RIDUZIONE DELLA CEDOLARE SECCA

Approvato definitivamente il Piano casa: il decreto legge 28 marzo 2014 n.47, contenente misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, adottato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 marzo 2014, è stato convertito in legge il 20 maggio 2014.
Prevede interventi per oltre 1 miliardo e 740 milioni di euro con tre obiettivi:
  • il sostegno all’affitto a canone concordato
  • l’ampliamento dell’offerta di alloggi popolari
  • lo sviluppo dell’edilizia residenziale sociale
Per incentivare i proprietari di alloggi sfitti ad immetterli sul mercato a canone concordato, l’aliquota della cedolare secca, già ridotta lo scorso anno dal 19 al 15%, viene ulteriormente abbassata - per il quadriennio 2014-2017 - al 10%.
La cedolare secca al 10% per chi affitta a canone concordato è estesa, oltre ai Comuni ad alta densità abitativa, anche ai Comuni colpiti da calamità naturali per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza negli ultimi cinque anni.

RAVVEDIMENTO ENTRO UN ANNO DALL'INVIO PER LO SPESOMETRO

La circolare 24/E/2011 prevede che il contribuente può provvedere alla regolarizzazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs 472/97) correggendo l'errore commesso entro un anno dalla sua scadenza originaria e versando una sanzione ridotta pari a un ottavo del minimo edittale, vale a dire un ottavo di 258 euro pari a 32,25 euro.

A proposito di omesso invio si rileva il silenzio della norma e la mancanza di chiarimenti di prassi.

Il ravvedimento è ammesso solo se, prima della regolarizzazione, non siano intervenuti dei fatti interdittivi (accessi, ispezioni o verifiche o altri atti di accertamento o la violazione non deve essere stata constatata).

ABBANDONO DEL POSTO DI LAVORO

L'abbandono del posto di lavoro può rappresentare un mancato rispetto delle clausole contrattuali o una necessità.

Nel primo caso il lavoratore che abbandona il posto di lavoro può essere licenziato per giustificato motivo soggettivo, nella generalità dei casi, o per giusta causa, nelle ipotesi residuali, ad esempio se dall'abbandono può derivare un pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti (Cass. 3 luglio 1998 n. 6534) o se si tratta di un dipendente con mansioni di custodia o sorveglianza (Cass. 23 marzo 2005 n. 6241).

Il secondo caso si verifica quando si concretizza una situazione di pericolo grave e immediato. In tale circostanza i lavoratori devono essere messi nella condizione di poter cessare la propria attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro. Il datore di lavoro, ovvero soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività.

 

JOBS ACT: APPRENDISTATO

La riforma modifica in vari punti il D.Lgs. 167/2011 e la L. 92/2012. Semplificata la redazione del piano formativo individuale: il contratto di apprendistato deve contenere, in forma sintetica, il piano stesso, definito anche sulla base di moduli e formulari.
Per quanto concerne la stabilizzazione degli apprendisti (ossia la loro assunzione con contratto a tempo indeterminato a conclusione del periodo di apprendistato), viene circoscritta l’applicazione della norma alle sole imprese con più di 50 dipendenti, e ridotta al 20% la percentuale di stabilizzazione.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di integrare la formazione aziendale con l’offerta formativa pubblica, che dovrà essere gestita dalle Regioni; l’obbligo viene meno nel caso in cui la Regione non comunichi le modalità per usufruirne entro 45 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro con l’apprendista.
La retribuzione dell’apprendista, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, deve tener conto delle ore di formazione almeno in misura del 35% del relativo monte ore complessivo, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.

JOBS ACT: CONTRATTO A TERMINE

Le disposizioni riguardano i contratti a tempo determinato (c.d. lavoro a termine) e di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
La riforma modifica in vari punti il decreto legislativo n.368/2001 e il decreto legislativo n.276 del 2003, prevedendo l’innalzamento da 1 a 3 anni, comprensivi di un massimo di 5 proroghe della durata del rapporto a tempo determinato (anche in somministrazione) che non necessita dell’indicazione della causale per la sua stipulazione (c.d. acausalità).
Viene introdotto un “tetto” all’utilizzo del contratto a tempo determinato, stabilendo che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze. Il superamento del limite comporta una sanzione amministrativa pari al 20% e al 50% della retribuzione per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro, se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite sia, rispettivamente, inferiore o superiore a uno. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è comunque sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato. Il limite del 20% non trova applicazione nel settore della ricerca, limitatamente ai contratti a tempo determinato che abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, i quali possono avere durata pari al progetto di ricerca al quale si riferiscono.

SI DEFINITIVO AL DECRETO LAVORO

La Camera, dopo la trattazione degli ordini del giorno, ha approvato in via definitiva il disegno di legge (C. 2208-B) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato).
 

BONUS 80 EURO


L'INPS, con la Circolare n. 60 del 12 maggio 2014, rende note le modalità che i datori di lavoro/committenti dovranno utilizzare per il recupero del beneficio (c.d. bonus 80 euro) introdotto dall'articolo 1 del DL n. 66/2014 sui contributi previdenziali.

Come noto il predetto provvedimento stabilisce che, ai fini del recupero degli importi riconosciuti, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.
Con la Circolare n. 60/2014, l'INPS ricordando che ai predetti fini l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 1655 da utilizzare nel modello F24, fornisce istruzioni per il recupero da parte delle Amministrazioni pubbliche limitandosi a precisare che i datori di lavoro/committenti potranno utilizzare il nuovo codice "anche a valere sui contributi previdenziali".

Fonte: SEAC

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle