MODALITA' DI ADESIONE AL CASSETTO FISCALE DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI

L'intermediario:
1.  si collega al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it e accede con le proprie credenziali (ovvero tramite "gestori/operatori incaricati" nel caso di soggetti diversi dalla persone fisiche);
2. seleziona la funzionalità "Adesione Regolamento Cassetto fiscale delegato", disponibile nel menù "Proposte", scarica il regolamento che disciplina il servizio, lo autentica e lo invia esclusivamente per via telematica;
3. riceve, nella sezione "Ricevute" del sito, una comunicazione in cui sono contenute le istruzioni per il calcolo del codice segreto di accesso, le quali devono essere applicate al PINCODE della III sezione della busta di abilitazione al canale Entratel.

Restano attive le adesioni degli intermediari già perfezionate e, le deleghe loro conferite dai contribuenti fino alla loro naturale scadenza (due anni di conferimento).

L'intermediario può usufruire del servizio senza soluzione di continuità salvo l'obbligo di aderire nuovamente entro il 31/10/2014.

Ciascun professionista deve stampare il Regolamento sottoscriverlo e conservarlo, ai fini di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

 

LEGGE DI STABILITA' 2014

I principali interventi della Legge di Stabilità sono rivolti alle seguenti macro aree:
  • INTERVENTI PER PERSONE, FAMIGLIE E SOCIETÀ

  • INTERVENTI PER LE IMPRESE
  • Riduzione del costo del lavoro per le imprese
  • Detrazione dell’Irap per i nuovi assunti
  • Potenziamento dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica)
  • Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni
  • Incremento del Fondo di garanzia per le PMI
  • Incremento del Fondo di sviluppo e coesione
  • Stop all’aumento IVA per le imprese sociali
  • Rifinanziamento del Fondo per i contratti di sviluppo
  • Rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile

  • INVESTIMENTI
  • Allentamento dei vincoli del Patto di Stabilità per i Comuni
  • Completamento del sistema MOSE di Venezia
  • Fondi ANAS per le Infrastrutture e Salerno-Reggio Calabria
  • Manutenzione straordinaria delle Ferrovie e velocizzazione del Corridoio Adriatico
  • Ricostruzione dell’Aquila
  • Trasporto pubblico locale
  • Ecobonus e ristrutturazioni edilizie


  • IL COFINANZIAMENTO DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020

LEGGE DI STABILITA' 2014: MISURE FISCALI PER IL LAVORO E LE IMPRESE (DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE)

La detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, era pari a:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non superava 8.000 euro. L'ammontare della detrazione
effettivamente spettante non poteva essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non poteva essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo era superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo era superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spettava per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Ora con la Legge di Stabilità 2014 le detrazioni vengono riformulate in:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione
effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato,
l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.510 euro, aumentata del prodotto tra 330 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a
8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.510 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di 40.000 euro.




Viene abrogata la detrazione pari a:
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

LEGGE DI STABILITA' 2014: 5 PER MILLE






La Legge di Stabilità stanzia, per il 2014, 400 milioni di euro per il 5 x mille. I fondi saranno destinati al finanziamento di associazioni di volontariato, associazioni e fondazioni di promozione sociale, enti di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria, Comuni e associazioni sportive dilettantistiche e delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.


LEGGE DI STABILITA' 2014: LA NUOVA SERVICE TAX

Con la Legge di Stabilità arriva il riordino del sistema di tassazione locale. Nel complesso l'operazione consentirà un alleggerimento del carico tributario sugli immobili pari ad 1 miliardo di euro. La cifra verrà trasferita dallo Stato ai Comuni che dunque non subiranno perdite di risorse. Saranno i sindaci a decidere le modalità attraverso le quali applicare gli sgravi. La nuova Service Tax avrà due gambe: la tassa che serve a coprire i costi del servizio di raccolta rifiuti (TARI). E' calcolata in base ai metri quadrati o alla quantità di rifiuti e la versa chi occupa l'immobile. La tassa sui servizi indivisibili offerti dai comuni (TASI). E' calcolata sul valore catastale ed è pagata dai proprietari. Nel caso di immobili affittati il conduttore partecipa per una piccola quota, tra il 10 e il 30%.

Sulla prima casa al posto di IMU e TARES si verserà la tassa sui servizi municipali. Per la parte riferita ai servizi indivisibili, per il 2014 l'aliquota massima è fissata al 2,5 per mille. Per le altre proprietà immobiliari il Comune potrà riscuotere l'imposta relativa ai servizi indivisibili insieme all'IMU, ma la somma tra le due non potrà essere superiore alla cifra prevista applicando l'attuale aliquota massima dell'IMU. La Service Tax vuol dire piene autonomia: una tassa locale pagata ai Comuni per pagare i servizi dei Comuni.

LEGGE DI STABILITA' 2014: ECOBONUS E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE


La Legge di Stabilità proroga a tutto il triennio 2014 - 2016 gli sconti per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico.
Le detrazioni saranno pari rispettivamente al 50% e al 65% per il 2014 - confermando l'agevolazione introdotta per il 2013 - e scenderanno al 40% e al 50% per il successivo biennio 2015 - 2016.




LEGGE DI STABILITA' 2014: RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO PER LE IMPRESE

La Legge di Stabilità rende più conveniente il lavoro stabile, tagliando i costi per le imprese per un totale di 1,2 miliardi di euro per il 2014. Tre gli interventi previsti:
  • IRAP 
      • Deduzione dall'IRAP del costo del personale per i nuovi assunti a tempo indeterminato a partire dall'anno di imposta 2014 per un massimo di 15.000 euro all'anno per ciascun nuovo assunto (solo per le assunzioni che incrementano il numero totale dei dipendenti, considerando anche il personale delle società controllate).
  • Contributi sociali 
      • La Legge di Stabilità stanzia 1 miliardo per la riduzione dei contributi INAIL versati dalle aziende.
  • Incentivi per il lavoro stabile
      • La Legge di Stabilità prevede la restituzione completa del contributo addizionale ASPI 1,4% nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.







LEGGE DI STABILITA' 2014: NUOVE MISURE CONTRO LA POVERTA'

La Legge di Stabilità incrementa di 250 milioni di euro, per il 2014, il Fondo per la carta acquisti destinata ai cittadini che versano in condizioni di maggiore disagio economico. E' rifinanziato con 250 milioni di euro per il 2014 il Fondo per la non autosufficienza. Potranno accedere al Fondo anche le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (sla).
Al Fondo per le Politiche Sociali vengono assegnati 300 milioni di euro per il 2014.



LEGGE DI STABILITA': RIFINANZIAMENTO CIG

La Legge di Stabilità stanzia 600 milioni di euro per rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga. Per il 2014 sono quindi disponibili risorse per un totale di 2 miliari di euro.


LEGGE DI STABILITA' 2014: DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI ESODATI

La Legge di Stabilità interviene sul problema degli "esodati", saranno altri 6.000,00 i lavoratori che verranno ammessi al pensionamento con le vecchie regole.


LEGGE DI STABILITA' 2014: RIDUZIONE DELL'IRPEF PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Per i lavoratori dipendenti con reddito lordo annuo tra 8.001 e 15.000 e per quelli con reddito lordo annuo tra 15.001 e 55.000 euro diminuisce l'IRPEF, grazie all'aumento della detrazione.

Per esempio, i lavoratori che percepiscono un reddito lordo annuo tra 15.001 e 20.000 euro risparmieranno 152,00 euro.

Approfondimenti

CONTRIBUENTI MINIMI


Il regime dei contribuenti minimi si applica a partire dall'anno di inizio attività e per i quatto anni successivi e fino comunque al compimento del 35° anno se interviene successivamente (es. se il contribuente compie 35 anni al 6° anno di attività il regime è applicabile fino a tale anno compreso). 

Il regime agevolativo può essere applicato esclusivamente per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 periodi di imposta successivi. Coloro che, allo scadere del quinquennio, non hanno ancora compiuto 35 anni, possono prolungare l'applicazione del regime fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età; 

-  il regime dei contribuenti minimi si applica solo alle persone fisiche che hanno intrapreso un'attività d'impresa, arte o professione dopo il 31.12.2007. Per stabilire quale sia il periodo di imposta di inizio di una "nuova" attività produttiva si deve fare riferimento all'effettivo esercizio dell'attività; 

-  l'imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali è ridotta al 5%.

Il regime prevede le seguenti condizioni:

1) il contribuente non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare;

2) l'attività esercitata non costituisca in alcun modo mera prosecuzione di altra attività in precedenza svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria. L'esistenza di tale requisito va sempre verificata in presenza di attività di lavoro dipendente svolte con un contratto di lavoro a tempo indeterminato mentre non precludono l'applicazione del regime forme di lavoro precario (ad es. co.co.co e contratti di lavoro a tempo determinato) (C.M. Agenzia Entrate 30.5.2012, n. 17/E, all.); 

3) se l'attività è proseguimento di attività di altro soggetto, comunque il volume di ricavi del precedente anno non deve eccedere Euro 30.000,00.

L'Agenzia delle Entrate, con la C.M. 30.5.2012, n. 17/E (all.), ha precisato che, dal 1.1.2012, tale nuovo regime costituisce il regime naturale per le persone fisiche che iniziano un'attività di impresa, arte o professione o l'hanno intrapresa dopo il 31.12.2007.   

Il Provvedimento 22.12.2011 contiene le modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all'art. 27, co. 3, 4 e 5, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, co. 96-99, L. 244/2007 (ossia i requisiti per accedere al "vecchio" regime dei minimi), ma che non possono accedere al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità (si veda di seguito), e per coloro che ne fuoriescono per decorrenza dei termini di applicazione.

Si ricorda che possono accedere a tale regime contabile anche i contribuenti che, pur avendo i requisiti di cui all'art. 1, co. 96-99, L. 244/2007, hanno optato per il regime ordinario o per il regime semplificato per le nuove iniziative produttive.

I soggetti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati, in particolare:
- dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'I.R.A.P. e dell'I.V.A.;

- dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili nel caso in cui, su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria, forniscano gli stessi dati previsti dall'art. 16, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, ordinati in forma sistematica;

- dalle liquidazioni e dai versamenti periodici I.V.A.;

- dal versamento dell'acconto annuale dell'I.V.A.;

- dalla presentazione della dichiarazione I.R.A.P. e dal versamento della relativa imposta. I contribuenti che applicano tale regime sono soggetti agli studi di settore e ai parametri e hanno l'obbligo di compilare il modello per la comunicazione dei relativi dati.

CONTRIBUENTI MINIMI (2)

Gli autotrasportatori di merci in conto terzi hanno diritto a una deduzione forfetaria dal reddito d’impresa in relazione ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (articolo 66, comma 5, del Tuir). Sono previsti tre differenti importi, variabili in funzione del luogo in cui avviene l’operazione: all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, all’interno della regione o delle regioni confinanti, oltre tale ambito. La deduzione spetta alle imprese in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione.
Per quanto riguarda il reddito d’impresa e di lavoro autonomo prodotto dai contribuenti che applicano il regime dei “nuovi minimi” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl n. 98/2011), lo stesso è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel medesimo periodo; vi concorrono anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o professione. Pertanto, spese, ricavi e compensi vanno imputati al periodo d’imposta sulla base del “principio di cassa”, cioè considerando il momento di effettiva percezione del ricavo/compenso e quello di effettivo sostenimento del costo o della spesa. Rilevando le sole spese effettivamente sostenute, non trovano applicazione le deduzioni forfetarie per spese non documentate.

La circolare 17/E del 2012 individua le medesime cause di esclusione già previste per il previgente regime dei "minimi" dalla circolare 7/E del 2008. Tra le attività cui è precluso l’ingresso al regime semplificato in quanto si avvalgono di regimi speciali Iva non rientrano i tassisti che possono, pertanto, accedervi continuando inoltre a fruire dell’esonero dall’obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale, previsto dall'articolo 2 del Dpr 696/1996 (circolare 108/E del 2009). L’obbligo di certificazione dei corrispettivi dovrà essere rispettato mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico. Fermo restando il limite di spesa di 15.000 euro (nel triennio) per acquisto di beni strumentali, i costi relativi all’acquisto del veicolo, utilizzato esclusivamente per l’esercizio d’impresa, sono deducibili al 100% (articolo 164 del Tuir). Analogamente sono interamente deducibili le spese per la gestione dell'auto (carburante, manutenzione, etc.).

Segue

BONUS ASSUNZIONI GIOVANI: DECRETO LEGGE 76/2013 ("DECRETO LAVORO") part. 2

Le risorse sono ripartite per anno, in relazione alla durata del beneficio; le risorse relative al 2013 e al 2014 sono state aggregate per ottimizzarne l’utilizzo.
Regione                                 Fondo Stanziato            Fondo Disponibile
ABRUZZO                           € 4.377.189,52             € 4.377.189,52
BASILICATA                      € 7.033.820,95             € 7.033.820,95
BOLZANO                          € 2.560.272,85             € 2.560.272,85
CALABRIA                         € 31.573.249,65           € 31.573.249,65
CAMPANIA                        € 65.317.399,90           € 65.317.399,90
EMILIA ROMAGNA          € 12.512.232,79           € 12.512.232,79
FRIULI VENEZIA GIULIA € 5.736.984,31             € 5.736.984,31
LAZIO                                 € 21.829.431,48           € 21.829.431,48
LIGURIA                             € 9.317.390,96             € 9.317.390,96
LOMBARDIA                     € 16.196.757,13           € 16.196.757,13
MARCHE                           € 6.623.262,57              € 6.623.262,57
MOLISE                             € 1.774.417,47              € 1.774.417,47
PIEMONTE                        € 24.296.488,61            € 24.296.488,61
PUGLIA                              € 53.325.861,32            € 53.325.861,32
SARDEGNA                       € 15.912.689,63            € 15.912.689,63
SICILIA                              € 70.685.371,56            € 70.685.371,56
TOSCANA                         € 19.224.430,58            € 19.224.430,58
TRENTO                             € 2.374.914,93             € 2.374.914,93
UMBRIA                             € 7.346.162,01             € 7.346.162,01
VALLE D'AOSTA               € 1.547.243,88             € 1.547.243,88
VENETO                              € 16.434.427,89           € 16.434.427,89
I dati sono aggiornati al 01/10/2013

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AUMENTO DELL'ALIQUOTA ORDINARIA DAL 21% AL 22%

Dal 1.10.2013 l'aliquota IVA ordinaria, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, passa dal 21% al 22% ,  invece le aliquote ridotte del 4% e 10% non vengono modificate.

L'aliquota ordinaria da applicare varia dal momento impositivo, ovvero da quando l'operazione si considera effettuata (art. 6 DPR 633/72)

In linea di massima:
- per le cessioni di beni mobili l'operazione si considera effettuata all'atto della consegna ovvero della spedizione.

- per le cessioni di beni immobili quando viene stipulato l'atto.

- per le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate allorché si producono tali effetti, entro il termine di un anno per i beni mobili.

- per i servizi all'atto del pagamento del corrispettivo.

Per le operazioni compiute prima del 01/10/2013 restano soggette alla vecchia aliquota del 21%, mentre, per le operazioni effettuate dal 01/10/2013 si applica l'aliquota del 22%.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni

Articolo 6

Effettuazione delle operazioni
1. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
2. In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;
d-ter) abrogata
3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
4. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma.
5. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.









REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle