ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (1)

L'associazione in partecipazione è il contratto, disciplinato dagli artt. 2549-2554 c.c., con cui un'impresa (associante) attribuisce ad un altro soggetto (associato) una partecipazione all'utile, salvo accordo contrario, e alle perdite (art. 2553 c.c.), verso il corrispettivo di un apporto, che può essere di qualunque tipo, patrimoniale (denaro, crediti, beni in natura di qualunque genere) e/o personale (realizzazione di un'opera o servizio, o svolgimento di un'attività lavorativa), purché "strumentale per l'esercizio di quell'impresa", in base alla Sentenza della Corte di Cassazione del 18/06/1987, n. 5353.

La gestione dell'impresa rimane in capo all'associante (ovvero titolare dell'impresa, rappresentante legale, etc.) il quale è l'unico soggetto ad assumere obbligazioni ed acquistare diritti verso i terzi.

L'associato ha il diritto di controllare la gestione dell'impresa o dell'affare per cui è stata costituita l'associazione e di ottenere il rendiconto.

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REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle