BONUS ASSUNZIONI GIOVANI: DECRETO LEGGE 76/2013 ("DECRETO LAVORO")

Il D.L. 76/2013 (CD. "Decreto Lavoro") all'art. 1 introduce un "bonus assunzione giovani" .

L'agevolazione si sostanzia in un contributo mensile di importo compreso nel limite di 650,00 euro, riconosciuto alle aziende che assumano o trasformino a tempo indeterminato giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, comportando un conseguente aumento della base occupazionale aziendale.

La norma prevede che quale incentivo spetti ai lavoratori che collocati nella fascia di età anzidetta, siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, spetta ai lavoratori che non abbiano ottenuto un diploma di suola superiore o professionale, spetta ai lavoratori che vivono da soli con almeno una persona a loro carico.

Per avere avere l'incentivo si deve realizzare l'effettivo aumento sulla base del rapporto esistente tra la forza aziendale mensile a fronte della nuova assunzione/trasformazione e il valore della forza aziendale media presente nei 12 mesi precedenti, ponderando proporzionalmente alla riduzione della prestazione lavorativa i lavoratori part -time.

In caso di trasformazione di un dipendente già in forza, l'azienda sarà costretta ad assumere un altro lavoratore.

Il bonus spettante all'azienda corrisponde ad un terzo della retribuzione lorda mensile di ogni lavoratore oggetto dell'agevolazione nel limite complessivo mensile di 650 euro per ogni lavoratore coinvolto.

Se si tratta di assunzioni a tempo indeterminato, sin dall'origine, il decreto prevede la fruizione del beneficio per un periodo pari a 18 mesi.

Se si tratta di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti già esistenti il decreto prevede la fruizione del beneficio per un periodo pari a 12 mesi.

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ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (2)

Al verificarsi di una delle seguenti fattispecie, il rapporto viene riqualificato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:
1. il numero degli associati impegnati in una medesima attività è superiore a tre, salvo che questi siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo;
2. manca la consegna del rendiconto;
3. manca un'effettiva partecipazione dell'associato al rischio dell'impresa associante;
4. la prestazione non richiede significative competenze tecniche o capacità tecnico-pratiche.

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CONTRIBUENTI MIMINI (1)

I giovani imprenditori, i disoccupati e i lavoratori in mobilità che iniziano una nuova attività hanno la possibilità, dal 1° gennaio 2012, di adottare un regime fiscale di vantaggio che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5% (“nuovi minimi”). Possono accedere al nuovo regime anche coloro che hanno intrapreso un’attività dopo il 31 dicembre 2007. Relativamente ai contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, qualora agli stessi non siano applicabili gli studi di settore, vengono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare (articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296/2006 - Finanziaria per il 2007). Al riguardo, si fa comunque presente che i contribuenti che usufruiscono del regime dei nuovi minimi, oltre a essere esclusi dall'applicazione degli studi di settore, non sono tenuti a compilare l'allegato degli indicatori di normalità economica (pagina 2 delle istruzioni per la compilazione dell'Ine).

La soglia dei 35 anni non limita la durata del regime, anzi, può estenderla. In sostanza, il nuovo regime agevolato si applica (ovviamente verificati i vari requisiti prescritti – limite di ricavi, niente esportazioni, ecc.) per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi; se poi, allo scadere del quinquennio non si è ancora trentacinquenni, c’è la possibilità di andare avanti con la disciplina di vantaggio fino all’anno in cui si compie il trentacinquesimo compleanno.

I contribuenti “minimi” che si avvalgono, dal 1° gennaio 2012, del regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati in esso previsti
- liquidazioni e versamenti periodici Iva
- versamento dell’acconto annuale Iva
- presentazione della dichiarazione Irap e versamento della relativa imposta.

Sono tenuti ai seguenti adempimenti:
  • conservazione dei documenti ricevuti ed emessi ai sensi dell’articolo 22 del Dpr n. 600/1973
  • fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le specifiche condizioni di esonero
  • comunicazione annuale dei dati Iva, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a 25.822,84 euro
  • presentazione delle dichiarazioni Unico e Iva
  • versamento annuale dell’Iva
  • versamento dell’acconto e del saldo dell’Irpef
  • versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunale e regionale all’Irpef
  • adempimenti dei sostituti d’imposta in materia di ritenute sui redditi di lavoro autonomo e per le operazioni di liquidazione
  • comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”)
  • comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (1)

L'associazione in partecipazione è il contratto, disciplinato dagli artt. 2549-2554 c.c., con cui un'impresa (associante) attribuisce ad un altro soggetto (associato) una partecipazione all'utile, salvo accordo contrario, e alle perdite (art. 2553 c.c.), verso il corrispettivo di un apporto, che può essere di qualunque tipo, patrimoniale (denaro, crediti, beni in natura di qualunque genere) e/o personale (realizzazione di un'opera o servizio, o svolgimento di un'attività lavorativa), purché "strumentale per l'esercizio di quell'impresa", in base alla Sentenza della Corte di Cassazione del 18/06/1987, n. 5353.

La gestione dell'impresa rimane in capo all'associante (ovvero titolare dell'impresa, rappresentante legale, etc.) il quale è l'unico soggetto ad assumere obbligazioni ed acquistare diritti verso i terzi.

L'associato ha il diritto di controllare la gestione dell'impresa o dell'affare per cui è stata costituita l'associazione e di ottenere il rendiconto.

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REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle