In caso di presentazione tardiva la sanzione è ridotta a un
decimo del minimo.
In caso di assenza di imposte dovute, il ravvedimento
comporta il versamento della sola sanzione ridotta pari a 25 euro (un decimo di
258 euro), con codice tributo 8911, indicando come periodo di riferimento l’anno
nel quale la violazione è stata commessa. In caso di dichiarazione unificata,
la sanzione deve essere pagata per ciascun tipo di dichiarazione compresa nel
modello Unico tardivamente trasmesso.
Se sono dovute imposte è necessario regolarizzare anche i
versamenti non effettuati, applicando la sanzione ridotta pari al 3,75% (un
ottavo della sanzione del 30%).
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