L'art. 1 commi da 618 a 624 della legge n. 147 del 27/12/2013 offre l'opportunità di stralciare gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora se viene eseguito il versamento delle somme dovute, al netto di detti interessi, in una unica soluzione entro il 28/02/2014.
Gli interessi di mora maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro 60 giorni, mentre gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo si applicano sulle imposte o maggiori imposte dovute a seguito della liquidazione e del controllo formale della dichiarazione o dell'accertamento da parte dell'Ufficio, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza originaria del pagamento del tributo dovuto fino alla data di consegna dei ruoli al concessionario della riscossione.
Fonte: Italia Oggi.
Gli interessi di mora maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro 60 giorni, mentre gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo si applicano sulle imposte o maggiori imposte dovute a seguito della liquidazione e del controllo formale della dichiarazione o dell'accertamento da parte dell'Ufficio, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza originaria del pagamento del tributo dovuto fino alla data di consegna dei ruoli al concessionario della riscossione.
Fonte: Italia Oggi.
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