IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il tasso di interesse legale dal 01 gennaio 2011 sarà pari all' 1,5% (decreto 07/12/2010 n. 292 del Ministero delle Economia e delle Finanze).
Inoltre, per quanto riguarda:

ü      il ravvedimento operoso breve, la sanzione sarà pari a 1/10 del minimo, anziché 1/12;
ü      il ravvedimento operoso lungo, la sanzione sarà pari a 1/8 del minimo, anziché 1/10.

PERSONE FISICHE: LE SCADENZE ORDINARIE (UNICO)

16/06 Scadenza saldo imposte sui redditi + I rata acconti d'imposta periodo d'imposta in corso
16/06 Versamento ICI (acconto o acconto e saldo)
30/09 Trasmissione telematica Unico Persone Fisiche
30/11 Scadenza II rata acconti d'imposta periodo d'imposta in corso
16/12 Versamento ICI (saldo)

Compensi agli amministratori

Al fine di dedurre i compensi degli amministratori occorre:
1. verbalizzare la delibera di pagamento da parte della società;
2. elaborare la busta per il pagamento del compenso;
3. effettuare il pagamento entro il 12/01.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 24957/2010

INFORTUNI SUL LAVORO: OBBLIGHI E SANZIONI

L'infortunio con prognosi superiore a tre giorni deve essere denunciato entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, indipendentemente da ogni valutazione sulla sua indennizzabilità. In caso di infortunio dal quale sia derivata la morte o vi sia pericolo di morte, la denuncia va fatta tempestivamente, entro le 24 ore dall'evento.


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Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Ove non rispetti tale obbligo ed il datore di lavoro - non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio - non abbia presentato nei termini la prescritta denuncia, il lavoratore perde il diritto alle indennità di legge per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.
L'omessa o ritardata denuncia all'INAIL, omessa o errata indicazione dei dati richiesti e omesso o ritardato invio del certificato medico qualora richiesto dall'INAIL ovvero l'omessa denuncia all'autorità di PS prevede una sanzione amministrativa minima di euro 1.290,00 e massima di euro 7.745,00.

LICENZIAMENTO: LA NUOVA PROCEDURA

Il Collegato al lavoro ha modificato la legge n. 604/1966. Ora il licenziamento dovrà essere impugnato entro 60 gironi dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, se non contestuale, con qualunque atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche mediante l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione non è valida se non è eseguita, entro 270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. I nuovi termini, per l'impugnazione del licenziamento, si applicano anche ai casi di invalidità e inefficacia del licenziamento ed elenca le ipotesi specifiche alle quali la nuova disciplina si rivolge.

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle