SPESOMETRO PER IL 2013: INVIO ENTRO IL 10 O IL 22 APRILE



L'invio dello spesometro relativo al 2013 deve avvenire entro il prossimo 10 aprile (la scadenza riguarda gli operatori che liquidano mensilmente l'Iva) o entro il 22 aprile (termine per chi liquida l'Iva ogni trimestre).

I commercianti al minuto e le agenzie di viaggio  possono comunicare le sole operazioni attive per cui viene emessa fattura d'importo non inferiore a 3.600,00 euro.

Per la generalità dei contribuenti le operazioni vanno comunicate a prescindere dall'importo.

Per le transazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, l'operazione andrà comunicata solo se di importo pari o superiore a 3.600,00 euro (compresa l'Iva), e sempre che il pagamento non si avvenuto mediante carte di credito, debito e prepagate.

Un comportamento prudenziale potrebbe indurre a propendere per l'inclusione, nell'obbligo di comunicazione, delle operazioni attive fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale in base agli articoli 7 e successivi del Dpr 633/1972 che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono soggette a tutti gli obblighi formali di fatturazione, registrazione e dichiarazione, concorrendo altresì alla determinazione del volume di affari.

Lo spesometro continua a riguardare solo le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, rilevanti ai fini dell'imposta, a condizione che non siano già tracciate dall'Amministrazione finanziaria.

Resterebbero escluse dall'obbligo di comunicazione: importazioni, esportazioni, le operazioni già acquisite nei modelli Intrastat, le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di operatori blasck list, quelle che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (articolo 7 del Dpr 605/73), le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate nei confronti di privati, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Fonte: il Sole 24 Ore

TETTI A COMPENSI AMMINISTRATORI SOCIETA' DEL MEF NON QUOTATE




Per ciascuna fascia (vedi immagine) è stato quindi fissato un limite retributivo per il trattamento economico degli amministratori:
  • per gli amministratori delle società della prima fascia il tetto è pari al 100% del trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione;
  • per gli amministratori delle società della seconda fascia il tetto è pari all’80% del trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione;
  • per gli amministratori delle società della terza fascia il tetto è pari al 50% del trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

In tali limiti non rientrano:

- Enel,

- Eni,

- Finmeccanica,

-CDP,

- Ferrovie dello Stato,

- Poste Italiane.

 Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

AUMENTA IL DEBITO PUBBLICO: IL TESORO EMETTE NUOVI TITOLI DI STATO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica l’emissione dei seguenti nuovi titoli per il
secondo trimestre del 2014:

BTP 15/05/2014 - 15/05/2017                      9 miliardi di Euro

BTP 15/06/2014 - 15/12/2021                    10 miliardi di Euro

CCTeu 15/11/2013 - 15/11/2019                  8 miliardi di Euro

CTZ 30/04/2014 – 29/04/2016                     9 miliardi di Euro


La data di godimento dei nuovi titoli può non coincidere con quella di regolamento della prima

tranche.

Durante il secondo trimestre, potranno altresì essere emessi ulteriori nuovi titoli sulla base delle

condizioni dei mercati finanziari.

Saranno inoltre offerte ulteriori tranche dei seguenti titoli in corso di emissione:

BTP 15/01/2014 - 15/12/2016 cedola 1,50%

BTP 03/02/2014 - 01/05/2019 cedola 2,50%

BTP 16/10/2013 - 01/05/2021 cedola 3,75%

BTP 01/03/2014 – 01/09/2024 cedola 3,75%

Inoltre, in relazione alle condizioni di mercato, il MEF si riserva la facoltà di offrire ulteriori tranche

di titoli a medio e lungo termine, nominali - a tasso fisso e variabile (CCTeu) - e indicizzati

all’inflazione, ivi inclusi i titoli non più in corso di emissione, per assicurare l’efficienza del mercato

secondario.

Per tutte le aste di titoli a medio e lungo termine, nominali – a tasso fisso e variabile (CCTeu) - e

indicizzati all’inflazione (BTP€i), il Tesoro utilizzerà la procedura d’asta marginale con

determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa.

