Rateizzare le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate


Il contribuente può chiedere di rateizzare le somme richieste nella comunicazione di irregolarità.
La rateizzazione può avvenire con le seguenti modalità:
  • fino a 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 6 ratetrimestrali
  • oltre 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 ratetrimestrali.
Le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.
Il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, fa perdere il beneficio della rateazione e l’importo dovuto (per imposte, interessi e sanzioni in misura piena), meno quanto già versato, è iscritto a ruolo.
Il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione (fino al 30% dell’importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali (dal 1° gennaio 2012 pari al 2,5% annuo).
Se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita.
Con la risoluzione n. 132/E del 29 dicembre 2011 - pdf, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento di una comunicazione riguardante l’esito dell’attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata.

Se si decade dal beneficio della rateizzazione, è possibile poi fruire della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e notificate con la cartella (Dl. n. 16 del 02/03/2012).


ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (3)

Gli associati in partecipazione vanno:

- iscritti alla gestione separata INPS

- assicurati presso l'INAIL

Bisogna distinguere i contratti che prevedono l'apporto di solo lavoro da quelli che prevedono l'apporto di solo capitale o di capitale e lavoro.
Se l'apporto è di solo lavoro la deducibilità è totalmente per competenza.
Se l'apporto è di solo capitale o di capitale e lavoro, la relativa remunerazione a titolo di partecipazione agli utili è indeducibile indipendentemente dalla natura giuridica dell'associato (persona fisica non imprenditore, imprenditore individuale, società di persone o società di capitali) (art. 109 c. 9 DPR 917/86).

La deducibilità in base al criterio di competenza è ammessa alle seguenti condizioni (Circ. Min. 12 giugno 2002 n. 50/E):
- il contratto di associazione in partecipazione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata registrata che deve, tra l'altro, contenere la specificazione dell'apporto. Se l'apporto è costituito da denaro e altri valori, è inoltre necessario comprovare con elementi certi e precisi l'avvenuto apporto. Non è richiesto che l'atto di costituzione dell'associazione in partecipazione sia di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta;
- se l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non devono essere familiari;
- l'apporto non può essere costituito dall'emissione di titoli o certificati in serie o di massa i cui proventi siano assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
- l'attribuzione delle quote di utili spettanti agli associati in partecipazione, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di altri beni.


Inizio

Credito Iva

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma  e che potrebbero presentare la dichiarazione unificata ma che scelgono di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma devono presentare la dichiarazione annuale a partire dal 1° febbraio ed entro il 30 settembre, in via esclusivamente telematica.

La decisione di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, anche nel momento in cui al contribuente sarebbe permesso di trasmetterla in via unificata, scaturisce dal vantaggio di poter anticipare il momento di utilizzo del credito IVA di importo superiore a 5.000,00 euro.

La compensazione nel Mod. F24 del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a 5.000,00 euro annui, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, o dell'istanza trimestrale.

L'ulteriore vantaggio è, evitare il peso di trasmettere la comunicazione annuale dati IVA. In tal caso il contribuente dovrà presentare la dichiarazione annuale IVA entro febbraio.

Infine, la presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma consente di anticipare la richiesta di un eventuale rimborso del credito mediante compilazione del quadro VX.


REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle