Possono costituire consorzi sia i privati (in qualità di imprese individuali o societarie) sia gli enti pubblici. Nel primo caso si tratta di consorzi privati e nel secondo di consorzi pubblici.
Il consorzio si prefigge quale scopo l'organizzazione in comune di un'attività che può essere svolta internamente, solo nei confronti dei consorziati, esercitando attività non commerciale.
I consorzi non commerciali residenti sono consorzi residenti nel territorio italiano che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale. In generale questi consorzi, detti anche normativi, svolgono attività interna poiché la loro azione si circoscrive a regolare la concorrenza e le modalità della produzione ed a controllare il rispetto degli accordi da parte dei consorziati e non esplicano la propria attività nei confronti di terzi.
A detto consorzio, per la determinazione del reddito, si applicano le norme relative agli enti non commerciali.
Di regola, nel momento in cui esercita solo attività interna, il consorzio non produce reddito imponibile, poiché i proventi dell'attività consortile vengono tassati direttamente in capo ai consorziati.
I contributi versati da tutti i consorziati per far fronte alle spese di ordinario funzionamento del consorzio, versati ad un consorzio non commerciale, non concorrono a formarne il reddito imponibile (art. 148 c. 1 DPR 817/86).
Il consorzio si prefigge quale scopo l'organizzazione in comune di un'attività che può essere svolta internamente, solo nei confronti dei consorziati, esercitando attività non commerciale.
I consorzi non commerciali residenti sono consorzi residenti nel territorio italiano che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale. In generale questi consorzi, detti anche normativi, svolgono attività interna poiché la loro azione si circoscrive a regolare la concorrenza e le modalità della produzione ed a controllare il rispetto degli accordi da parte dei consorziati e non esplicano la propria attività nei confronti di terzi.
A detto consorzio, per la determinazione del reddito, si applicano le norme relative agli enti non commerciali.
Di regola, nel momento in cui esercita solo attività interna, il consorzio non produce reddito imponibile, poiché i proventi dell'attività consortile vengono tassati direttamente in capo ai consorziati.
I contributi versati da tutti i consorziati per far fronte alle spese di ordinario funzionamento del consorzio, versati ad un consorzio non commerciale, non concorrono a formarne il reddito imponibile (art. 148 c. 1 DPR 817/86).
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