Fonte: Il Ministero del Tesoro

PERMESSI PER ALLATTAMENTO

Nel corso del primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto a periodi di riposo giornalieri retribuiti, con la possibilità di uscire dall'azienda. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
I permessi devono essere accordati per la seguente durata:
- due ore (due riposi di un'ora ciascuno, anche cumulabili) quando l'orario di lavoro giornaliero sia pari o superiore alle 6 ore;
- un'ora (un solo riposo), se l'orario giornaliero è inferiore a sei ore. Ha diritto a tale permesso anche la lavoratrice madre a tempo parziale orizzontale, tenuta ad effettuare solo un'ora di lavoro nell'arco della giornata. In tal caso la fruizione del permesso determinerà la totale astensione della lavoratrice dall'attività lavorativa.

Nel caso in cui il datore di lavoro, soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, abbia istituito in azienda o nelle immediate vicinanze un asilo nido o un'altra struttura idonea, i periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno.

I riposi giornalieri previsti per le lavoratrici madri possono sommarsi a quelli accumulati tramite il sistema della banca ore, anche se esauriscono l'intero orario giornaliero di lavoro, comportando di fatto la totale astensione dall'attività lavorativa.

La lavoratrice che intende usufruire dei riposi giornalieri deve presentare domanda al datore di lavoro.
 

RIPOSI PER IL PADRE

Il diritto ai riposi è riconosciuto anche al padre lavoratore, in base al proprio orario giornaliero di lavoro, nei seguenti casi:
- qualora il figlio sia affidato a lui soltanto;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga per scelta o perché appartenente a categoria non avente diritto (lavoratrice domestica e a domicilio). E' escluso il caso di madre che non se ne avvalga perché è in astensione obbligatoria o facoltativa, oppure perché assente per una causa che determini una sospensione del rapporto di lavoro (ad esempio aspettative o permessi non retribuiti). E' riconoscibile, in  favore del padre lavoratore dipendente, il diritto di godere di tali riposi per il primo figlio durante la fruizione, da parte della madre, del congedo di maternità e/o parentale per il secondo nato;
- qualora la madre non sia lavoratrice dipendente;
- in caso di morte o di grave infermità della madre.

Il diritto spetta al padre lavoratore anche in caso di madre casalinga, indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l'oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino. In tale ipotesi il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di astensione obbligatoria per maternità).

Qualora la madre sia lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola, parasubordinata o libera professionista) il padre può fruire dei risposi dal giorno successivo al termine dell'astensione obbligatoria, sempre che la madre non abbia chiesto di fruire dell'astensione facoltativa.

Il padre lavoratore deve presentare domanda sia al datore di lavoro, soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, che all'INPS.
 

PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE CON LE DISPOSIZIONI URGENTI DEL JOBS ACT

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014, il Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 contenente le "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese".
Il Decreto entra in vigore il 21 marzo 2014.

JOBS ACT 2014



Il Ministero del Lavoro lo ha definito un provvedimento urgente che contiene interventi di semplificazione sul contratto a termine e sul contratto di apprendistato per renderli più coerenti con le esigenze attuali del contesto occupazionale e produttivo; un disegno di legge che conferisce al Governo apposite deleghe finalizzate ad introdurre misure per riformare la disciplina degli ammortizzatori sociali, riformare i servizi per il lavoro e le politiche attive, semplificare le procedure e gli adempimenti in materia di lavoro, riordinare le forme contrattuali, migliorare la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita.

In sintesi, le misure previste dal piano per il lavoro sono:

1. Il contratto di lavoro a termine e il contratto di apprendistato
Per il contratto a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta causalità, fissando il limite massimo del 20% per l’utilizzo dell’istituto. Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare anche più volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa.
Per il contratto di apprendistato si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo. È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.

2. La smaterializzazione del DURC
Un ulteriore intervento di semplificazione riguarda la smaterializzazione del DURC, superando l’attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese. Per dare un’idea della rilevanza del provvedimento, si ricorda che nel 2013 i DURC presentati sono stati circa 5 milioni.

3. Le deleghe al Governo
Delega in materia di ammortizzatori sociali
La delega ha lo scopo di assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori che preveda, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale. Un sistema così delineato può consentire il coinvolgimento attivo di quanti sono espulsi dal mercato del lavoro o
siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) rivedere i criteri di concessione ed utilizzo delle integrazioni salariali escludendo i casi di cessazione aziendale;
b) semplificare le procedure burocratiche anche con la introduzione di meccanismi automatici di concessione;
c) prevedere che l’accesso alla cassa integrazione possa avvenire solo a seguito di esaurimento di altre possibilità di riduzione dell’orario di lavoro;
d) rivedere i limiti di durata, da legare ai singoli lavoratori;
e) prevedere una maggiore compartecipazione ai costi da parte delle imprese utilizzatrici;
f) prevedere una riduzione degli oneri contributivi ordinari e la loro rimodulazione tra i diversi settori in funzione dell’effettivo utilizzo;
g) rimodulare l’ASpI omogeneizzando tra loro la disciplina ordinaria e quella breve;
h) incrementare la durata massima dell’ASpI per i lavoratori con carriere contributive più significative;
i) estendere l’applicazione dell’ASpI ai lavoratori con contratti di co.co.co., prevedendo in fase iniziale un periodo biennale di sperimentazione a risorse definite;
l) introdurre massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
m) valutare la possibilità che, dopo l’ASpI, possa essere riconosciuta un’ulteriore prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ridotto;
n) eliminare lo stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a prestazioni di carattere assistenziale.
Nell’esercizio di tale delega verranno individuati meccanismi volti ad assicurare il coinvolgimento attivo  del  soggetto  beneficiario  di  prestazioni  di  integrazione  salariale,  ovvero  di  misure  di sostegno in caso di disoccupazione, al fine di favorirne lo svolgimento di attività in favore della comunità locale di appartenenza.

Delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive
La delega è finalizzata a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro  su  tutto  il  territorio  nazionale,  nonché  ad  assicurare  l’esercizio  unitario  delle  relative funzioni amministrative. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare gli incentivi all’assunzione già esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione;
b) razionalizzare gli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità;
c)  istituire,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  un’Agenzia  nazionale  per l’impiego per la gestione integrata delle politiche attive e passive del lavoro, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All’agenzia sarebbero attribuiti compiti gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI e
vedrebbe il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali. Si prevedono meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e l’Inps, sia a livello centrale che a livello territoriale, così come meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;
d) razionalizzare gli enti e le strutture, anche all’interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano in materia di ammortizzatori sociali, politiche attive e servizi per l’impiego allo scopo di evitare sovrapposizioni e garantire l’invarianza di spesa;
e) rafforzare e valorizzare l’integrazione pubblico/privato per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
f) mantenere il capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ruolo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
g) mantenere in capo alle Regioni e Province autonome le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;
h) favorire il coinvolgimento attivo del soggetto che cerca lavoro;
i) valorizzare il sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate.

Delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti
La delega punta a conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del rapporto di carattere burocratico ed amministrativo;
b) eliminare e semplificare, anche mediante norme di carattere interpretativo, le disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali e amministrativi;
c) unificare le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi (es. infortuni sul lavoro) ponendo a carico delle stesse amministrazioni l’obbligo di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
d) promuovere le comunicazioni in via telematica e l’abolizione della tenuta di documenti cartacei;
e) rivedere il regime delle sanzioni, valorizzando gli istituti di tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita (a parità di costo);
f) individuare modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, anche in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connesso con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
g) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino

Delega in materia di riordino delle forme contrattuali
La delega è finalizzata a rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché a riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale.
A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il contesto occupazionale e produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di riordino delle medesime tipologie contrattuali;
b)  procedere  alla  redazione  di  un  testo  organico  di  disciplina  delle  tipologie  contrattuali  dei rapporti di lavoro, riordinate secondo quanto indicato alla lettera a), che possa anche prevedere l’introduzione,  eventualmente  in  via  sperimentale,  di  ulteriori  tipologie  contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti;
c) introdurre, eventualmente anche in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali;
d) procedere all’abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo organico di cui alla lettera b), al fine di assicurare certezza agli operatori, eliminando duplicazioni normative e difficoltà interpretative ed applicative.

Delega in materia di conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze genitoriali
La delega ha la finalità di contemperare i tempi di vita con i tempi di lavoro dei genitori. In particolare, l’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di evitare che le donne debbano essere costrette a scegliere fra avere dei figli oppure lavorare.
A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre a carattere universale l’indennità di maternità, quindi anche per le lavoratrici che versano contributi alla gestione separata;
b) garantire, alle lavoratrici madri parasubordinate, il diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
c) abolire la detrazione per il coniuge a carico ed introdurre il tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare;
d) incentivare accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e l’impiego di premi di produttività, per favorire la conciliazione dell’attività lavorativa con l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti;
e) favorire l’integrazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico – privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione del loro utilizzo ottimale da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi.


 

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobiliare oggetto di ristrutturazione.

Per avere la detrazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

Occorre che le stesse spese per questi interventi di recupero edilizio siano sostenute a partire dal 26/06/2012.

Per ottenere il bonus è necessario che la data dell'inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni.

Non è fondamentale che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'immobile.

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all'Asl, quando è obbligatoria.

Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatori), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso se acquistano beni per arredare il proprio immobile.

L'importo massimo di spesa ammessa in detrazione è pari a 10.000 euro.

Al fine di avere diritto alla detrazione sono necessari i seguenti interventi edilizi:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus;
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile;
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per l'acquisto di:

- mobili nuovi;
- elettrodomestici nuovi.

La detrazione per l'acquisto dei beni si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche).

La detrazione del 50%, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull'importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici).

Questo limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

Le spese detraibili non possono essere superiori a quelle sostenute per la ristrutturazione del fabbricato cui sono destinati.

Come per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:

- la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.

E' consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte  di debito.
La data di pagamento è individuata nel giorno  di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente.

Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

LAVORO AUTONOMO: I GIORNALISTI CO.CO.CO.

I soggetti abilitati all'attività giornalistica - giornalisti, professionisti e pubblicisti, nonché praticanti - possono svolgerla in forma autonoma, senza alcun vincolo di subordinazione con gli editori, ai quali trasmettono dietro corrispettivo elaborati scritti o servizi fotografici.

L'attività di collaborazione coordinata e continuativa si caratterizza per un rapporto fisso con uno o più editori, i cui aspetti essenziali (frequenza, durata e area di interesse) sono concordati, anche senza necessità di atto scritto, prima dell'inizio delle prestazioni.

Elementi tipici del rapporto sono la durata predeterminata ed il compenso forfettario.

La collaborazione coordinata e continuativa può non essere l'attività di lavoro unica o principale, in quanto è compatibile con altre, compreso il lavoro subordinato.

E' il caso ricorrente dei professionisti e praticanti che, pur mantenendo un rapporto di lavoro subordinato con un editore, svolgono una parallela attività autonoma minore (ammessa dal CCNL previo consenso del datore di lavoro) in favore di altri editori.

Quando l'attività di collaborazione non è svolta da un lavoratore iscritto all'albo dei giornalisti, il rapporto deve essere ricondotto a progetto o a programma.

La stipula di contratti a progetto è consentita anche ai giornalisti iscritti all'albo dei pubblicisti: le parti possono decidere di ricondurre il rapporto a tale disciplina al fine di elevare le reciproche garanzie.

I dati  relativi ai collaboratori coordinati e continuativi devono essere annotati nel libro unico del lavoro.

I contributi dovuti per i giornalisti che svolgono l'attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa differiscono a seconda dell'iscrizione o meno del collaboratore ad altre forme di previdenza obbligatoria.

L'onere è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del giornalista.

Dal 1° gennaio 2011 le aliquote contributive sono identiche a quelle previste per i giornalisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione dei compensi, i committenti sono tenuti a:
- inviare, con le stesse modalità previste per il personale giornalistico dipendente, la denuncia contributiva mensile mediante la specifica procedura DASM;
- effettuare il versamento dei contributi - anche per la quota a carico del giornalista - utilizzando il modello F24 Accise o tramite bonifico bancario.

 

LA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

La collaborazione coordinata e continuativa è un rapporto di lavoro nel quale il collaboratore si impegna a compiere un'opera o un servizio in via continuativa a favore del committente e in coordinamento con quest'ultimo, ma senza che sussista alcun vincolo di subordinazione.

Sono collaboratori coordinati e continuativi coloro che esercitano attività, non rientranti nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente né nell'oggetto di arti o professioni, che presentano tutte le caratteristiche di seguito elencate:
- assenza di un vincolo di subordinazione;
- prestazione resa a favore di un committente;
- rapporto unitario e continuativo;
- nessun impiego di mezzi organizzati;
- retribuzione periodica prestabilita.

Si tratti di rapporto di lavoro parasubordinato, il quale si differenzia dal lavoro dipendente (in quanto non sussiste alcun vincolo di subordinazione), dal lavoro autonomo (inteso come esercizio di arte o professione) e dall'attività imprenditoriale (poiché manca un'organizzazione di mezzi).

Per collaborazione si intende lo svolgimento di ogni attività finalizzata al raggiungimento di scopi determinati da altri. Il collaboratore godi di totale autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione, ma deve svolgere la stessa in funzione delle finalità e delle necessità organizzative dell'imprenditore.

Per coordinamento si intende:
- la possibilità per il datore di lavoro di fornire delle direttive al collaboratore nei limiti dell'autonomia professionale di quest'ultimo;
- il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente.
E' ammesso che il collaboratore utilizzi i locali e le attrezzatture del committente, mentre è escluso l'inserimento strutturale dello stesso nell'organizzazione gerarchica dell'impresa.

Per continuità si intende che la prestazione non è semplicemente occasionale ma perdura nel tempo e comporta un impegno costante del collaboratore a favore del committente.
Non né necessario che la continuità sia convenzionalmente stabilita, ben potendo tale requisito essere accertato a posteriori, in base alla reiterazione di fatto delle prestazioni.

Per personalità della prestazione si intende la prevalenza del carattere personale dell'apporto lavorativo del collaboratore. Lo stesso può impiegare altri mezzi o avvalersi di altri soggetti a condizione che non venga meno la preminenza della sua personale partecipazione né l'unicità della responsabilità gravante su di lui.
 

RIFORMA FISCALE 2014

Sulla Gazzetta ufficiale n. 59 del 12/03/2014 è stata pubblicata la legge 11/03/2014 n. 23 "delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita".

Il testo in esame si compone di 16 articoli concernenti:
- alcuni principi generali e le procedure di delega;
- la revisione del catasto dei fabbricati;
- norme in materia di evasione ed erosione fiscale;
- la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale;
- norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali;
- la delega per la revisione dell'imposizione sui redditi d'impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici;
- la delega ad introdurre nuove forme di fiscalità ambientale.

TASI

Con il decreto legge approvato il 28/02/2014, dal Consiglio dei Ministri, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, l'aliquota massima della Tasi (tributo sui servizi indivisibili) per l'anno 2014 per ciascuna tipologia di immobili può essere aumentata complessivamente fino ad un massimo dello 0,8% per mille complessivo.
L'incremento può essere deliberato dai Comuni a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative all'abitazione principale in modo tale che gli effetti sul carico dell'imposta Tasi siano equivalenti a quelli dell'Imu prima casa.

Il versamento della Tasi avviene mediante modello F24 e/o bollettino di conto corrente postale (per consentire all'Amministrazione finanziaria di disporre dei dati in tempo reale non è possibile utilizzare servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali). Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tasi e della Tari (Tassa sui rifiuti) prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale.
E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Per compensare il mancato gettito ai Comuni dovuto alla differenza tra l'aliquota Tasi prima casa (2,5 per mille) rispetto all'aliquota Imu (4 per mille) il contributo dello Stato di 500 milioni di euro per il 2014 attribuito ai Comuni dalla legge di stabilità viene incrementato di 125 milioni di euro. E' eliminato il vincolo di destinazione del contributo alle detrazioni, inizialmente previsto dalla legge di stabilità.

Sono esentati dal versamento della Tasi i fabbricati della Chiesa indicati nei Patti Lateranensi (si tratta di circa 25 immobili ubicati a Roma).

I terreni agricoli sono esclusi dal pagamento della Tasi.

 

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle