L'art. 38 del DPR 600/73 stabilisce che il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato dall'Agenzia delle Entrate mediante il c.d. "redditometro", che consiste in una quantificazione presuntiva del reddito fondata sull'assunto in base al quale l'entità delle spese sostenute nel corso dell'anno dal contribuente deve essere coerente con il reddito dichiarato.
L'art. 22 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del "redditometro".
Con il DM 24.12.2012 sono state emanate le disposizioni attuative della nuova disciplina e l'Agenzia delle Entrate, con le circ. 31.7.2013 n. 24 e 11.3.2014 n. 6, ha fornito numerosi chiarimenti ufficiali sull'ambito applicativo del c.d. "nuovo redditometro".
Si evidenzia che tale tipologia di accertamento:
- è possibile solo se tra il reddito dichiarato dal contribuente e quello accertato dall'Agenzia delle Entrate sussiste, anche per un solo anno, uno scostamento del 20%;
- opera solo a partire dai controlli sull'anno 2009, in quanto per le annualità precedenti trovano ancora applicazione i coefficienti presuntivi di reddito disciplinati dal DM 10.9.92 (c.d. "vecchio redditometro").
L'Agenzia delle Entrate, ai fini del c.d. "redditometro", considera, principalmente:
- le spese "certe", che derivano dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria basate su dati oggettivi, il cui ammontare, di conseguenza, è conosciuto da entrambe le parti;
- le spese "per elementi certi", legate al possesso di determinati beni, la cui presenza non è messa in discussione, come le spese che le indagini statistiche imputano a fronte del possesso dell'auto o della barca;
- la quota di incremento patrimoniale attribuibile nell'anno;
- la quota di risparmio formatasi nell'anno.
Non verranno mai prese in considerazione le spese "per beni e servizi di uso corrente", ovvero le medie ISTAT, in quanto l'Agenzia delle Entrate si è adeguata ad un parere del Garante della
privacy, ove detti elementi sono stati ritenuti non credibili ai fini della ricostruzione del reddito.
Il DM 24.12.2012 prende in considerazione alcune macro-categorie di spese:
- consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature;
- abitazione;
- combustibili ed energia;
- mobili, elettrodomestici e servizi per la casa;
- sanità;
- trasporti;
- comunicazioni;
- istruzione;
- tempo libero, cultura e giochi;
- altri beni e servizi;
- investimenti.
Di fatto non tutte queste spese avranno rilievo, posto che le "spese per uso corrente" imputate sulla base delle medie ISTAT, non legate al possesso certo di beni quali l'auto o l'immobile, non saranno utilizzate (si pensi alle spese per istruzione, o a quelle per il tempo libero e per i giochi).
Premesso ciò, le "spese per uso corrente" potranno invece essere utilizzate quando si traducano in elementi certi, ovvero quando l'esborso monetario relativo, ad esempio, al pagamento dell'iscrizione ad una scuola privata, emerga dalle banche dati dell'Anagrafe tributaria.
Le spese connesse all'abitazione rappresentano una delle macro-aree più significative del c.d. "redditometro".
Per prima cosa, viene individuata l'abitazione dove il contribuente risulta avere la residenza, che può essere posseduta:
- in proprietà o altro diritto reale come l'usufrutto;
- in locazione o in leasing immobiliare;
- in uso gratuito (comodato).
Qualora, selezionando il Comune di residenza del contribuente, non sia possibile individuare nessuna delle tre tipologie di possesso dell'immobile (proprietà, locazione/
leasing, uso gratuito), viene imputata quale spesa un "fitto figurativo", che comprende altresì le spese di manutenzione dell'immobile.
L'Agenzia delle Entrate specifica che:
- se i coniugi risiedono nello stesso Comune, il "fitto figurativo" viene calcolato con riferimento all'intera famiglia, per una casa di abitazione;
- se i coniugi risiedono in diversi Comuni, il "fitto figurativo" viene calcolato con riferimento a ciascuno dei coniugi.
Sono considerate anche le spese di gestione, connesse al godimento del bene, ma non per gli immobili destinati per loro natura ad uso strumentale.
Viene altresì specificato che:
- sono vagliate tutte le abitazioni a disposizione del contribuente a qualsiasi titolo detenute, incluse quelle situate all'estero;
- non sono considerate le unità immobiliari pertinenziali (come box, cantine e soffitte), anche se sono individuate separatamente dall'immobile;
- non rilevano le spese gestionali:
-- connesse al godimento di beni immobili di cui si ha la sola nuda proprietà;
-- per le quali vi sia un diritto esclusivo da parte di un soggetto terzo, come il diritto di abitazione del coniuge superstite;
-- locate o concesse in uso gratuito a un familiare non a carico che vi abbia trasferito la residenza.
Relativamente alle spese gestionali:
- le spese per acqua e condominio e manutenzione ordinaria, se non puntualmente rilevate, sono attribuite in base alla media ISTAT;
- per le spese di combustibile, si fa riferimento ai dati pervenuti dai Gestori di servizi di pubblica utilità;
- per le spese di mediazione immobiliare, si vagliano i dati presenti nell'atto di acquisto dell'immobile;
- per i collaboratori domestici, si considerano i dati comunicati dall'INPS.
Secondo l'esempio riportato nella circolare 31.7.2013 n. 24, per una coppia con un figlio residente nel Nord Ovest, che possiede due unità abitative del totale di 170 mq al 50% per 12 mesi, sono imputati 710,82 euro per acqua e condominio e 382,56 euro per manutenzione ordinaria.
Le spese per elettrodomestici e arredi e altri beni non verranno imputate secondo le medie ISTAT, ma solo quando la spesa certa emerga dalle banche dati dell'Anagrafe tributaria.
Rate di mutuo
I costi derivanti dalla restituzione delle rate di mutuo sono legati all'effettivo esborso sostenuto dal contribuente, che comprende la quota capitale e gli interessi, inclusi gli oneri connessi e gli interessi di mora.
Locazione
Le spese di locazione rilevano per il costo sostenuto al fine di pagare il relativo canone, rapportato alla durata ed al numero delle parti che intervengono nel contratto oggetto di registrazione.
L'Agenzia delle Entrate afferma che le spese sanitarie sostenute dal contribuente e dai familiari a carico sono imputate tenendo conto di ciò che è indicato nella dichiarazione fra gli oneri detraibili e risultante da dati certi.
Ai fini del c.d. "redditometro" vengono individuati tutti i mezzi di trasporto che, sulla base dei dati presenti nel PRA o presso la Motorizzazione civile, risultano nella disponibilità del contribuente o in
leasing.
In assenza di spese puntualmente individuate, è calcolata, in forza dei
kilowatt, la spesa per carburante, olio, pezzi di ricambio e manutenzione, rapportata alla quota e ai mesi di possesso.
Riprendendo l'esempio della circolare 31.7.2013 n. 24, a una coppia con tre figli residente nel Sud che possiede due autoveicoli ed un motociclo per un totale di 177
kilowatt effettivi e 164,7
kilowatt medi, viene imputata una spesa media di 3.034,08 euro.
A tale importo devono poi essere sommati i costi relativi all'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile, alle altre assicurazioni come furto e incendio e al pagamento del bollo, sulla base dei dati oggettivamente riscontrati.
Veicoli in leasing
In merito ai veicoli in
leasing, sono considerati i canoni pagati nell'anno, comunicati periodicamente dagli operatori.
Se sono state versate somme a titolo di maxirata o riscatto, esse non valgono come spese correnti ma come investimenti, analogamente ai costi per l'acquisto del veicolo.
La spesa patrimoniale effettuata dal contribuente, ad esempio per acquistare un immobile, viene imputata quale maggior reddito per intero nell'anno del sostenimento.
Nel sistema precedente, invece, l'incremento patrimoniale si presumeva formato con redditi conseguiti, per quote costanti, nell'anno del suo sostenimento e nei quattro antecedenti.
Gli investimenti, però, non vengono valutati per l'intero ammontare della spesa, ma al netto:
- sia del mutuo o del finanziamento ottenuto per l'acquisto;
- sia dei disinvestimenti effettuati nell'anno del sostenimento della spesa;
- sia dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti.
Gli esborsi che l'Agenzia delle Entrate considera non sono solo quelli relativi all'acquisto di veicoli o proprietà immobiliari, ma anche, tra gli altri, le polizze vita, i contributi previdenziali volontari, gli oggetti d'arte e antiquariato e le manutenzioni straordinarie delle unità abitative.
Si ritengono investimenti anche gli importi pagati a titolo di maxirata o di riscatto nei contratti di
leasing.