Rateizzare le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate


Il contribuente può chiedere di rateizzare le somme richieste nella comunicazione di irregolarità.
La rateizzazione può avvenire con le seguenti modalità:
  • fino a 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 6 ratetrimestrali
  • oltre 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 ratetrimestrali.
Le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.
Il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, fa perdere il beneficio della rateazione e l’importo dovuto (per imposte, interessi e sanzioni in misura piena), meno quanto già versato, è iscritto a ruolo.
Il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione (fino al 30% dell’importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali (dal 1° gennaio 2012 pari al 2,5% annuo).
Se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita.
Con la risoluzione n. 132/E del 29 dicembre 2011 - pdf, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento di una comunicazione riguardante l’esito dell’attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata.

Se si decade dal beneficio della rateizzazione, è possibile poi fruire della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e notificate con la cartella (Dl. n. 16 del 02/03/2012).


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