L'INPS con il messaggio n. 515,, del 05/02/2021 ha comunicato la procedura per la presentazione delle domande in caso di
“congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali”.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti
canali:
- tramite il portale web dell’Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della
stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.
Si ricorda che:
- il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle
scuole secondarie di primo grado può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per i figli alunni
di scuole per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, situate nelle
aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello
di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate nelle Ordinanze del Ministro della Salute ai sensi
dell’articolo 3 dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020, dell’articolo 19-bis
del decreto-legge n. 137/2020, nonché, da ultimo, dell’articolo 3 del D.P.C.M. del
14 gennaio 2021, e per un massimo di giorni non superiore al periodo indicato nell’Ordinanza stessa,
salvo proroghe.
- il congedo straordinario per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità può essere
fruito durante i periodi di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine
e grado o di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale disposti con provvedimento adottato
a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche ai sensi dei D.P.C.M. del 24 ottobre 2020,
del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021. (Fonte INPS).