L'intermediario:
1. si collega al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it e accede con le proprie credenziali (ovvero tramite "gestori/operatori incaricati" nel caso di soggetti diversi dalla persone fisiche);
2. seleziona la funzionalità "Adesione Regolamento Cassetto fiscale delegato", disponibile nel menù "Proposte", scarica il regolamento che disciplina il servizio, lo autentica e lo invia esclusivamente per via telematica;
3. riceve, nella sezione "Ricevute" del sito, una comunicazione in cui sono contenute le istruzioni per il calcolo del codice segreto di accesso, le quali devono essere applicate al PINCODE della III sezione della busta di abilitazione al canale Entratel.
Restano attive le adesioni degli intermediari già perfezionate e, le deleghe loro conferite dai contribuenti fino alla loro naturale scadenza (due anni di conferimento).
L'intermediario può usufruire del servizio senza soluzione di continuità salvo l'obbligo di aderire nuovamente entro il 31/10/2014.
Ciascun professionista deve stampare il Regolamento sottoscriverlo e conservarlo, ai fini di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.
1. si collega al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it e accede con le proprie credenziali (ovvero tramite "gestori/operatori incaricati" nel caso di soggetti diversi dalla persone fisiche);
2. seleziona la funzionalità "Adesione Regolamento Cassetto fiscale delegato", disponibile nel menù "Proposte", scarica il regolamento che disciplina il servizio, lo autentica e lo invia esclusivamente per via telematica;
3. riceve, nella sezione "Ricevute" del sito, una comunicazione in cui sono contenute le istruzioni per il calcolo del codice segreto di accesso, le quali devono essere applicate al PINCODE della III sezione della busta di abilitazione al canale Entratel.
Restano attive le adesioni degli intermediari già perfezionate e, le deleghe loro conferite dai contribuenti fino alla loro naturale scadenza (due anni di conferimento).
L'intermediario può usufruire del servizio senza soluzione di continuità salvo l'obbligo di aderire nuovamente entro il 31/10/2014.
Ciascun professionista deve stampare il Regolamento sottoscriverlo e conservarlo, ai fini di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.