Lavoro intermittente

La Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il decreto direttoriale 25/06/2013 che adotta il modella di comunicazione "Uni-Intermittente" per l'invio della comunicazione della chiamata del lavoro intermittente, così come previsto dal Decreto Interministeriale del 27/03/2013.
Il modello deve contenere i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce. Il modulo deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
- via email all'indirizzo di posta elettronica certifica (pec) intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it;
- attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro.
Esiste una ulteriore modalità di comunicazione attraverso l'invio di un sms, utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.
Le nuove modalità di invio saranno attive in data 3 luglio 2013, giorno in cui entrerà in vigore il decreto interministeriale del 27/03/2013.

REGISTRO INFORTUNI

Tutti i datori di lavoro, cioè soggetti che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa hanno la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolari dei poteri decisionali e di spesa, sono obbligati a tenere il registro infortuni, nel sono annotati cronologicamente tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento).

Prima di essere usato il registro deve essere vidimato dall'ASL competente per territorio.

Sul registro devono essere annotati, entro un giorno dall'infortunio:
- nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato;
- causa e circostanze dell'infortunio nonché i casi di malattie professionali;
- data di abbandono del lavoro.

Il registro, intestato all'azienda alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni pagina, deve essere tenuto senza alcuno spazio bianco e le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile. Non sono consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni devono eseguirsi in modo che il testo sostituito sia leggibile.

Il registro deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro sul luogo di lavoro (inteso come unità produttiva) e deve essere costantemente aggiornato a cura dell'azienda.

Nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità, o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, l'obbligo in questione si ritiene assolto anche nell'ipotesi in ui il registro in esame sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l'ambito provinciale.

Il registro deve essere conservato per almeno quattro anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data della sua vidimazione.

Il mancato assolvimento, da parte del datore di lavoro o del dirigente, dell’obbligo della tenuta del registro infortuni, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 ad € 3.098,74.

Non è ammessa la tenuta del registro infortuni presso il consulente del lavoro o altro professionista ed è comunque vietata la rimozione, anche temporanea, del registro dal luogo di lavoro.

ANTICIPAZIONE INDENNITA' DI MOBILITA'

La mobilità anticipata ha l'obiettivo di aiutare economicamente il lavoratore in mobilità che decide di iniziare  un'attività autonoma o imprenditoriale.

La domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività.

L'importo dell'anticipazione è pari all'intera indennità di mobilità spettante decurtata delle mensilità già percepite.

Il lavoratore che si occupa come dipendente - pubblico o privato - nei 24 mesi successivi alla data di erogazione dell'anticipo, è tenuto a restituire la somma percepita. Il lavoratore è tenuto a dare comunicazione scritta all'INPS entro 10 giorni dall'avvenuta assunzione.

Per il periodo di trattamento anticipato non spettano gli assegni familiari e l'accredito della contribuzione figurativa.

Modello per la richiesta

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle