I contribuenti con volume d’affari inferiore a 200.000,00 euro possono avvalersi – con riguardo alla singola operazione effettuata – della possibilità di differire l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto sino al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo e non al momento dell’effettuazione dell’operazione.
In tal modo il contribuente non deve anticipare all’erario l’iva.
Possono avvalersi del nuovo regime i soggetti passivi che effettuano operazioni imponibili nei confronti di soggetti che operano nell’esercizio di impresa, arti e professioni.
Al fine di usufruire di tale regime occorre riportare nella fattura la seguente dicitura:
“Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7, D.L. 29/11/2008,. n. 185, convertito dalla L. 28/01/2009, n. 2”
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