Aliquote contributive INPS 2013

Le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2013 sono pari al 21,75% per gli artigiani e al 21,84% per i commercianti.

Per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni le aliquote risultano pari al 18,75% (artigiani) e 18,84% (commercianti).

Il reddito minimale 2013 è pari ad euro 15.357,00.

Il reddito massimale 2013 è pari ad euro 75.883,00 (euro 99.034,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).

L'INPS non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto tali informazioni potranno essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, attraverso il Cassetto previdenziale "Dati del mod. F24".

Partite iva 2012

Tra gennaio e dicembre del 2012 sono state aperte circa 549 mila nuove partite Iva; in confronto al 2011 si registra un leggero incremento (+2,2%).

Dati Ministero delle Finanze

"SCARICARE" I COSTI DELL'AUTO

La percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli con limitazioni fiscali (veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi) è pari al 20% (in base all'art.1, co. 501, Legge 24.12.2012, n. 228 - Legge di Stabilità 2013).

I veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 2013 è pari al 70% (art. 4, co. 72, Legge n. 92/2012).

Oltre alla percentuale di deducibilità il TUIR prevede anche un tetto massimo di spesa fiscalmente riconosciuto, pari a:
> in caso di acquisto:
- € 18.075,99 per autovetture e autocaravan;
- € 4.131,66 per motocicli;
- € 2.065,83 per ciclomotori.

> in caso di leasing:
- canone proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli;

> in caso di noleggio:
- € 3.615,20 per autovetture e autocaravan;
- € 774,69 per motocicli;
- € 413,17 per ciclomotori.



DISTACCO: FATTURAZIONE

Se le somme pagate dalla società utilizzatrice del personale prestato rappresentano un mero rimborso delle spese di lavoro subordinato sostenute dalla società che ha prestato lo stesso, poiché non sono poste in essere "verso un corrispettivo", sono fuori dall'ambito dell'art. 3 del DPR 633/72 (in tal senso anche Ris. Min. 30/1/1974, n. 500091 e Ris. Min. 6/2/1974, n. 505366). Per "spese di lavoro subordinato" si intende oltre alla retribuzione anche gli oneri previdenziali ed assistenziali. La risoluzione di cui sopra prendeva in considerazione distacchi tra società collegate e limitava la portata della stessa. Con la Ris. Min. n. 500160 del 19/02/1974 l'Amministrazione, nel ribadire la linea interpretativa della precedente, ne ampliava il contenuto estendendolo ai casi in cui tra le parti dell'operazione non esistesse alcun collegamento di natura organica o finanziaria.


                                 

Qualora le spese del costo del lavoro dipendente siano maggiorate, a qualunque titolo, ne consegue che l'intero importo è rilevante ai fini IVA, ai sensi del disposto congiunto degli artt. 1 e 3 del DPR 633/72.

Se oltre al solo costo complessivo del lavoro si aggiunge una qualsiasi maggiorazione, allora l'operazione è da intendere totalmente prestazione di servizio verso corrispettivo e come tale soggetta ad IVA.

Con la Ris. Min. n. 152 del 05/06/1995 l'Amministrazione, ripresa nella recente risoluzione n. 346/2002, a previsto che ai fini della esclusione dalla base imponibile IVA del solo costo del personale prestato e/o distaccato, è condizione necessaria che lo stesso sia legato da rapporto di lavoro dipendente con il soggetto che lo ha temporaneamente distaccato.
Sono le idee a muovere l'economia, un'economia piatta è un'economia senza idee.

Feltrinelli

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle