LEGGE DI BILANCIO 2018

Approvato il disegno di legge di bilancio per il 2018 dal Consiglio dei Ministri.
L’intervento principale è la disattivazione totale delle clausole di salvaguardia, che evitano l’aumento delle aliquote Iva e delle accise per un ammontare di 15,7 miliardi. L’avvio della disattivazione degli aumenti era avvenuto con il decreto fiscale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2017, che ha reperito 850 milioni.
La manovra prevede inoltre incentivi all’assunzione con contratti a tutele crescenti dei giovani, misura per la quale sono previsti oltre 300 milioni per il 2018, 800 milioni per il 2019 e 1,2 miliardi per il 2020. Un altro intervento a favore dei giovani è l’assunzione di 1.500 ricercatori nelle Università. Viene potenziata la dote destinata agli investimenti pubblici con la cifra aggiuntiva di 300 milioni per il prossimo anno, che si sommano ai 2 miliardi in più di spesa rispetto all’anno precedente già preventivati.
Per favorire le famiglie in difficoltà vengono aumentati di 300 milioni i fondi per il reddito di inclusione (REI). In totale nel 2018 le risorse per il reddito di inclusione ammonteranno così a 2 miliardi di euro e i nuclei familiari che ne beneficeranno saranno circa 650.000. Oltre l’ampliamento della platea è anche previsto un aumento della prestazione per i nuclei più numerosi.

DA QUANDO SCATTERA' L'AUMENTO IVA? : ART. 9 DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 

Dal 1° gennaio 2018 l'IVA (imposta sul valore aggiunto) cambierà le sue aliquote:


- l'aliquota del 10 % diverrà dell'11,5%;

- l'aliquota del 22% passerà al 25%.

Un aumento che colpirà una grossa fetta del carrello della spesa.

Se in un anno spediamo 3.000,00 euro per comprare della carne dal 2018 ne spenderemo 3.040,90 euro.

Se in un anno consumiamo 1.200,00 euro per carburante dal 2018 ci costerà 1.229,51 euro.

Considerando soltanto questi due beni avremo un aumento pari a 70,41 euro all'anno.


Art. 9 decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale)


(Avvio  della  sterilizzazione   delle   clausole   di   salvaguardia
          concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise)

  1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla lettera  a),  le  parole  "e'  incrementata  di  tre  punti
percentuali dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti:  "e'
incrementata di 1,5 punti  percentuali  dal  1°  gennaio  2018  e  di
ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e  di
un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020";
  b) alla lettera b), le parole "e di ulteriori 0,9 punti percentuali
dal 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e di  ulteriori
0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la  medesima  aliquota  e'
ridotta di 0,5 punti percentuali a  decorrere  dal  1°  gennaio  2020
rispetto all'anno  precedente  ed  e'  fissata  al  25  per  cento  a
decorrere dal 1° gennaio 2021";
  c) alla lettera c),  le  parole  "2018",  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: "2019".

AGEVOLAZIONI: RISTRUTTURAZIONI DEGLI IMMOBILI

Sono detraibili il 50% in 10 anni per gli interventi di ristrutturazione edilizia su tutte le abitazioni. Tale agevolazione, riproposta da diversi anni, permette di usufruire di uno sconto d’imposta pari alla metà degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati su tutto il territorio dello Stato. Il limite di spesa di € 96.000,00 e l’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, ovvero dell’effettivo esborso finanziario, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione. I soggetti che hanno diritto alla detrazione sono i proprietari o nudi proprietari, assoggettati ad Irpef e residenti nel territorio dello Stato, i locatari e comodatari in base a regolare contratto registrato, e i titolari di un diritto di godimento quale l’usufrutto, l’uso, l’abitazione e la superficie. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. La detrazione spetta anche se l’abilitazione comunale è intestata al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. Nel caso in cui gli interventi realizzati siano la prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, il limite di spesa dovrà tenere conto di tutte le spese sostenute nei medesimi anni. Resta sempre valida la regola per cui i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale, dai quali risultino la causale di versamento con riferimento alla norma Art. 16bis D.P.R. 917/1986, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o il numero di partita iva del soggetto beneficiario del pagamento.

Trasformazione società di persone (s.n.c.,sas) in società a responsabilità limitata (S.r.l.)

Una società di persone può decidere di trasformarsi in una società a responsabilità limitata seguendo la procedura che prevede la predisposizione di una relazione di stima, la decisione dei soci e il rispetto degli adempimenti successivi (artt. 2500 ter-2500 quinquies c.c.).
La trasformazione può essere motivata dalla volontà di limitare la responsabilità al conferimento e creare una divisione tra il patrimonio sociale e il patrimonio dei singoli soci, o da quella di adeguare l’organizzazione e il capitale all’incremento dell’attività, di allargare la base societaria, di agevolare il trasferimento della qualità di socio, di incrementare le possibilità di reperimento dei mezzi finanziari o attenuare il carico fiscale sui soci.
Tutti gli effetti della trasformazione decorrono dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti (art. 2500 c.3 c.c.) , ossia dall’iscrizione della decisione nel registro delle imprese.
Prima dell’iscrizione la società continua ad esistere secondo il tipo originario e gli atti compiuti sono imputati alla società in nome collettivo.
La S.n.c. diventa a tutti gli effetti una S.r.l. ed acquista personalità giuridica (art. 2331 c.c.). Essa è soggetta alla relativa disciplina e può adottare le deliberazioni proprie del nuovo tipo sociale.
La società nata dalla trasformazione conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione (art. 2498).
La società trasformata ha una responsabilità amministrativa per reati commessi, a vantaggio o nell’interesse della società, da persone fisiche ad essa legate e ricoprenti determinate posizioni.
La trasformazione muta semplicemente l’organizzazione già esistente, la quale prosegue i rapporti sostanziali che ad esso fanno capo senza che si determini alcuna interruzione nella vita sociale né l’estinzione della società, lasciando inalterati gli elementi non direttamente connessi con il cambiamento del tipo societario.
I rapporti giuridici preesistenti facenti capo alla società prima del mutamento continuano dopo la trasformazione, compresi i rapporti di lavoro.
Fanno eccezione i rapporti giuridici in cui il tipo sociale ha avuto una importanza essenziale per la loro costituzione come, ad esempio, il rilascio di una licenza o di una concessione amministrativa.
I soci passano da una responsabilità illimitata ad una responsabilità limitata.

I soci conservano la responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte prima della trasformazione, a meno che non sia intervenuto il consenso dei creditori sociali.

RINCARO AUTOSTRADE

Fantastico! Anno nuovo vecchie usanze, ogni volta che inizia un nuovo anno troviamo nuovi aumenti. Da domani aumentano le tariffe dell' autostrada.
L'aumento medio è di circa lo 0,77%.
L' incremento maggiore si ha sulle tratte di nuova costruzione, pari al 7,88%.
Buon anno!

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle