INL: Lavoratori autonomi occasionali – doppio binario comunicativo


La Direzione centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 881 del 22 aprile 2022, con la quale ha confermato la possibilità, anche oltre la data del 30 aprile pv, di utilizzare la posta elettronica quale mezzo per comunicare l’attivazione del lavoro autonomo occasionale.

Ragion per cui, le modalità per effettuare la predetta comunicazione saranno le seguenti:

Bonus energia e gas naturale: pronti i codici tributo per fruire delle agevolazioni


Pubblicati i codici tributo per le aziende a forte consumo di energia elettrica e gas naturale e per le imprese diverse da quelle a forte consumo che intendono usufruire dei contributi straordinari previsti dai decreti “Energia” n. 17 e n. 21 del 2022. Con la risoluzione n. 18/E di oggi vengono infatti istituiti i codici che possono essere utilizzati dalle aziende in possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione, finalizzata a garantire una parziale compensazione degli extra costi sostenuti l’acquisto di energia e gas.

In cosa consistono i bonus energia e gas

Contributo “perequativo”, tutto pronto per l’invio delle istanze. C’è tempo fino al 28 dicembre

 

Via libera alla fruizione del contributo a fondo perduto cosiddetto “perequativo” introdotto dal Decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021). Infatti, con il Provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, si definiscono il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio. In particolare, la trasmissione dell’Istanza può essere effettuata già a partire da oggi, 29 novembre, e fino al giorno 28 dicembre 2021. Disponibile online sul sito internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, anche la nuova guida, un’utile bussola che, anche con esempi specifici di calcolo, aiuta ad orientarsi tra le istruzioni e le regole da seguire per l’utilizzo del contributo “perequativo”.

Come si calcola il contributo: applicando cinque diverse percentuali a seconda dei ricavi ?

Phishing: ondata di false email dell'Agenzia delle Entrate

 


L'Agenzia delle Entrate dirama un nuovo allarme......

Gli hacker non vanno in lockdown!!

Tentano di rubare informazioni agli utenti come numeri di carta di credito, dettagli personali o dati aziendali.

Ecco la nuova Email-truffa in circolazione:



L'Agenzia ricorda che non invia questo tipo di comunicazioni in alcun caso e raccomanda, qualora fosse stato ricevuto il messaggio in questione, di cestinare l'email senza aprire alcun allegato.



Sospensione didattica in presenza. Rilascio procedura domande


L'INPS con il messaggio n. 515,, del 05/02/2021 ha comunicato la procedura per la presentazione delle domande in caso di  congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali.

 

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti 

canali:

  • tramite il portale web dell’Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

 

La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della

stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.

 

 

Si ricorda che:

 

-    il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle

scuole secondarie di primo grado può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per i figli alunni

di scuole per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, situate nelle

aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello

di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate nelle Ordinanze del Ministro della Salute ai sensi

dell’articolo 3 dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020, dell’articolo 19-bis

del decreto-legge n. 137/2020, nonché, da ultimo, dell’articolo 3 del D.P.C.M. del

14 gennaio 2021, e per un massimo di giorni non superiore al periodo indicato nell’Ordinanza stessa,

salvo proroghe.

 

 

-    il congedo straordinario per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità può essere

fruito durante i periodi di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine

e grado o di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale disposti con provvedimento adottato

a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche ai sensi dei D.P.C.M. del 24 ottobre 2020,

del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021.  (Fonte INPS).

Superbonus del 110%, ok per familiari e conviventi Pronte le regole ed il modello per la cessione

 

 Possono accedere al Superbonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. Via libera al Superbonus anche per imprenditori e autonomi sulle unità immobiliari all’interno di condomini per i lavori sulle parti comuni. Rientrano inoltre nel plafond agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione). Sono solo alcuni dei chiarimenti interpretativi contenuti nella circolare n. 24/E sull’incentivo introdotto con il Dl Rilancio. Viene approvato, inoltre, col provvedimento di oggi del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, il modello di Comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell’opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo. Ok alla detrazione per i familiari e i conviventi e anche ai futuri proprietari – Al Superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. La circolare specifica che tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato. Le regole per le partite Iva e i condomini – Ok al Superbonus anche per le persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni per i lavori sulle parti comuni degli edifici deliberate dai condomini. Se i lavori invece interessano singole unità immobiliari, allora il bonus è riconosciuto limitatamente agli immobili estranei all’attività esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera “privata” della vita dei contribuenti. Le altre spese agevolabili – La detrazione del 110% si allarga fino a comprendere anche alcune spese accessorie agli interventi che beneficiano del Superbonus, purché effettivamente realizzati. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione). Come fruire dello sconto o della cessione– La Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal provvedimento di oggi. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici). Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Le istruzioni per cessionari e fornitori – In caso di esercizio dell’opzione, il provvedimento fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta. In particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.

Feltrinelli

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle