LEGGE DI STABILITA' (disegno di legge approvato alla Camera): IL LAVORO

Nella seduta del 21 dicembre 2013 la Camera ha approvato il disegno di legge di stabilità 2014, ovvero testo suddiviso in articoli che viene presentato dagli, o agli organi depositari del potere legislativo, cui spetta l'iniziativa legislativa (art. 87 Cost.).

Per quanto concerne gli interventi concernenti il lavoro prevede una rimodulazione delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed altre categorie assimilate, stabilendo per i redditi non superiori a 8.000 euro una detrazione di 1.880 euro e incrementando le detrazioni dello stesso tipo per i redditi sino a 55.000 euro.
Il provvedimento interviene per finanziare, con riferimento all'anno 2014, gli ammortizzatori siciaki in deroga, i contratti di solidarietà e la cassa integrazione guadagni straordinaria, e in materia di esodati, incrementa 6.000 unità,  il contingente dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione per i quali trovano applicazione i requisiti previdenziali previgenti alla riforma pensionistica.
Ai fini della copertura delle maggiori spese che derivano da tale incremento, stabilisce l'innalzamento dell'aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS.
L'aliquota si innalza al 22 % per il 2014, al 23,5% per il 2015 e 24% per il 2016.



CASSETTO FISCALE

Il nuovo Regolamento introduce i seguenti adempimenti per gli intermediari:

> adesione on line alle condizioni generali che regolano i servizi;
> trasmissione telematica delle deleghe conferite da parte dei clienti al servizio telematico Entratel.

 

IMU SARDARA (MC): IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI

Presupposto dell'IMU è il possesso di immobili ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 504/1992.

In base al regolamento, approvato dal Comune di Sardara con Delibera C.C. n. 77 del 31/10/2012, a far data dal 1° gennaio 2012, alle unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, si applica l'aliquota di base dello 0,76 per cento.




Con la Circolare n. 5/E del 2013 al par. 2.6 è stato chiarito che per gli immobili inagibili, per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. b), del DL n. 201 del 2011, è dovuta l'IMU calcolata sul 50% dell'imponibile, l'immobile non può essere considerato "esente" da IMU.

In base all'art. 13, comma 3, lett. b), del DL n. 201 del 2011, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, co. 1,3,5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei co. 4 e 5 del presente articolo. La base  imponibile è ridotta del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.


Regolamento Comune di Sardara

Piano regolatore Sardara

Circolare n.5/E del 2013

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Disposizioni urgenti sull’ IMU, sull'alienazione immobili pubblici e sulla Banca d'Italia
Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
E' quanto ha previsto il Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2013, n. 281.
I contribuenti, tuttavia, dovranno concorrere al recupero dell’eventuale differenza tra l’imposta che scaturisce dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione deliberate (o confermate) dal Comune per il 2013 e quella che risulta dall’applicazione dei parametri standard fissati dalle norme statali. 
A loro carico, di tale importo, resta il 40 per cento, che dovrà essere versato entro il 16 gennaio 2014.

PAGATI 16 MILIONI DI EURO AGLI AGRICOLTORI COLPITI DALL'ALLUVIONE IN SARDEGNA

Il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ha pagato, attraverso Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, il saldo domanda unica 2013 a favore di 8.988 beneficiari, dei 60 comuni colpiti dall'alluvione in Sardegna, per un importo di €.16.630.824,13.
È stato inoltre stabilito un calendario d'azioni condiviso tra Agea, Sin e Regione Sardegna, da attuarsi in tempi molto ridotti, con uno stanziamento ulteriore ad immediato e diretto beneficio degli agricoltori, attraverso l'attuazione di alcune misure del Psr.
Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

RIFORMA DELL'ISEE

La prima grande novità del nuovo indicatore sta nelle modalità di raccolta delle informazioni e nel rafforzamento dei controlli sulla veridicità delle informazioni che il cittadino dichiara.

Con il nuovo sistema, infatti, solo una parte dei dati utili per il calcolo dell’ISEE sarà autocertificata. D’ora in poi i dati fiscali più importanti – ad esempio, il reddito complessivo – e i dati relativi alle prestazioni ricevute dall’INPS saranno compilati direttamente da tale Amministrazione (tramite interrogazioni degli archivi propri e di quelli dell’Agenzia delle Entrate). Al di là della semplificazione burocratica, per cui al cittadino non si chiede di dichiarare quanto ha già fatto in altre sedi, queste novità costituiscono un significativo miglioramento delle caratteristiche di equità del sistema. Vi è infatti evidenza che con l’ISEE vigente finora, in cui tutto è auto-dichiarato, si è verificata una sistematica sottodichiarazione sia del reddito (anche rispetto al reddito Irpef ) sia del patrimonio. Con riferimento al patrimonio  mobiliare, ad esempio, l’80% dei nuclei familiare dichiara di non possedere neanche un conto corrente o libretto di risparmio, dato non coerente con quelli pubblicati dalla Banca d’Italia.

Il patrimonio mobiliare verrà controllato ex ante con riferimento all’esistenza di conti non dichiarati ed ex post con la creazione di liste selettive per controlli sostanziali della Guardia di Finanza. Le pratiche elusive (ad esempio, svuotamento dei conti correnti al 31 dicembre per poi ricostruirli al 5 primo gennaio) saranno evitate attraverso la valorizzazione della componente depositi e conti correnti bancari e postali mediante il riferimento alla consistenza media annua.





Con il nuovo ISEE le diverse tipologie di reddito vengono trattate in modo da migliorare l’equità, favorendo le situazioni di maggiore bisogno, come quelle che riguardano le persone con disabilità più grave e con redditi più bassi. Infatti:

•    per i redditi da lavoro dipendente si stabilisce la sottrazione di una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro, per tenere conto dei costi di produzione del reddito, ma anche per evitare il fenomeno noto col nome di “trappola della povertà”, per cui la piena considerazione del reddito nella prova dei mezzi disincentiva l’offerta di lavoro dei soggetti più deboli;
•    per le pensioni e trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari si sottrae una analoga quota, fino ad un massimo di 1.000 euro, per tenere conto in modo forfettario delle maggiori spese connesse alla vecchiaia e ad altre condizioni di fragilità dei beneficiari di trattamenti fiscalmente esenti;
•    per tenere conto dei costi dell’abitare viene aumentato (da 5.165 a 7.000 euro all’anno) l’importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l’affitto registrato che può esse- re portato in deduzione. Tale importo è incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Con riferimento ai proprietari, si tiene conto dei costi dell’abitare in modo comparabile nella componente patrimoniale;
•    per tenere conto dei costi sostenuti da persone con disabilità o non autosufficienti la scelta fondamentale che si compie con la riforma è di non considerare in modo indistinto tutte le persone con disabilità, ma di riclassificare le diverse definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza accorpandole in tre distinte classi: disabilità media, grave, e non autosufficienza. Si riconosce poi un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente una persona con disabilità, articolato in funzione del grado di disabilità. L’attuale sistema, che consiste nel riconoscere una maggiorazione della scala di equivalenza infatti, ha il limite di tradursi in un abbattimento dell’ISEE tanto più alto quanto più alto è il reddito e il patrimonio della famiglia considerata, indipendentemente dalla gravità del bisogno.

Le nuova franchigie sono:

•    4.000 euro per persona con disabilità media (incrementate a 5.500 euro se minorenne);

•    5.500 euro per persona con disabilità grave (incrementate a 7.500 euro se minorenne);

•    7.000 euro per persona non autosufficiente (incrementata a 9.500 euro se minorenne).


Per le persone non autosufficienti è poi ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti nella misura in cui si traducano in spese certificate per l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali.

Viene infine introdotta la possibilità per tutti di sottrarre (fino ad un massimo di 5.000 euro) le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali: spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida, spese sostenute per servizi di interpretariato per le persone sorde e spese mediche e di assistenza specifica per i disabili.

La valorizzazione del patrimonio  e gli abbattimenti per la prima casa

La maggiore considerazione del patrimonio  richiesta dalla legge viene raggiunta conside- rando il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI), riducendo la franchigia sulla componente mobiliare (che viene però articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare) e considerando il patrimonio all’estero.

Con riferimento agli immobili si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere, mentre per tenere conto dei costi dell’abitare viene riservato un trattamento  particolare alla prima casa. Il valore IMU è calcolato al netto del mutuo e di una fran- chigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi.

La scala di equivalenza tiene  conto di particolari condizioni di disagio

Si è deciso di non intervenire sulla scala ISEE in via generale, trattandosi  di una scala già “generosa” rispetto a quelle tipicamente in uso a livello internazionale e nazionale. Sono state però adottate alcune maggiorazioni per tenere conto di condizioni specifiche che possono dar luogo a minori economie di scala, in particolare per le famiglie numerose. Più precisamente, per tenere in particolare considerazione i figli successivi al secondo, la scala di equivalenza base (vigente) viene maggiorata di un ammontare crescente al crescere del numero dei figli da tre in poi. Inoltre, è man- tenuta una specifica maggiorazione per tenere conto dei costi superiori in cui si imbattono i nuclei familiari in cui sono presenti minori ed entrambi i genitori o l’unico presente lavorano, aumentata ulteriormente se è presente almeno un minore di 3 anni, nonché la maggiorazione per i nuclei monogenitoriali.




Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per persone adulte


Con il nuovo ISEE viene data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori potrebbe pertanto fare nucleo a sé.

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse. Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza. Tale regola viene incontro alla necessità di differenziare la con- dizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo – in qualità di tenuti agli alimenti e tenuto conto dei propri carichi familiari diretti – dalla condizione di chi non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.  Al fine di evitare comportamenti opportunistici, le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero continuano ad essere considerate nel patrimonio del donante. Analogamente, e per lo stesso motivo, sono considerate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti.




Prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni


A meno di casi particolari, ai fini dell’accesso a prestazioni per i bambini ciò che conta è la condizione economica di entrambi i genitori. Con il nuovo ISEE viene stabilito il principio che il ge- nitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo (genitore coniugato con persona diversa dall'altro genitore; legale separazione, ecc.).

Si tratta di una previsione necessaria per differenziare la situazione del nucleo in cui il genitore è davvero solo (per morte o allontanamento o irreperibilità dell’altro genitore o costituzione di un’al- tra famiglia) da quella in cui l’altro genitore naturale ha semplicemente un’altra residenza anagrafica, magari per scelta puramente opportunistica a fini fiscali. Di conseguenza, l’ISEE del nucleo familiare con figli viene integrato con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
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ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU

Si abolisce la seconda rata dell'IMU 2013 sull'abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9. Per quanto riguarda l'IMU agricola per i fabbricati rurali e per gli imprenditori agricoli professionali relativamente ai terreni è prevista l’esenzione totale dal pagamento della seconda rata.

Lo Stato rinuncia così a un gettito previsto di circa 2.150 mln.

Il mancato gettito viene compensato tramite acconti e aumenti d'imposta a carico del settore finanziario e assicurativo.

In dettaglio, la copertura del provvedimento è così composta:
Per 1,5 mld circa: aumento al 130% dell'acconto IRES e IRAP dovuto per l'anno d'imposta 2013 dalle società del settore finanziario e assicurativo. Per questi stessi soggetti l'aliquota IRES viene elevata per il solo anno d'imposta 2013 al 36%.

Per 650 mln circa: anticipo a carico degli intermediari finanziari sulle ritenute relative al risparmio amministrato (conto titoli).

Per quanto riguarda il gettito ulteriore atteso dai comuni che hanno deliberato per l'anno 2013 aliquote superiori a quella standard, circa metà dell'importo viene ristorata dallo Stato; a fini perequativi l'altra metà verrà versata dai contribuenti interessati a metà gennaio 2014, alle stesse scadenze già programmate per altri tributi.

Il termine per il pagamento degli acconti dovuti da tutti i contribuenti soggetti a IRES è prorogato al 10 dicembre 2013.

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle