Tutti i datori di lavoro, cioè soggetti che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa hanno la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolari dei poteri decisionali e di spesa, sono obbligati a tenere il registro infortuni, nel sono annotati cronologicamente tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento).
Prima di essere usato il registro deve essere vidimato dall'ASL competente per territorio.
Sul registro devono essere annotati, entro un giorno dall'infortunio:
- nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato;
- causa e circostanze dell'infortunio nonché i casi di malattie professionali;
- data di abbandono del lavoro.
Il registro, intestato all'azienda alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni pagina, deve essere tenuto senza alcuno spazio bianco e le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile. Non sono consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni devono eseguirsi in modo che il testo sostituito sia leggibile.
Il registro deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro sul luogo di lavoro (inteso come unità produttiva) e deve essere costantemente aggiornato a cura dell'azienda.
Nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità, o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, l'obbligo in questione si ritiene assolto anche nell'ipotesi in ui il registro in esame sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l'ambito provinciale.
Il registro deve essere conservato per almeno quattro anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data della sua vidimazione.
Il mancato assolvimento, da parte del datore di lavoro o del dirigente, dell’obbligo della tenuta del registro infortuni, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 ad € 3.098,74.
Non è ammessa la tenuta del registro infortuni presso il consulente del lavoro o altro professionista ed è comunque vietata la rimozione, anche temporanea, del registro dal luogo di lavoro.
Prima di essere usato il registro deve essere vidimato dall'ASL competente per territorio.
Sul registro devono essere annotati, entro un giorno dall'infortunio:
- nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato;
- causa e circostanze dell'infortunio nonché i casi di malattie professionali;
- data di abbandono del lavoro.
Il registro, intestato all'azienda alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni pagina, deve essere tenuto senza alcuno spazio bianco e le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile. Non sono consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni devono eseguirsi in modo che il testo sostituito sia leggibile.
Il registro deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro sul luogo di lavoro (inteso come unità produttiva) e deve essere costantemente aggiornato a cura dell'azienda.
Nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità, o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, l'obbligo in questione si ritiene assolto anche nell'ipotesi in ui il registro in esame sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l'ambito provinciale.
Il registro deve essere conservato per almeno quattro anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data della sua vidimazione.
Il mancato assolvimento, da parte del datore di lavoro o del dirigente, dell’obbligo della tenuta del registro infortuni, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 ad € 3.098,74.
Non è ammessa la tenuta del registro infortuni presso il consulente del lavoro o altro professionista ed è comunque vietata la rimozione, anche temporanea, del registro dal luogo di lavoro.
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