i tassisti che possono, pertanto, accedervi continuando inoltre a fruire dell’esonero dall’obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale, previsto dall'articolo 2 del Dpr 696/1996 (circolare 108/E del 2009). L’obbligo di certificazione dei corrispettivi dovrà essere rispettato mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico. Fermo restando il limite di spesa di 15.000 euro (nel triennio) per acquisto di beni strumentali, i costi relativi all’acquisto del veicolo, utilizzato esclusivamente per l’esercizio d’impresa, sono deducibili al 100% (articolo 164 del Tuir). Analogamente sono interamente deducibili le spese per la gestione dell'auto (carburante, manutenzione, etc.).

Segue

BONUS ASSUNZIONI GIOVANI: DECRETO LEGGE 76/2013 ("DECRETO LAVORO") part. 2

Le risorse sono ripartite per anno, in relazione alla durata del beneficio; le risorse relative al 2013 e al 2014 sono state aggregate per ottimizzarne l’utilizzo.
Regione                                 Fondo Stanziato            Fondo Disponibile
ABRUZZO                           € 4.377.189,52             € 4.377.189,52
BASILICATA                      € 7.033.820,95             € 7.033.820,95
BOLZANO                          € 2.560.272,85             € 2.560.272,85
CALABRIA                         € 31.573.249,65           € 31.573.249,65
CAMPANIA                        € 65.317.399,90           € 65.317.399,90
EMILIA ROMAGNA          € 12.512.232,79           € 12.512.232,79
FRIULI VENEZIA GIULIA € 5.736.984,31             € 5.736.984,31
LAZIO                                 € 21.829.431,48           € 21.829.431,48
LIGURIA                             € 9.317.390,96             € 9.317.390,96
LOMBARDIA                     € 16.196.757,13           € 16.196.757,13
MARCHE                           € 6.623.262,57              € 6.623.262,57
MOLISE                             € 1.774.417,47              € 1.774.417,47
PIEMONTE                        € 24.296.488,61            € 24.296.488,61
PUGLIA                              € 53.325.861,32            € 53.325.861,32
SARDEGNA                       € 15.912.689,63            € 15.912.689,63
SICILIA                              € 70.685.371,56            € 70.685.371,56
TOSCANA                         € 19.224.430,58            € 19.224.430,58
TRENTO                             € 2.374.914,93             € 2.374.914,93
UMBRIA                             € 7.346.162,01             € 7.346.162,01
VALLE D'AOSTA               € 1.547.243,88             € 1.547.243,88
VENETO                              € 16.434.427,89           € 16.434.427,89
I dati sono aggiornati al 01/10/2013

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AUMENTO DELL'ALIQUOTA ORDINARIA DAL 21% AL 22%

Dal 1.10.2013 l'aliquota IVA ordinaria, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, passa dal 21% al 22% ,  invece le aliquote ridotte del 4% e 10% non vengono modificate.

L'aliquota ordinaria da applicare varia dal momento impositivo, ovvero da quando l'operazione si considera effettuata (art. 6 DPR 633/72)

In linea di massima:
- per le cessioni di beni mobili l'operazione si considera effettuata all'atto della consegna ovvero della spedizione.

- per le cessioni di beni immobili quando viene stipulato l'atto.

- per le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate allorché si producono tali effetti, entro il termine di un anno per i beni mobili.

- per i servizi all'atto del pagamento del corrispettivo.

Per le operazioni compiute prima del 01/10/2013 restano soggette alla vecchia aliquota del 21%, mentre, per le operazioni effettuate dal 01/10/2013 si applica l'aliquota del 22%.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni

Articolo 6

Effettuazione delle operazioni
1. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
2. In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;
d-ter) abrogata
3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
4. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma.
5. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.









BONUS ASSUNZIONI GIOVANI: DECRETO LEGGE 76/2013 ("DECRETO LAVORO")

Il D.L. 76/2013 (CD. "Decreto Lavoro") all'art. 1 introduce un "bonus assunzione giovani" .

L'agevolazione si sostanzia in un contributo mensile di importo compreso nel limite di 650,00 euro, riconosciuto alle aziende che assumano o trasformino a tempo indeterminato giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, comportando un conseguente aumento della base occupazionale aziendale.

La norma prevede che quale incentivo spetti ai lavoratori che collocati nella fascia di età anzidetta, siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, spetta ai lavoratori che non abbiano ottenuto un diploma di suola superiore o professionale, spetta ai lavoratori che vivono da soli con almeno una persona a loro carico.

Per avere avere l'incentivo si deve realizzare l'effettivo aumento sulla base del rapporto esistente tra la forza aziendale mensile a fronte della nuova assunzione/trasformazione e il valore della forza aziendale media presente nei 12 mesi precedenti, ponderando proporzionalmente alla riduzione della prestazione lavorativa i lavoratori part -time.

In caso di trasformazione di un dipendente già in forza, l'azienda sarà costretta ad assumere un altro lavoratore.

Il bonus spettante all'azienda corrisponde ad un terzo della retribuzione lorda mensile di ogni lavoratore oggetto dell'agevolazione nel limite complessivo mensile di 650 euro per ogni lavoratore coinvolto.

Se si tratta di assunzioni a tempo indeterminato, sin dall'origine, il decreto prevede la fruizione del beneficio per un periodo pari a 18 mesi.

Se si tratta di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti già esistenti il decreto prevede la fruizione del beneficio per un periodo pari a 12 mesi.

Segue

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (2)

Al verificarsi di una delle seguenti fattispecie, il rapporto viene riqualificato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:
1. il numero degli associati impegnati in una medesima attività è superiore a tre, salvo che questi siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo;
2. manca la consegna del rendiconto;
3. manca un'effettiva partecipazione dell'associato al rischio dell'impresa associante;
4. la prestazione non richiede significative competenze tecniche o capacità tecnico-pratiche.

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CONTRIBUENTI MIMINI (1)

I giovani imprenditori, i disoccupati e i lavoratori in mobilità che iniziano una nuova attività hanno la possibilità, dal 1° gennaio 2012, di adottare un regime fiscale di vantaggio che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5% (“nuovi minimi”). Possono accedere al nuovo regime anche coloro che hanno intrapreso un’attività dopo il 31 dicembre 2007. Relativamente ai contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, qualora agli stessi non siano applicabili gli studi di settore, vengono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare (articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296/2006 - Finanziaria per il 2007). Al riguardo, si fa comunque presente che i contribuenti che usufruiscono del regime dei nuovi minimi, oltre a essere esclusi dall'applicazione degli studi di settore, non sono tenuti a compilare l'allegato degli indicatori di normalità economica (pagina 2 delle istruzioni per la compilazione dell'Ine).

La soglia dei 35 anni non limita la durata del regime, anzi, può estenderla. In sostanza, il nuovo regime agevolato si applica (ovviamente verificati i vari requisiti prescritti – limite di ricavi, niente esportazioni, ecc.) per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi; se poi, allo scadere del quinquennio non si è ancora trentacinquenni, c’è la possibilità di andare avanti con la disciplina di vantaggio fino all’anno in cui si compie il trentacinquesimo compleanno.

I contribuenti “minimi” che si avvalgono, dal 1° gennaio 2012, del regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati in esso previsti
- liquidazioni e versamenti periodici Iva
- versamento dell’acconto annuale Iva
- presentazione della dichiarazione Irap e versamento della relativa imposta.

Sono tenuti ai seguenti adempimenti:
  • conservazione dei documenti ricevuti ed emessi ai sensi dell’articolo 22 del Dpr n. 600/1973
  • fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le specifiche condizioni di esonero
  • comunicazione annuale dei dati Iva, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a 25.822,84 euro
  • presentazione delle dichiarazioni Unico e Iva
  • versamento annuale dell’Iva
  • versamento dell’acconto e del saldo dell’Irpef
  • versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunale e regionale all’Irpef
  • adempimenti dei sostituti d’imposta in materia di ritenute sui redditi di lavoro autonomo e per le operazioni di liquidazione
  • comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”)
  • comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (1)

L'associazione in partecipazione è il contratto, disciplinato dagli artt. 2549-2554 c.c., con cui un'impresa (associante) attribuisce ad un altro soggetto (associato) una partecipazione all'utile, salvo accordo contrario, e alle perdite (art. 2553 c.c.), verso il corrispettivo di un apporto, che può essere di qualunque tipo, patrimoniale (denaro, crediti, beni in natura di qualunque genere) e/o personale (realizzazione di un'opera o servizio, o svolgimento di un'attività lavorativa), purché "strumentale per l'esercizio di quell'impresa", in base alla Sentenza della Corte di Cassazione del 18/06/1987, n. 5353.

La gestione dell'impresa rimane in capo all'associante (ovvero titolare dell'impresa, rappresentante legale, etc.) il quale è l'unico soggetto ad assumere obbligazioni ed acquistare diritti verso i terzi.

L'associato ha il diritto di controllare la gestione dell'impresa o dell'affare per cui è stata costituita l'associazione e di ottenere il rendiconto.

Segue--->

Lavoro intermittente

La Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il decreto direttoriale 25/06/2013 che adotta il modella di comunicazione "Uni-Intermittente" per l'invio della comunicazione della chiamata del lavoro intermittente, così come previsto dal Decreto Interministeriale del 27/03/2013.
Il modello deve contenere i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce. Il modulo deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
- via email all'indirizzo di posta elettronica certifica (pec) intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it;
- attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro.
Esiste una ulteriore modalità di comunicazione attraverso l'invio di un sms, utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.
Le nuove modalità di invio saranno attive in data 3 luglio 2013, giorno in cui entrerà in vigore il decreto interministeriale del 27/03/2013.

REGISTRO INFORTUNI

Tutti i datori di lavoro, cioè soggetti che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa hanno la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolari dei poteri decisionali e di spesa, sono obbligati a tenere il registro infortuni, nel sono annotati cronologicamente tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento).

Prima di essere usato il registro deve essere vidimato dall'ASL competente per territorio.

Sul registro devono essere annotati, entro un giorno dall'infortunio:
- nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato;
- causa e circostanze dell'infortunio nonché i casi di malattie professionali;
- data di abbandono del lavoro.

Il registro, intestato all'azienda alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni pagina, deve essere tenuto senza alcuno spazio bianco e le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile. Non sono consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni devono eseguirsi in modo che il testo sostituito sia leggibile.

Il registro deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro sul luogo di lavoro (inteso come unità produttiva) e deve essere costantemente aggiornato a cura dell'azienda.

Nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità, o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, l'obbligo in questione si ritiene assolto anche nell'ipotesi in ui il registro in esame sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l'ambito provinciale.

Il registro deve essere conservato per almeno quattro anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data della sua vidimazione.

Il mancato assolvimento, da parte del datore di lavoro o del dirigente, dell’obbligo della tenuta del registro infortuni, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 ad € 3.098,74.

Non è ammessa la tenuta del registro infortuni presso il consulente del lavoro o altro professionista ed è comunque vietata la rimozione, anche temporanea, del registro dal luogo di lavoro.

ANTICIPAZIONE INDENNITA' DI MOBILITA'

La mobilità anticipata ha l'obiettivo di aiutare economicamente il lavoratore in mobilità che decide di iniziare  un'attività autonoma o imprenditoriale.

La domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività.

L'importo dell'anticipazione è pari all'intera indennità di mobilità spettante decurtata delle mensilità già percepite.

Il lavoratore che si occupa come dipendente - pubblico o privato - nei 24 mesi successivi alla data di erogazione dell'anticipo, è tenuto a restituire la somma percepita. Il lavoratore è tenuto a dare comunicazione scritta all'INPS entro 10 giorni dall'avvenuta assunzione.

Per il periodo di trattamento anticipato non spettano gli assegni familiari e l'accredito della contribuzione figurativa.

Modello per la richiesta

AGEVOLAZIONI AUTOTRASPORTATORI 2013


Le imprese di autotrasporto merci, in base al Comunicato Stampa dell'8 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate:
  • sia in conto terzi che in conto proprio, potranno portare in compensazione il contributo al SSN (per un importo massimo di euro 300,00 per ciascun veicolo) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci con massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate;
  • potranno beneficiare, per i trasporti effettuati personalmente fuori dal territorio comunale in cui ha sede l'impresa (trasporto per conti di terzi), della deduzione forfetaria delle spese non documentate per il periodo d'imposta 2012 nella misura di:
    • euro 56,00 per i trasporti all'interno della Regione e delle Regioni confinanti;
    • euro 19,60, ovvero il 35% di euro 56,00 per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa;
    • euro 92.00 per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

CASSETTO FISCALE E STUDIO DI SETTORE

Attraverso il cassetto fiscale è possibile accedere alle informazioni relative alla propria posizione rispetto agli studi di settore comodamente via web. E' stata resa disponibile una nuova sezione del Cassetto Fiscale, accessibile dall'area dedicata ai servizi online sul sito internet www.agenziaentrate.it, grazie alla quale sono a portata di click le anomalie telematiche relative al periodo d'imposta 2010, gli inviti e le comunicazioni di anomalie da studi di settore inviate dall'Agenzia nel 2012, oltre alle risposte fornite dai contribuenti interessati e predisposte utilizzando lo specifico software. Il servizio che consente agli utenti Fisconline ed Entratel di consultare le proprie informazioni fiscali si arricchisce di nuovi documenti relativi agli studi di settore. Per consultare il Cassetto fiscale basta richiedere il pin e la password di accesso ai servizi on line dell'Agenzie delle Entrate. Una volta entrati nel Cassetto è sufficiente selezionare dal menu a sinistra la voce "Studi di Settore".

INPS: interessi di mora da maggio 2013


Attraverso la Circolare n. 68 del 30 aprile 2013 l'INPS comunica che a partire dal 01 maggio 2013 l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'aumento della misura degli interessi di mora per ritardato versamento delle somme iscritte a ruolo al 5,2233% in ragione annuale.

PAGAMENTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in quattro rate, alle seguenti scadenze:
  • 16 maggio
  • 16 agosto
  • 16 novembre
  • 16 febbraio (dell’anno successivo)

In caso di prima iscrizione, limitatamente al primo anno, è possibile che l'Istituto invii una emissione differita, con scadenze successive a quella del 16 maggio (ad es. 16 agosto).

I contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (acconti e saldo) devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 

Da quest'anno l’Istituto non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi relativi al pagamento tramite mod.F24 dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi iscritti nella Gestione Speciale artigiani e commercianti; tali informazioni devono essere scaricate direttamente dal sito dell'Istituto da parte dell'interessato o un soggetto delegato, attraverso le funzionalità del suddetto Cassetto Previdenziale.


E' necessario inserire inizialmente la ditta in delega tramite il seguente link:


Inserire la ditta in delega


Una volta che il cliente è stato inserito in delega e la stessa risulta attiva, si accede nel cassetto previdenziale degli artigiani e commercianti per la gestione della posizione, tramite il seguente link:


Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti


Buon lavoro!

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle