VOUCHER: IL LAVORO ACCESSORIO E I SUOI LIMITI ECONOMICI


È una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate.
Il pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro' (voucher).
Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.
Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.

I compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo vengono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
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I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare per il 2015, 7000 euro netti (9.333 euro lordi) nel corso di un anno civile (si intende per anno civile il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno), con riferimento alla totalità dei committenti.

Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare per l'anno 2015, 2.020 € netti (2.693 € lordi) per ciascun committente, fermo restando il limite di 7.000 euro netti, (9.333 euro lordi).
Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000 euro  complessivi per anno civile, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lordi.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in definitiva il decreto attuativo del Jobs Act sulla Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni; Testo del Decreto legislativo del 15.06.2015 n. 81 pubblicato in GU del 24.06.2015.

Art. 48 comma 6:<<è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali>>.

Il ricorso ai buoni lavoro (o voucher) è possibile esclusivamente nel rapporto diretto tra prestatore (committente con funzione di impresa esecutrice) e utilizzatore (lavoratore occasionale accessorio) della prestazione stessa, "mentre è escluso che un'impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto e della somministrazione".



Fonti:
www.inps.it
CNCE PARMA

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