Il D. Lgs. 175/2014 alza l'importo, da 5.164,57 euro a 15.000 euro, oltre il quale è obbligatorio la presentazione di garanzie e l'apposizione del visto di conformità.
Non sono previsti adempimenti di "garanzia" per rimborsi fino a 15.000 euro, senza differenziazioni tra imprese "virtuose" e non.
Con riferimento al credito IVA annuale o trimestrale, in base all'art. 38-bis, DPR n. 633/1972, per importi superiori ad euro 15.000 è necessaria:
- l'apposizione del visto di conformità;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- la presentazione di garanzie in caso di:
> start-up innovative;
> presenza di accertamenti;
> cessazione attività.
Non sono previsti adempimenti di "garanzia" per rimborsi fino a 15.000 euro, senza differenziazioni tra imprese "virtuose" e non.
Con riferimento al credito IVA annuale o trimestrale, in base all'art. 38-bis, DPR n. 633/1972, per importi superiori ad euro 15.000 è necessaria:
- l'apposizione del visto di conformità;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- la presentazione di garanzie in caso di:
> start-up innovative;
> presenza di accertamenti;
> cessazione attività.