Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2019 Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi


Con un comunicato stampa del 19/07/2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2018.
Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2019 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

“Nuovo” Patent box con determinazione diretta del reddito agevolabile Parte la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento dell’Agenzia

Al via da oggi e fino al 24 luglio una consultazione pubblica per acquisire le osservazioni di operatori economici, ordini professionali ed esperti sullo schema di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dà attuazione alle modifiche alla disciplina del Patent box contenute nell’articolo 4 del Decreto crescita (Dl n. 34/2019). Da oggi, infatti, è online sul sito delle Entrate la bozza del documento che illustra le regole da seguire in caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, in alternativa alla procedura ordinaria (ruling). In particolare, il provvedimento spiega che l’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce il beneficio e che la variazione in diminuzione va ripartita in tre quote annuali di pari importo.  

Le regole per chi calcola autonomamente il beneficio

 La “versione in consultazione pubblica” del provvedimento indica inoltre, in maniera analitica, la documentazione che il contribuente dovrà predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso (informazioni relative al periodo dell’agevolazione e metodo adottato per il calcolo). Il provvedimento specifica anche che, come previsto dal Decreto crescita, i soggetti che hanno attivato una procedura di Patent box non ancora conclusa possono optare per la nuova modalità di accesso al beneficio dopo aver comunicato - via pec o con raccomandata a/r indirizzata all’ufficio presso il quale è pendente la vecchia procedura - la volontà di rinunciare alla prosecuzione del ruling.  

Una settimana per raccogliere gli input degli operatori 

Soggetti economici, professionisti ed esperti possono inviare osservazioni e suggerimenti entro il prossimo 24 luglio, esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo dc.gc.accordi@agenziaentrate.it, esprimendo il consenso alla pubblicazione sul sito dell’Agenzia del contributo fornito e del soggetto proponente. Il provvedimento sarà firmato e pubblicato in versione definitiva entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl n. 34/2019.

La fattura elettronica supera la quota di 1 miliardo 3,3 milioni gli operatori coinvolti nei primi sei mesi dal lancio

A sei mesi dall’avvio l’e-fattura supera il miliardo di file trasmessi, tramite il Sistema di
interscambio dell’Agenzia, da parte di 3,3 milioni di operatori in tutta Italia. Sono i dati
registrati al 2 luglio 2019, a sei mesi dall’esordio del nuovo sistema che ha consentito di
gestire elettronicamente un volume di transazioni con un valore di 1.689 miliardi di euro,
tra imponibile e imposta. A guidare la classifica delle grandi città è Milano, con oltre 257
milioni di e-fatture trasmesse al 2 luglio da quasi 215mila operatori. Segue Roma, che fa
registrare quasi 196 milioni di file inviati da circa 221mila cedenti.
Sul fronte dei servizi creati dall’Agenzia per agevolare gli operatori, nei primi sei mesi, sono
state rilasciate circa 8 milioni di deleghe per i servizi del sistema Fatture e corrispettivi, di
cui 2,5 milioni tramite gli uffici delle Entrate e 5,5 milioni attraverso le altre modalità
(modalità massiva, diretta e puntuale). Sfiorano quota 3,8 milioni, infine, le richieste di
generazione del Qr code da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta, per
consentirgli di acquisire in automatico i dati del cliente.

Le e-fatture per attività

Dagli ultimi dati emerge che il settore più interessato dalla
trasmissione delle fatture elettroniche è quello del commercio all’ingrosso e al dettaglio-
riparazione di autoveicoli e motocicli, che fa registrare 265.596.119 invii da parte di
714.580 operatori. Segue il settore della fornitura di energia elettrica e gas, con
183.294.866 invii, quello dei servizi di informazione e comunicazione, con 161.857.886
invii, e le attività manifatturiere, che fanno registrare circa 99milioni di e-fatture trasmesse.
Con riguardo invece alla platea degli operatori coinvolti, tra i più attivi, dopo concessionarie
e autofficine, troviamo liberi professionisti (484.207) e costruttori (386.739).

La classifica per città

È Milano a guidare la classifica delle città per numero di fatture
trasmesse, con oltre 257 milioni di invii, seguita da Roma, circa 196 milioni di invii, e Torino,
con 36 milioni di file inviati. Bene anche Bologna (circa 24 milioni), Napoli (20 mln) e Verona
(oltre 16 milioni di e-fatture).

Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) Rientrano nella proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 anche i soggetti ammessi a regimi forfetari o di vantaggio

C’è tempo fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. Questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 64/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata oggi tenuto conto delle novità introdotte dall’articolo 12-quinquies del Dl n. 34/2019 (Dl crescita).
Chi è soggetto alla proroga
Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente:  esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività,  dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.  Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.
Termini di versamento
I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 30 settembre 2019.


Consultazione delle proprie e-fatture emesse e ricevute È ora possibile aderire al servizio dell’Agenzia

È online, sul portale Fatture e corrispettivi, la funzionalità che consente agli operatori Iva di
aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso
disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Stessa opportunità anche per i consumatori finali,
che possono sottoscrivere l’adesione al servizio all’interno dell’area riservata dove è
disponibile anche la dichiarazione precompilata. Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali
(questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre per
aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1°
gennaio 2019, data di entrata in vigore dell’obbligo generalizzato. Dopo il 31 ottobre 2019,
in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro il
30 dicembre 2019 l’Agenzia provvederà a cancellare i file xml, in linea con le soluzioni
individuate con il Garante privacy (Provvedimento del 21 dicembre 2018).
Un archivio personale a portata di click, ecco come aderire - Come previsto dal
Provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modifiche, l’Agenzia delle Entrate mette a
disposizione un servizio gratuito che consente agli operatori Iva e ai loro intermediari
delegati di visionare ed effettuare il download delle fatture elettroniche, o dei loro duplicati
informatici, emesse e ricevute. Stesso servizio anche per i consumatori finali, che
potranno così visualizzare in qualsiasi momento le proprie e-fatture ricevute. Per attivare
il servizio è necessario sottoscrivere l’apposito accordo con l’Agenzia delle Entrate: gli
operatori Iva possono effettuare la sottoscrizione utilizzando la funzionalità disponibile
all’interno del portale Fatture e corrispettivi, anche tramite un intermediario delegato;
quest’ultimo ha a disposizione anche un servizio di adesione “massiva” nel caso in cui
debba operare per diversi clienti. I consumatori finali possono esprimere la propria
adesione nell’area riservata già in uso per la dichiarazione precompilata senza però
possibilità di delegare un intermediario.
Quali e-fatture si possono vedere e scaricare - Se l’ok viene comunicato entro il 31
ottobre 2019, a partire dal giorno successivo all’adesione saranno consultabili tutte le e-
fatture emesse e ricevute fin dal 1° gennaio 2019. Per i soli consumatori finali, le e-
fatture ricevute saranno visualizzabili dal 1° novembre. Si può scegliere di aderire al
servizio anche in un secondo momento: tuttavia, se l’ok viene dato dopo il 31 ottobre,
saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione.
Sempre possibile recedere dal servizio. In questo caso, le e-fatture emesse e ricevute non
saranno più consultabili dal giorno successivo al recesso.

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle