ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (3)
Gli associati in partecipazione vanno:
- iscritti alla gestione separata INPS
- assicurati presso l'INAIL
Bisogna distinguere i contratti che prevedono l'apporto di solo lavoro da quelli che prevedono l'apporto di solo capitale o di capitale e lavoro.
Se l'apporto è di solo lavoro la deducibilità è totalmente per competenza.
Se l'apporto è di solo capitale o di capitale e lavoro, la relativa remunerazione a titolo di partecipazione agli utili è indeducibile indipendentemente dalla natura giuridica dell'associato (persona fisica non imprenditore, imprenditore individuale, società di persone o società di capitali) (art. 109 c. 9 DPR 917/86).
La deducibilità in base al criterio di competenza è ammessa alle seguenti condizioni (Circ. Min. 12 giugno 2002 n. 50/E):
- il contratto di associazione in partecipazione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata registrata che deve, tra l'altro, contenere la specificazione dell'apporto. Se l'apporto è costituito da denaro e altri valori, è inoltre necessario comprovare con elementi certi e precisi l'avvenuto apporto. Non è richiesto che l'atto di costituzione dell'associazione in partecipazione sia di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta;
- se l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non devono essere familiari;
- l'apporto non può essere costituito dall'emissione di titoli o certificati in serie o di massa i cui proventi siano assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
- l'attribuzione delle quote di utili spettanti agli associati in partecipazione, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di altri beni.
Inizio
- iscritti alla gestione separata INPS
- assicurati presso l'INAIL
Bisogna distinguere i contratti che prevedono l'apporto di solo lavoro da quelli che prevedono l'apporto di solo capitale o di capitale e lavoro.
Se l'apporto è di solo lavoro la deducibilità è totalmente per competenza.
Se l'apporto è di solo capitale o di capitale e lavoro, la relativa remunerazione a titolo di partecipazione agli utili è indeducibile indipendentemente dalla natura giuridica dell'associato (persona fisica non imprenditore, imprenditore individuale, società di persone o società di capitali) (art. 109 c. 9 DPR 917/86).
La deducibilità in base al criterio di competenza è ammessa alle seguenti condizioni (Circ. Min. 12 giugno 2002 n. 50/E):
- il contratto di associazione in partecipazione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata registrata che deve, tra l'altro, contenere la specificazione dell'apporto. Se l'apporto è costituito da denaro e altri valori, è inoltre necessario comprovare con elementi certi e precisi l'avvenuto apporto. Non è richiesto che l'atto di costituzione dell'associazione in partecipazione sia di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta;
- se l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non devono essere familiari;
- l'apporto non può essere costituito dall'emissione di titoli o certificati in serie o di massa i cui proventi siano assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
- l'attribuzione delle quote di utili spettanti agli associati in partecipazione, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di altri beni.
Inizio
Credito Iva
I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma e che potrebbero presentare la dichiarazione unificata ma che scelgono di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma devono presentare la dichiarazione annuale a partire dal 1° febbraio ed entro il 30 settembre, in via esclusivamente telematica.
La decisione di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, anche nel momento in cui al contribuente sarebbe permesso di trasmetterla in via unificata, scaturisce dal vantaggio di poter anticipare il momento di utilizzo del credito IVA di importo superiore a 5.000,00 euro.
La compensazione nel Mod. F24 del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a 5.000,00 euro annui, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, o dell'istanza trimestrale.
L'ulteriore vantaggio è, evitare il peso di trasmettere la comunicazione annuale dati IVA. In tal caso il contribuente dovrà presentare la dichiarazione annuale IVA entro febbraio.
Infine, la presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma consente di anticipare la richiesta di un eventuale rimborso del credito mediante compilazione del quadro VX.
La decisione di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, anche nel momento in cui al contribuente sarebbe permesso di trasmetterla in via unificata, scaturisce dal vantaggio di poter anticipare il momento di utilizzo del credito IVA di importo superiore a 5.000,00 euro.
La compensazione nel Mod. F24 del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a 5.000,00 euro annui, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, o dell'istanza trimestrale.
L'ulteriore vantaggio è, evitare il peso di trasmettere la comunicazione annuale dati IVA. In tal caso il contribuente dovrà presentare la dichiarazione annuale IVA entro febbraio.
Infine, la presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma consente di anticipare la richiesta di un eventuale rimborso del credito mediante compilazione del quadro VX.
Aliquote contributive INPS 2013
Le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2013 sono pari al 21,75% per gli artigiani e al 21,84% per i commercianti.
Per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni le aliquote risultano pari al 18,75% (artigiani) e 18,84% (commercianti).
Il reddito minimale 2013 è pari ad euro 15.357,00.
Il reddito massimale 2013 è pari ad euro 75.883,00 (euro 99.034,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).
L'INPS non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto tali informazioni potranno essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, attraverso il Cassetto previdenziale "Dati del mod. F24".
Per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni le aliquote risultano pari al 18,75% (artigiani) e 18,84% (commercianti).
Il reddito minimale 2013 è pari ad euro 15.357,00.
Il reddito massimale 2013 è pari ad euro 75.883,00 (euro 99.034,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).
L'INPS non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto tali informazioni potranno essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, attraverso il Cassetto previdenziale "Dati del mod. F24".
Partite iva 2012
Tra gennaio e dicembre del 2012 sono state aperte circa 549 mila nuove partite Iva; in confronto al 2011 si registra un leggero incremento (+2,2%).
Dati Ministero delle Finanze
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