Decreto Renzi Irpef: Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

Il decreto Irpef, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro riconosce un credito pari:
> a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
> a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito, in questo caso, spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Esempio:

I sostituti d'imposta riconoscono il credito ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, a partire dal primo periodo di paga utile.

L'importo del credito riconosciuto è indicato nel CUD.

Le disposizioni si applicano solo per il 2014.

Gli incapienti, ovvero coloro che non versano Irpef, non avranno alcun beneficio.

 

SCHEDA RICHIESTA INFORMAZIONI MODELLO UNICO 2014 - PERSONE FISICHE

SCHEDA: RICHIESTA INFORMAZIONI PER IL MODELLO UNICO 2014 PERSONE FISICHE
Nome e cognome cliente ............................................................................................
  • variazioni dati anagrafici dichiarante/coniuge/familiari a carico (indicazione dei figli di età inferiore a 3 anni, degli eventuali figli portatori di handicap, dei mesi in cui il familiare è a carico e della relativa percentuale); eventuale sentenza di separazione o divorzio;
  • documentazione prevista per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta per familiari a carico di soggetti non residenti in Italia e per familiari a carico di soggetti extracomunitari residenti in Italia;
  • documentazione relativa alle variazioni dei redditi dei terreni e dei fabbricati: acquisto, vendita, accatastamento, variazioni catastali, successione, donazione, concessione in locazione/affitto/ comodato, fabbricati destinati ad abitazione principale, fabbricati tenuti a disposizione, immobili vincolati di interesse storico e/o artistico, fabbricati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, ecc.;
  • ricevute di pagamento dell'IMU o della c.d. "mini-IMU" relativa al 2013 e altra documentazione rilevante ai fini dalla determinazione dell'imposta dovuta per tale anno o per l'applicazione di cause di esenzione (se non gestita dallo Studio);
  • atti di acquisto di immobili, a partire dall'1.1.2013, usufruendo delle agevolazioni prima casa;
  • canoni di locazione relativi al 2013 anche se non percepiti (compresi i locali condominiali);
  • canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e accertati nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;
  • canoni di locazione "convenzionali" relativi ad immobili siti in Comuni ad alta tensione abitativa;
  • canoni di locazione di immobili percepiti da soggetti in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti di sfratto;
  • canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per i quali è stata effettuata l'opzione per la "cedolare secca" o per i quali l'opzione deve essere esercitata in dichiarazione;
  • canoni di locazione di fabbricati siti in zone rurali, non abitabili al 7.5.2004 e successivamente ristrutturati (per gli imprenditori agricoli);
  • indicare se alcuni terreni sono stati concessi in affitto nel 2013 a giovani che non abbiano superato i 40 anni e che posseggano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;
  • estremi di registrazione dei contratti di locazione, affitto e comodato;
  • dati relativi all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e detenuta in locazione;
  • dati relativi al credito d'imposta spettante per la riparazione, la ricostruzione o il riacquisto degli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto in Abruzzo;
  • dati relativi agli immobili concessi in locazione o comodato a nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del terremoto in Abruzzo;
  • certificazioni dei redditi di pensione, lavoro dipendente o assimilati, compresi i compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto (modelli CUD 2013 o CUD 2014);
  • certificazioni dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da soggetti non sostituti d'imposta;
  • stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero, percepiti da soggetti residenti, ed eventuali imposte pagate all'estero; specificare se si tratta di lavoratori dipendenti "frontalieri";
  • assegni periodici percepiti quale coniuge separato o divorziato, con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
  • altri assegni periodici (testamentari/alimentari);
  • borse di studio e indennità percepite per cariche pubbliche elettive;
  • certificazioni dei redditi e delle ritenute relativi a rapporti di lavoro autonomo (diritti d'autore o d'inventore, associazione in partecipazione, collaborazioni con società e associazioni sportive dilettantistiche, ecc.) e di lavoro occasionale;
  • prospetto del reddito di partecipazione in società di persone o associazioni assimilate, srl che hanno optato per la trasparenza fiscale, imprese familiari e aziende coniugali (se non gestito dallo Studio);
  • oneri deducibili o detraibili ai fini IRPEF sostenuti da società semplici o soggetti assimilati;
  • certificati dei sostituti d'imposta per i dividendi e le remunerazioni percepite in qualità di associato in partecipazione nel corso del 2013 (se relativi ad utili non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva);
  • altri redditi di capitale non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
  • risarcimenti, anche assicurativi, per perdite di reddito;
  • redditi percepiti mediante procedure di pignoramento presso terzi ed eventuali ritenute subite;
  • credito d'imposta spettante per il 2013 relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali;
  • credito d'imposta spettante per il 2013 a seguito del reintegro delle somme anticipate dai fondi pensione;
  • scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF a confessioni religiose riconosciute (o allo Stato per finalità sociali o umanitarie);
  • scelta per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF al sostegno degli enti no profit (ONLUS, associazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti) oppure al finanziamento della ricerca scientifica o sanitaria, o al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, con eventuale indicazione dello specifico soggetto beneficiario sulla base degli elenchi resi disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, oppure al Comune di residenza fiscale;
  • scelta per la destinazione del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico iscritto nell'apposito Registro nazionale;
  • dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2012 (modello 730/2013 o UNICO 2013 PF) o ultima dichiarazione presentata (se non gestita dallo Studio);
  • modelli F24 di versamento di tributi e contributi eseguiti dall'1.1.2013 fino al momento di presentazione della dichiarazione, con eventuali compensazioni, anche se a saldo zero (se non gestiti dallo Studio); indicare eventuali versamenti in eccesso effettuati per errore e per i quali non sia stata attivata la procedura di rimborso;
  • imposte e oneri rimborsati.
Documentazione riferita a:
  • lottizzazione od opere su terreni da rendere edificabili;
  • cessioni di beni immobili effettuate nel 2013, entro 5 anni dall'acquisto, esclusi quelli pervenuti per successione (indicare il periodo in cui gli immobili sono stati adibiti ad abitazione principale), salvo che sia già stata applicata l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze ad opera del notaio;
  • cessioni di terreni edificabili effettuate nel 2013;
  • perizie e versamenti (anche pregressi) dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento dei terreni posseduti all'1.1.2013;
  • indennità di esproprio e altre somme percepite nell'ambito del procedimento espropriativo;
  • vincite a lotterie, concorsi a premio, scommesse;
  • immobili situati all'estero: reddito; costo di acquisto o valore di mercato; valore utilizzato nello Stato estero per il pagamento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;
  • imposta patrimoniale sugli immobili posseduti all'estero (IVIE) versata in acconto nel 2013;
  • redditi derivanti dalla cessione, affitto o usufrutto di aziende;
  • redditi derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili o immobili;
  • differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
  • redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e affitti di terreni per usi non agricoli;
  • redditi derivanti da attività commerciali occasionali e ritenute subite (per prestazioni a favore di condomìni);
  • proventi derivanti da attività di noleggio occasionale di navi e imbarcazioni da diporto;
  • plusvalenze da cessioni di partecipazioni (azioni/quote) "qualificate" per le quali il corrispettivo sia stato incassato, in tutto o in parte, nel 2013;
  • plusvalenze da cessioni di partecipazioni (azioni/quote) "non qualificate" e altri redditi diversi di natura finanziaria per i quali il corrispettivo sia stato incassato, in tutto o in parte, nel 2013 (se non si è optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito");
  • perizie e versamenti (anche pregressi) dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle partecipazioni non quotate possedute all'1.1.2013, ovvero perizie per l'affrancamento delle partecipazioni "non qualificate" (quotate e non quotate) possedute al 31.12.2011;
  • plusvalenze conseguite dal 25.6.2008 che potrebbero beneficiare dell'esenzione in quanto destinate al reinvestimento entro due anni in società "start up";
  • plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari;
  • certificazioni degli intermediari (es. banche e SIM) attestanti le minusvalenze o le perdite residue a seguito della chiusura di rapporti in regime di "risparmio amministrato" o di "risparmio gestito";
  • redditi assoggettati a tassazione separata (plusvalenze, indennità, ecc.) soggetti all'acconto d'imposta del 20%;
  • consistenza degli investimenti esteri produttivi di reddito imponibile in Italia e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso del 2013; per questi beni è necessario acquisire il valore all'inizio del periodo d'imposta e quello al termine del periodo d'imposta o del periodo di detenzione. Si ricorda che sono considerati produttivi di reddito per presunzione tutte le attività finanziarie e, a partire dal 2009, tutti gli immobili detenuti all'estero (anche se tenuti a disposizione), i diritti reali e le multiproprietà relativi a immobili esteri, gli yacht, le opere d'arte e i gioielli;
  • attività finanziarie detenute all'estero: costo di acquisto; valore nominale o di rimborso; valore di mercato; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;
  • imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) versata in acconto nel 2013;
  • conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero. Per i conti correnti detenuti in Paesi considerati a fiscalità privilegiata, occorre individuare il valore massimo raggiunto dal conto nel corso del 2013. Inoltre, con riferimento ai conti correnti esteri si osserva che:
- essi scontano l'IVAFE se il loro valore medio di giacenza annuo supera i 5.000,00 euro;
- devono essere indicati nel modulo RW se nel corso del 2013 hanno raggiunto un valore massimo complessivo superiore a 10.000,00 euro;
  • interessi di fonte estera, percepiti senza il tramite di intermediari finanziari residenti;
  • proventi su depositi a garanzia di finanziamenti a imprese residenti soggetti al prelievo del 20%, effettuati fuori dal territorio dello Stato, maturati fino al 31.12.2011 e percepiti nel 2013 senza il tramite di intermediari finanziari residenti.
Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo:
  • contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (es. contributi INPS artigiani e commercianti, contributo INPS per i professionisti senza Cassa, contributo INPS trattenuto sulle provvigioni dei venditori a domicilio, sui compensi dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, premi INAIL per le casalinghe);
  • contributo al Servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa salute") pagato con l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (se di importo complessivo annuo superiore a 40,00 euro);
  • contributi INPS e premi INAIL a carico dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori a progetto (se non sono già stati dedotti in sede di effettuazione delle ritenute);
  • contributi previdenziali non obbligatori (es. per prosecuzione volontaria, ricongiunzione, riscatti, ecc.), contributo INPS per iscrizione facoltativa;
  • contributi per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e "badanti"), anche relativi a prestazioni occasionali di tipo accessorio ("buoni lavoro" o vaucher);
  • contributi per la previdenza complementare (fondi pensione e polizze assicurative previdenziali), anche se sostenuti per i familiari a carico, per la parte che non trova capienza nel reddito complessivo di questi ultimi;
  • per i lavoratori di prima occupazione avvenuta nel 2008, contributi per la previdenza complementare versati negli anni 2008-2012, al fine di determinare l'eventuale maggiore plafond di deducibilità applicabile dal periodo d'imposta 2013;
  • contributo di solidarietà del 3% versato in relazione al periodo d'imposta 2013 (se non è già stato dedotto in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati);
  • spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da portatori di handicap;
  • spese per l'acquisto di medicinali sostenute da portatori di handicap: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità (numero di autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia estera;
  • spese per prestazioni rese in caso di ricovero presso istituti di assistenza;
  • contributi versati ai fondi sanitari integrativi;
  • erogazioni liberali a favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute;
  • assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato (indicando il relativo codice fiscale), con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
  • assegni periodici relativi a rendite vitalizie in forza di donazione o testamento e assegni alimentari stabiliti dall'autorità giudiziaria;
  • somme investite nel capitale sociale di start up innovative da parte di srl partecipate che hanno optato per la trasparenza fiscale;
  • contributi ad organizzazioni non governative (ONG) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
  • erogazioni liberali a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute che operano nell'ambito dei beni culturali o della ricerca scientifica, università ed altri enti di ricerca, enti parco regionali e nazionali;
  • somme restituite nel 2013 al soggetto erogatore, se sono state assoggettate a tassazione in anni precedenti;
  • somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente ed assimilati e che invece sono state tassate;
  • canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili;
  • contributi a consorzi obbligatori;
  • indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi;
  • spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione internazionale;
  • erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 19%:
  • spese mediche (generiche e specialistiche) e di assistenza specifica sostenute nel 2013 sia nel proprio interesse che per i familiari fiscalmente a carico (ad es. prestazioni chirurgiche, per analisi, per prestazioni specialistiche, per l'acquisto/affitto di protesi sanitarie, per assistenza infermieristica e riabilitativa, per prestazioni chiropratiche);
  • spese per l'acquisto di medicinali: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità (numero di autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia estera;
  • spese per l'acquisto di dispositivi medici: fatture o scontrini fiscali contenenti il codice fiscale del destinatario e la descrizione del dispositivo medico, che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;
  • spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica ("ticket");
  • spese mediche chirurgiche e specialistiche sostenute da portatori di handicap;
  • documentazione relativa a rimborsi delle spese sanitarie;
  • spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento, compresi i veicoli adattati, relativi a soggetti portatori di handicap;
  • spese per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di handicap e di cani-guida per soggetti non vedenti;
  • spese di interpretariato per soggetti sordi;
  • spese veterinarie;
  • interessi passivi e altri oneri pagati su prestiti o mutui agrari;
  • interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione ai mutui ipotecari per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, compresa la relativa documentazione (contratto di mutuo, contratto di acquisto, spese notarili, spese di istruttoria bancaria, ecc.);
  • interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione a mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici;
  • interessi passivi su mutui stipulati prima del 1993 per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale;
  • contributi pubblici ricevuti per il pagamento degli interessi passivi relativi ai mutui immobiliari ed eventuali revoche;
  • spese per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali o ambientali vincolati;
  • provvigioni pagate nel 2013 ad intermediari immobiliari per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche a seguito di contratto preliminare registrato;
  • premi versati nel 2013 per polizze vita o infortuni, derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31.12.2000;
  • premi versati nel 2013 per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dall'1.1.2001;
  • spese sostenute nel 2013 per la frequenza di asili nido da parte di figli fino a tre anni di età;
  • spese sostenute nel 2013 per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
  • tasse scolastiche ed universitarie pagate nel 2013;
  • spese sostenute nel 2013 per la frequenza di master, di corsi di perfezionamento o di specializzazione universitaria, di dottorati di ricerca, di Conservatori musicali, di Scuole di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento;
  • spese sostenute nel 2013 per i canoni di locazione, i contratti di ospitalità o gli atti di assegnazione relativi a studenti universitari "fuori sede", anche in relazione ad Università all'estero;
  • spese per l'istruzione in relazione alle quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
  • spese per il riscatto della laurea di familiari a carico che non hanno ancora iniziato a lavorare;
  • spese per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti (c.d. "badanti"), anche se sostenute per familiari a carico;
  • spese per prestazioni rese da case di cura e di riposo;
  • spese funebri sostenute per familiari;
  • erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, istituti di alta formazione e università;
  • erogazioni liberali a favore di attività culturali e artistiche;
  • erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • erogazioni liberali a favore di associazioni di promozione sociale;
  • erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari, avvenuti anche all'estero;
  • erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo e di fondazioni operanti nel settore musicale;
  • erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia";
  • erogazioni liberali a favore dell'ospedale "Galliera" di Genova per l'attività del registro nazionale dei donatori di midollo osseo;
  • contributi associativi alle società di mutuo soccorso;
  • somme investite nel capitale sociale di start up innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investano prevalentemente in start up innovative; la detrazione spetta anche ai soci di snc e sas, pro quota, in relazione agli investimenti fatti dalla società;
  • erogazioni liberali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 24%:
  • erogazioni liberali a favore di ONLUS e di soggetti che gestiscono iniziative umanitarie;
  • erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici.
Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 25%:
  • somme investite nel capitale sociale di start up innovative a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investano prevalentemente in start up innovative;
  • la detrazione spetta anche ai soci di snc e sas, pro quota, in relazione agli investimenti fatti dalla società nelle suddette start up.
Documentazione relativa alle spese per lavori edilizi che danno diritto alla detrazione del 36-41-50%:
  • copia del modello "Comunicazione di inizio lavori" inviato al Centro Operativo di Pescara (fino al periodo d'imposta 2010) ed eventuale comunicazione all'Azienda sanitaria locale;
  • codice fiscale dell'altro soggetto (es. comproprietario, condominio o cooperativa) che ha presentato la comunicazione al Centro Operativo di Pescara anche per conto del dichiarante (fino al periodo d'imposta 2010);
  • per gli interventi iniziati dal 2011, codice fiscale del condominio, della società di persone o di altri enti di cui all'art. 5 del TUIR;
  • dati catastali degli immobili oggetto di intervento, per i lavori iniziati dal 2011 (a seguito della soppressione della comunicazione al Centro operativo di Pescara); nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore (es. conduttore), anziché dal possessore, estremi di registra-zione dell'atto che costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione);
  • documentazione relativa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
  • ricevute delle spese relative ad oneri di urbanizzazione, TOSAP, imposta di bollo e diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce inizio lavori, in relazione ai lavori edilizi agevolabili, anche se non effettuate con bonifico bancario o postale;
  • fatture rilasciate dal soggetto che ha eseguito i lavori; non è più necessaria la separata indicazione del costo della manodopera;
  • certificazione dell'amministratore di condominio della quota delle spese sulle parti comuni che danno diritto alla detrazione;
  • attestazione del venditore delle spese sostenute per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, acquistati nel 2013 anche mediante contratto preliminare di compravendita registrato oppure tramite atto di assegnazione delle cooperative edilizie;
  • eventuali atti di assenso (licenze, concessioni e autorizzazioni edilizie, ecc.) relativi a lavori avviati nel 2013 (al fine di verificare se si tratta di mera continuazione di interventi pregressi);
  • documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detrazione si trasferisca all'acquirente, donatario o erede.
Documentazione relativa all'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente ristrutturati da imprese che danno diritto alla detrazione del 36-41-50%:
  • atto di acquisto o assegnazione dell'unità immobiliare situata in un fabbricato interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, in relazione a interventi eseguiti dall'1.1.2008, ovvero documentazione di acconti già versati;
  • copia della denuncia di fine lavori degli interventi svolti sull'intero fabbricato;
  • codice fiscale dell'impresa o della cooperativa che ha effettuato i lavori.
Documentazione relativa agli interventi di recupero eseguiti entro il 31.12.2006, con i conseguenti atti di acquisto o assegnazione effettuati entro il 30.6.2007, per il riconoscimento delle successive rate della detrazione, se non già in possesso dello Studio.
Documentazione relativa agli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 65%
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.12.2013 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche:
  • le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 4.8.2013;
  • su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
  • riguardanti costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).
Documentazione relativa agli interventi finalizzati alla tutela ed alla salvaguardia delle aree boschiveche danno diritto alla detrazione del 36%:
  • copia del modello "Comunicazione di inizio lavori" inviato al Centro operativo di Pescara ed eventuale comunicazione all'Azienda sanitaria locale;
  • codice fiscale dell'altro soggetto (es. comproprietario, condominio o cooperativa) che ha presentato la suddetta comunicazione anche per conto del dichiarante;
  • documentazione di sostenimento delle spese (es. bonifici bancari o postali).
La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31.12.2006 e la suddetta documentazione deve essere prodotta per il riconoscimento delle successive rate, se non già in possesso dello Studio.
Documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistentiche danno diritto alla detrazione del 55-65%:
  • fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute (ovvero altra idonea documentazione rilasciata da soggetti non tenuti all'osservanza della normativa IVA); non è più necessaria la separata indicazione in fattura del costo della manodopera;
  • ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
  • altra documentazione attestante i pagamenti effettuati (solo per soggetti titolari di redditi d'impresa);
  • copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio;
  • dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori effettuati dal detentore;
  • asseverazione del tecnico abilitato (ovvero asseverazione del direttore dei lavori o certificazione dei produttori di beni con determinate caratteristiche energetiche);
  • attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, rilasciato da un tecnico abilitato (ove necessario in relazione ai lavori eseguiti);
  • copia della scheda informativa relativa agli interventi realizzati, inviata all'ENEA, con la relativa ricevuta di trasmissione;
  • attestazione della mancata conclusione dei lavori nel 2013;
  • copia della comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese sostenute nel 2013 per interventi che proseguono nel 2014, che andava presentata entro il 31.3.2014, con la relativa ricevuta di trasmissione (se non gestita dallo Studio);
  • documentazione relativa ad eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dall'Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali;
  • documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detrazione si trasferisca all'acquirente, donatario o erede.
Documentazione relativa al nuovo "bonus arredamento" che dà diritto alla detrazione del 50%
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013:
  • per l'acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla "A+" (ovvero classe "A" per i forni) in relazione alle apparecchiature per le quali è obbligatoria l'etichetta energetica, oppure grandi elettrodomestici per i quali non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica, comprese le spese di trasporto e di montaggio;
  • finalizzati all'arredo di unità immobiliari residenziali:
- oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria;
- oggetto di ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
La detrazione spetta anche in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni condominiali:
  • di un edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);
  • oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria od ordinaria.
In particolare:
  • fatture di acquisto, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
  • documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
  • eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
  • comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale (ASL), qualora obbligatoria;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
  • certificazione dell'amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione.
Documentazione relativa al vecchio "bonus arredamento" che dà diritto alla detrazione d'imposta del 20%
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 7.2.2009 al 31.12.2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di elevata classe energetica, apparecchi televisivi e computer, destinati all'arredo di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di recupero dall'1.7.2008, per il riconoscimento dell'ultima rata della detrazione, se non già in possesso dello Studio.
Documentazione relativa ai contratti di locazione dell'abitazione principale:
  • eventuale contratto di locazione dell'abitazione principale, stipulato ai sensi della L. 431/98, sia a canone "convenzionale" che "libero", compresi i contratti di durata transitoria;
  • documentazione riguardante eventuali contributi pubblici ricevuti per il pagamento dei canoni di locazione;
  • eventuale contratto di locazione da parte di lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza (in un Comune distante oltre 100 Km e situato in una Regione diversa) per motivi di lavoro e che per questo trasferimento sono stati costretti a prendere in locazione un alloggio.

NUOVO SPESOMETRO 2014 PER IL 2013

 
L'art. 38 del DPR 600/73 stabilisce che il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato dall'Agenzia delle Entrate mediante il c.d. "redditometro", che consiste in una quantificazione presuntiva del reddito fondata sull'assunto in base al quale l'entità delle spese sostenute nel corso dell'anno dal contribuente deve essere coerente con il reddito dichiarato.
L'art. 22 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del "redditometro".
Con il DM 24.12.2012 sono state emanate le disposizioni attuative della nuova disciplina e l'Agenzia delle Entrate, con le circ. 31.7.2013 n. 24 e 11.3.2014 n. 6, ha fornito numerosi chiarimenti ufficiali sull'ambito applicativo del c.d. "nuovo redditometro".
Si evidenzia che tale tipologia di accertamento:
  • è possibile solo se tra il reddito dichiarato dal contribuente e quello accertato dall'Agenzia delle Entrate sussiste, anche per un solo anno, uno scostamento del 20%;
  • opera solo a partire dai controlli sull'anno 2009, in quanto per le annualità precedenti trovano ancora applicazione i coefficienti presuntivi di reddito disciplinati dal DM 10.9.92 (c.d. "vecchio redditometro").
 

L'Agenzia delle Entrate, ai fini del c.d. "redditometro", considera, principalmente:
  • le spese "certe", che derivano dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria basate su dati oggettivi, il cui ammontare, di conseguenza, è conosciuto da entrambe le parti;
  • le spese "per elementi certi", legate al possesso di determinati beni, la cui presenza non è messa in discussione, come le spese che le indagini statistiche imputano a fronte del possesso dell'auto o della barca;
  • la quota di incremento patrimoniale attribuibile nell'anno;
  • la quota di risparmio formatasi nell'anno.
Non verranno mai prese in considerazione le spese "per beni e servizi di uso corrente", ovvero le medie ISTAT, in quanto l'Agenzia delle Entrate si è adeguata ad un parere del Garante della privacy, ove detti elementi sono stati ritenuti non credibili ai fini della ricostruzione del reddito.
 

Il DM 24.12.2012 prende in considerazione alcune macro-categorie di spese:
  • consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature;
  • abitazione;
  • combustibili ed energia;
  • mobili, elettrodomestici e servizi per la casa;
  • sanità;
  • trasporti;
  • comunicazioni;
  • istruzione;
  • tempo libero, cultura e giochi;
  • altri beni e servizi;
  • investimenti.
Di fatto non tutte queste spese avranno rilievo, posto che le "spese per uso corrente" imputate sulla base delle medie ISTAT, non legate al possesso certo di beni quali l'auto o l'immobile, non saranno utilizzate (si pensi alle spese per istruzione, o a quelle per il tempo libero e per i giochi).
Premesso ciò, le "spese per uso corrente" potranno invece essere utilizzate quando si traducano in elementi certi, ovvero quando l'esborso monetario relativo, ad esempio, al pagamento dell'iscrizione ad una scuola privata, emerga dalle banche dati dell'Anagrafe tributaria.
 
Le spese connesse all'abitazione rappresentano una delle macro-aree più significative del c.d. "redditometro".
Per prima cosa, viene individuata l'abitazione dove il contribuente risulta avere la residenza, che può essere posseduta:
  • in proprietà o altro diritto reale come l'usufrutto;
  • in locazione o in leasing immobiliare;
  • in uso gratuito (comodato).
Qualora, selezionando il Comune di residenza del contribuente, non sia possibile individuare nessuna delle tre tipologie di possesso dell'immobile (proprietà, locazione/leasing, uso gratuito), viene imputata quale spesa un "fitto figurativo", che comprende altresì le spese di manutenzione dell'immobile.
L'Agenzia delle Entrate specifica che:
  • se i coniugi risiedono nello stesso Comune, il "fitto figurativo" viene calcolato con riferimento all'intera famiglia, per una casa di abitazione;
  • se i coniugi risiedono in diversi Comuni, il "fitto figurativo" viene calcolato con riferimento a ciascuno dei coniugi.
Sono considerate anche le spese di gestione, connesse al godimento del bene, ma non per gli immobili destinati per loro natura ad uso strumentale.
Viene altresì specificato che:
  • sono vagliate tutte le abitazioni a disposizione del contribuente a qualsiasi titolo detenute, incluse quelle situate all'estero;
  • non sono considerate le unità immobiliari pertinenziali (come box, cantine e soffitte), anche se sono individuate separatamente dall'immobile;
  • non rilevano le spese gestionali:
-- connesse al godimento di beni immobili di cui si ha la sola nuda proprietà;
-- per le quali vi sia un diritto esclusivo da parte di un soggetto terzo, come il diritto di abitazione del coniuge superstite;
-- locate o concesse in uso gratuito a un familiare non a carico che vi abbia trasferito la residenza.
Relativamente alle spese gestionali:
  • le spese per acqua e condominio e manutenzione ordinaria, se non puntualmente rilevate, sono attribuite in base alla media ISTAT;
  • per le spese di combustibile, si fa riferimento ai dati pervenuti dai Gestori di servizi di pubblica utilità;
  • per le spese di mediazione immobiliare, si vagliano i dati presenti nell'atto di acquisto dell'immobile;
  • per i collaboratori domestici, si considerano i dati comunicati dall'INPS.
Secondo l'esempio riportato nella circolare 31.7.2013 n. 24, per una coppia con un figlio residente nel Nord Ovest, che possiede due unità abitative del totale di 170 mq al 50% per 12 mesi, sono imputati 710,82 euro per acqua e condominio e 382,56 euro per manutenzione ordinaria.
Le spese per elettrodomestici e arredi e altri beni non verranno imputate secondo le medie ISTAT, ma solo quando la spesa certa emerga dalle banche dati dell'Anagrafe tributaria.
Rate di mutuo
I costi derivanti dalla restituzione delle rate di mutuo sono legati all'effettivo esborso sostenuto dal contribuente, che comprende la quota capitale e gli interessi, inclusi gli oneri connessi e gli interessi di mora.
Locazione
Le spese di locazione rilevano per il costo sostenuto al fine di pagare il relativo canone, rapportato alla durata ed al numero delle parti che intervengono nel contratto oggetto di registrazione.
 
L'Agenzia delle Entrate afferma che le spese sanitarie sostenute dal contribuente e dai familiari a carico sono imputate tenendo conto di ciò che è indicato nella dichiarazione fra gli oneri detraibili e risultante da dati certi.
 
Ai fini del c.d. "redditometro" vengono individuati tutti i mezzi di trasporto che, sulla base dei dati presenti nel PRA o presso la Motorizzazione civile, risultano nella disponibilità del contribuente o in leasing.
In assenza di spese puntualmente individuate, è calcolata, in forza dei kilowatt, la spesa per carburante, olio, pezzi di ricambio e manutenzione, rapportata alla quota e ai mesi di possesso.
Riprendendo l'esempio della circolare 31.7.2013 n. 24, a una coppia con tre figli residente nel Sud che possiede due autoveicoli ed un motociclo per un totale di 177 kilowatt effettivi e 164,7 kilowatt medi, viene imputata una spesa media di 3.034,08 euro.
A tale importo devono poi essere sommati i costi relativi all'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile, alle altre assicurazioni come furto e incendio e al pagamento del bollo, sulla base dei dati oggettivamente riscontrati.
Veicoli in leasing
In merito ai veicoli in leasing, sono considerati i canoni pagati nell'anno, comunicati periodicamente dagli operatori.
Se sono state versate somme a titolo di maxirata o riscatto, esse non valgono come spese correnti ma come investimenti, analogamente ai costi per l'acquisto del veicolo.
 
La spesa patrimoniale effettuata dal contribuente, ad esempio per acquistare un immobile, viene imputata quale maggior reddito per intero nell'anno del sostenimento.
Nel sistema precedente, invece, l'incremento patrimoniale si presumeva formato con redditi conseguiti, per quote costanti, nell'anno del suo sostenimento e nei quattro antecedenti.
Gli investimenti, però, non vengono valutati per l'intero ammontare della spesa, ma al netto:
  • sia del mutuo o del finanziamento ottenuto per l'acquisto;
  • sia dei disinvestimenti effettuati nell'anno del sostenimento della spesa;
  • sia dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti.
Gli esborsi che l'Agenzia delle Entrate considera non sono solo quelli relativi all'acquisto di veicoli o proprietà immobiliari, ma anche, tra gli altri, le polizze vita, i contributi previdenziali volontari, gli oggetti d'arte e antiquariato e le manutenzioni straordinarie delle unità abitative.
Si ritengono investimenti anche gli importi pagati a titolo di maxirata o di riscatto nei contratti di leasing.
 

Governo. Tagli di spesa per 6,7 miliardi

Ucraina: ribelli filo-russi respingono l'ultimatum

CASELLARIO GIUDIZIALE

Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
A partire da tale data i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato penale del casellario giudiziale.


Modello richiesta Casellario Giudiziale

MALATTIA


A CHI SPETTA

·         L’indennità di malattia a carico dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale),  spetta a:

·         operai settore industria;

·         operai ed impiegati settore terziario e servizi;

·         lavoratori dell’agricoltura;

·         apprendisti;

·         disoccupati;

·         lavoratori sospesi dal lavoro;

·         lavoratori dello spettacolo;

·         lavoratori marittimi;

·         Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26. Legge 335/95.

 

LA DOMANDA


Per avere diritto all’indennità economica di malattia il lavoratore, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’Inps. Il lavoratore deve porre la massima attenzione affinché i dati anagrafici e quelli relativi al domicilio per la reperibilità, inseriti dal medico, risultino corretti.

A seguito della trasmissione telematica, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio datore di lavoro, soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, che potrà usufruire dei servizi messi a disposizione dall’Inps per la visualizzazione o la ricezione dell’attestato stesso. Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato di malattia all’Inps e l’attestato al proprio datore di lavoro.

In attesa dell’estensione delle modalità di rilascio e di invio telematico della certificazione di malattia anche da parte delle Strutture ospedaliere, nel caso di degenza ospedaliera, i certificati di ricovero e dimissioni, redatti in modalità cartacea, possono essere consegnati alla Struttura territoriale Inps anche oltre i 2 giorni dalla data del rilascio ma nel termine di prescrizione della prestazione. Le attestazioni di  ricovero e della giornata di pronto soccorso carenti di diagnosi non sono ritenute certificative. Per essere considerate certificative dovranno contenere le generalità dell’interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l’indicazione della diagnosi comportante incapacità lavorativa.  

I lavoratori iscritti alla Gestione separata oltre alla certificazione di malattia, per ottenere il pagamento, dovranno presentare alla Struttura Inps di appartenenza la domanda di prestazione attraverso uno dei seguenti canali (circolare n. 52 del 6.04.2012): 
• WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio Online di domande di Prestazioni  Sostegno del reddito”;  
• Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;  
• Contact Center Multicanale – attraverso il numero verde n. 803164.

 

FASCE DI REPERIBILITA’

Le fasce di reperibilità alla visita medica di controllo domiciliare sono, per tutti i giorni compresi nella certificazione di malattia:

·         dalle ore 10,00 alle ore 12,00

·         dalle ore 17,00 alle ore 19,00


Fonte: INPS

NEWS 04/04/2014


Con il D.P.C.M. 20/02/2014 sono stati ridotti del 15% vari tipi di crediti d'imposta riconosciuti, tra l'altro, in favore degli esercenti:
- delle sale cinematografiche,
- dei gestori di reti di teleriscaldamento,
- per l'acquisto di veicoli ecologici.


Il decreto legge 47/2014 sull'emergenza abitativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28/03/2014 prevede fino a 900 euro di detrazioni Irpef per l'inquilino di alloggi sociali e possibilità di riscattare l'abitazione dopo un periodo minimo di 7 anni dalla stipula del contratto.


Il 6 aprile 2014 entrerà in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
A partire da tale data i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato penale del casellario giudiziale.


Modello richiesta Casellario Giudiziale





 

APRIRE ATTIVITA' ARTIGIANA: ACCONCIATORE O PARRUCCHIERE

L'attività di acconciatore, ovvero di colui che esercita, in forma di impresa, tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, richiede il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di uno specifico corso regionale o di un periodo di attività lavorativa qualificata.

L'attività può essere svolta sotto forma di:
- impresa individuale;
- impresa familiare;
- società di persone;
- società di capitali.

Per iniziare l'attività occorre:
- aprire la partita iva con codice 96.02.01 (Codice Ateco 2007);
- l'iscrizione alla CCIAA;
- l'iscrizione all'Albo artigiani;
- l'iscrizione al REA;
- l'iscrizione all'INPS;
- l'iscrizione all'INAIL;
- presentare la SCIA al Comune competente;
- richiedere all'ULSS la certificazione di idoneità igienico-sanitaria degli ambienti di lavoro e delle attrezzature.
- dotarsi di PEC (Posta Elettronica Certificata).

Le documentazioni richiamate devono essere presentate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività ovvero dalla costituzione della società.

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle