Art. 18 L. 300/1970: i licenziamenti illegittimi


La tutela che la legge fa conseguire al lavoratore illegittimamente licenziato consiste nella conservazione del posto e/o nel risarcimento del danno, a seconda delle dimensioni dell’impresa e della natura dell’invalidità.
Dalla dimensione aziendale dipende l’applicazione di una tutela reale, cioè tutela prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) nelle imprese con più di 15 dipendenti, o una tutela obbligatoria, cioè tutela prevista dall’art. 8 della L. 604/1966 nelle imprese fino a 15 dipendenti.
La tutela obbligatoria prevede che, con la sentenza che annulla il licenziamento, non ricorrendo la giusta causa o il giustificato motivo, il datore di lavoro è condannato a riassumere il lavoratore entro tre giorni oppure a risarcire il danno da questi patito, versandogli un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti (l’indennità è maggiorata fino a 10 o 14 mensilità per dipendenti di elevata anzianità di servizio).
Attraverso la tutela reale il giudice, con la sentenza che dichiara la inefficacia o la nullità o che annulla il licenziamento, ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno patito dal dipendente, liquidando un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione (nonché al versamento dei contributi previdenziali); in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore alle 5 mensilità.
E’ facoltà del lavoratore chiedere al datore di lavoro, invece della reintegrazione, la corresponsione di un’indennità pari a 15 mensilità cd. indennità sostitutiva della reintegrazione, che comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.
Tale indennità, in quanto alternativa alla reintegrazione si somma a quanto dovuto a titolo di risarcimento.

COMPENSAZIONI IVA


Dal 1° aprile 2012 entra in vigore il decreto “semplificazioni tributarie” (art. 8, commi 18 e 19, DL 16/2012), relativo alle compensazioni Iva.
A partire dal mese di aprile 2012, i crediti Iva che superano i 5 mila euro saranno compensabili solamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal 16° giorno del mese successivo a quello di trasmissione telematica della dichiarazione/istanza da cui risulta il credito.
Supponiamo che una ditta abbia un credito pari a 10.000 euro, in base ai calcoli fatti con la dichiarazione Iva per il 2011.
Credito Iva                                                                12.000,00
Dichiarazione trasmessa telematicamente il              20/05/2012
Sino al 20/05/2012 potranno essere compensati crediti iva per un importo massimo pari ad euro 5.000,00.
Dal 16/06/2012 saranno compensabili i residui 7.000,00 euro.
Si ricorda che, per compensare crediti superiori ai 15.000,00 euro è obbligatorio, al di là della presentazione della su detta dichiarazione, l’apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato.

730 EDITABILE ON LINE


L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei dipendenti e dei pensionati il formato elettronico del modello 730/2012 e del 730-1, la scheda per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille.
Attraverso la versione editabile è possibile compilarli direttamente al computer , basta avere un programma per la lettura e la stampa di documenti in formato pdf.
In seguito alla compilazione in formato elettronico, i modelli vanno stampati, firmati e presentati a un soggetto che presta l’assistenza fiscale: entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro, entro il 31 maggio al CAF o a un professionista abilitato.
Lo strumento non effettua verifiche o controlli in merito alle informazioni inserite.

CERTIFICATO MEDICO ON LINE: CONSULTA IL TUO CERTIFICATO MEDICO

Attraverso il seguente link potrai controllare e stampare il tuo certificato medico, basta inserire il tuo codice fiscale e il numero attribuito al certificato che ti ha consegnato il medico:

Consulta certificato medico

Feltrinelli

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle