LICENZIAMENTO: LA NUOVA PROCEDURA
Il Collegato al lavoro ha modificato la legge n. 604/1966. Ora il licenziamento dovrà essere impugnato entro 60 gironi dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, se non contestuale, con qualunque atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche mediante l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione non è valida se non è eseguita, entro 270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. I nuovi termini, per l'impugnazione del licenziamento, si applicano anche ai casi di invalidità e inefficacia del licenziamento ed elenca le ipotesi specifiche alle quali la nuova disciplina si rivolge.
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