Sospensione didattica in presenza. Rilascio procedura domande


L'INPS con il messaggio n. 515,, del 05/02/2021 ha comunicato la procedura per la presentazione delle domande in caso di  congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali.

 

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti 

canali:

  • tramite il portale web dell’Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

 

La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della

stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.

 

 

Si ricorda che:

 

-    il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle

scuole secondarie di primo grado può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per i figli alunni

di scuole per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, situate nelle

aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello

di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate nelle Ordinanze del Ministro della Salute ai sensi

dell’articolo 3 dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020, dell’articolo 19-bis

del decreto-legge n. 137/2020, nonché, da ultimo, dell’articolo 3 del D.P.C.M. del

14 gennaio 2021, e per un massimo di giorni non superiore al periodo indicato nell’Ordinanza stessa,

salvo proroghe.

 

 

-    il congedo straordinario per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità può essere

fruito durante i periodi di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine

e grado o di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale disposti con provvedimento adottato

a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche ai sensi dei D.P.C.M. del 24 ottobre 2020,

del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021.  (Fonte INPS).

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