Il regime dei contribuenti minimi si applica a partire dall'anno di inizio attività e per i quatto anni successivi e fino comunque al compimento del 35° anno se interviene successivamente (es. se il contribuente compie 35 anni al 6° anno di attività il regime è applicabile fino a tale anno compreso).
Il regime agevolativo può essere applicato esclusivamente per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 periodi di imposta successivi. Coloro che, allo scadere del quinquennio, non hanno ancora compiuto 35 anni, possono prolungare l'applicazione del regime fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età;
- il regime dei contribuenti minimi si applica solo alle persone fisiche che hanno intrapreso un'attività d'impresa, arte o professione dopo il 31.12.2007. Per stabilire quale sia il periodo di imposta di inizio di una "nuova" attività produttiva si deve fare riferimento all'effettivo esercizio dell'attività;
- l'imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali è ridotta al 5%.
Il regime prevede le seguenti condizioni:
1) il contribuente non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare;
2) l'attività esercitata non costituisca in alcun modo mera prosecuzione di altra attività in precedenza svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria. L'esistenza di tale requisito va sempre verificata in presenza di attività di lavoro dipendente svolte con un contratto di lavoro a tempo indeterminato mentre non precludono l'applicazione del regime forme di lavoro precario (ad es. co.co.co e contratti di lavoro a tempo determinato) (C.M. Agenzia Entrate 30.5.2012, n. 17/E, all.);
3) se l'attività è proseguimento di attività di altro soggetto, comunque il volume di ricavi del precedente anno non deve eccedere Euro 30.000,00.
L'Agenzia delle Entrate, con la C.M. 30.5.2012, n. 17/E (all.), ha precisato che, dal 1.1.2012, tale nuovo regime costituisce il regime naturale per le persone fisiche che iniziano un'attività di impresa, arte o professione o l'hanno intrapresa dopo il 31.12.2007.
Il Provvedimento 22.12.2011 contiene le modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all'art. 27, co. 3, 4 e 5, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, co. 96-99, L. 244/2007 (ossia i requisiti per accedere al "vecchio" regime dei minimi), ma che non possono accedere al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità (si veda di seguito), e per coloro che ne fuoriescono per decorrenza dei termini di applicazione.
Si ricorda che possono accedere a tale regime contabile anche i contribuenti che, pur avendo i requisiti di cui all'art. 1, co. 96-99, L. 244/2007, hanno optato per il regime ordinario o per il regime semplificato per le nuove iniziative produttive.
I soggetti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati, in particolare:
- dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'I.R.A.P. e dell'I.V.A.;
- dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili nel caso in cui, su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria, forniscano gli stessi dati previsti dall'art. 16, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, ordinati in forma sistematica;
- dalle liquidazioni e dai versamenti periodici I.V.A.;
- dal versamento dell'acconto annuale dell'I.V.A.;
- dalla presentazione della dichiarazione I.R.A.P. e dal versamento della relativa imposta. I contribuenti che applicano tale regime sono soggetti agli studi di settore e ai parametri e hanno l'obbligo di compilare il modello per la comunicazione dei relativi dati.
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