Gli associati in partecipazione vanno:
- iscritti alla
gestione separata INPS
- assicurati presso l'
INAIL
Bisogna distinguere i contratti che prevedono l'apporto di solo lavoro da quelli che prevedono l'apporto di solo capitale o di capitale e lavoro.
Se l'apporto è di solo lavoro la deducibilità è totalmente per competenza.
Se l'apporto è di solo capitale o di capitale e lavoro, la relativa remunerazione a titolo di partecipazione agli utili è indeducibile indipendentemente dalla natura giuridica dell'associato (persona fisica non imprenditore, imprenditore individuale, società di persone o società di capitali) (art. 109 c. 9 DPR 917/86).
La deducibilità in base al criterio di competenza è ammessa alle seguenti condizioni (Circ. Min. 12 giugno 2002 n. 50/E):
- il contratto di associazione in partecipazione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata registrata che deve, tra l'altro, contenere la specificazione dell'apporto. Se l'apporto è costituito da denaro e altri valori, è inoltre necessario comprovare con elementi certi e precisi l'avvenuto apporto. Non è richiesto che l'atto di costituzione dell'associazione in partecipazione sia di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta;
- se l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non devono essere familiari;
- l'apporto non può essere costituito dall'emissione di titoli o certificati in serie o di massa i cui proventi siano assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
- l'attribuzione delle quote di utili spettanti agli associati in partecipazione, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di altri beni.
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