Prorogate anche per il 2014 le agevolazioni per gli autotrasportatori. Confermati
gli stessi importi del 2013.
Nel dettaglio:
• le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono
recuperare nel 2014 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite
compensazione in F24) le somme versate nel 2013 come contributo al Servizio
Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i
danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di
massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche
quest’anno per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo "6793";
• per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui
ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una
deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo
periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2013, nelle seguenti misure:
- 56,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni
confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati
dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un
importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti
nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
- 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
gli stessi importi del 2013.
Nel dettaglio:
• le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono
recuperare nel 2014 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite
compensazione in F24) le somme versate nel 2013 come contributo al Servizio
Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i
danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di
massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche
quest’anno per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo "6793";
• per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui
ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una
deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo
periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2013, nelle seguenti misure:
- 56,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni
confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati
dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un
importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti
nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
- 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
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