Il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato presso un'altra impresa a condizione che:
1. vi sia il previo consenso del lavoratore stesso. Tale principio deve esser e rispettato sempre, sia qualora il lavoratore sia adibito a mansioni equivalenti che superiori;
2. esista l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle professionalità dei lavoratori distaccati, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell'impresa distaccataria.
Il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo. Esso deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente per tutto il periodo in cui il distacco è disposto. Esso inoltre non può mai concretizzarsi in un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui, che caratterizza, invece, la diversa fattispecie della somministrazione di lavoro.
Durante il periodo di distacco il lavoratore presta la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante e, al termine, rientra presso quest'ultima impresa.
L'impresa distaccante è tenuta ad evidenziare, nelle denunce alla Cassa edile, la posizione di lavoratori distaccati.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica il distacco al Centro per l'impiego competente.
Il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. E' ammesso tuttavia un rimborso da parte del distaccatario.
La piena legittimità del rimborso pieno delle spese retributive sostenute per il lavoratore ha il pregio di rendere lineare e trasparente l’imputazione dei costi sostenuti dalle varie imprese (ovviamente, nei limiti di quanto effettivamente speso, perché altrimenti si corre il rischio di scivolare verso la somministrazione indebita).
Anche il trattamento contributivo, che deve essere adempiuto in relazione all'inquadramento del datore di lavoro distaccante, è a carico di quest'ultimo.
Modalità fatturazione
1. vi sia il previo consenso del lavoratore stesso. Tale principio deve esser e rispettato sempre, sia qualora il lavoratore sia adibito a mansioni equivalenti che superiori;
2. esista l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle professionalità dei lavoratori distaccati, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell'impresa distaccataria.
Durante il periodo di distacco il lavoratore presta la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante e, al termine, rientra presso quest'ultima impresa.
L'impresa distaccante è tenuta ad evidenziare, nelle denunce alla Cassa edile, la posizione di lavoratori distaccati.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica il distacco al Centro per l'impiego competente.
Il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. E' ammesso tuttavia un rimborso da parte del distaccatario.
La piena legittimità del rimborso pieno delle spese retributive sostenute per il lavoratore ha il pregio di rendere lineare e trasparente l’imputazione dei costi sostenuti dalle varie imprese (ovviamente, nei limiti di quanto effettivamente speso, perché altrimenti si corre il rischio di scivolare verso la somministrazione indebita).
Anche il trattamento contributivo, che deve essere adempiuto in relazione all'inquadramento del datore di lavoro distaccante, è a carico di quest'ultimo.
Modalità fatturazione