È una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella
di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto 'accessorie',
che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo
saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate.
Il pagamento avviene
attraverso 'buoni lavoro' (voucher).
Il valore netto di un voucher da 10 euro
nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso
minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in
ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.
Sono
garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso
l'INAIL.
Attenzione. Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di
lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito
dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è
riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.
VANTAGGI
Per il committente
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con
copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare
vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di
contratto.
Per il prestatore
Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni
occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide
sullo stato di disoccupato o inoccupato.
È, inoltre, cumulabile con i
trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.
IL 'COMMITTENTE'
I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro accessorio -
possono essere:
- famiglie;
- enti senza fini di lucro;
- soggetti non imprenditori;
- imprese familiari;
- imprenditori agricoli;
- imprenditori operanti in tutti i settori;
- committenti pubblici.
Attenzione. Si evidenzia che il ricorso ai buoni lavoro
è
limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore
finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori
per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della
somministrazione.
L’utilizzo dei voucher in caso di società appaltatrici di servizi è
consentito esclusivamente nel caso
dell’attività di stewarding in
manifestazioni calcistiche.
SOGGETTI CHE POSSONO SVOLGERE LAVORO ACCESSORIO
I prestatori che possono accedere al lavoro accessorio sono:
- pensionati
titolari di trattamento pensionistico in
regime obbligatorio;
- studenti nei periodi di vacanza
sono considerati
studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un
ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e
grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se
minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte
del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di
esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori
dell’industria e dell’artigianato manifatturiero) va presentato il certificato
medico di idoneità al lavoro.
Per “periodi di vacanza” si intendono
(Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche
sociali):
a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1°
dicembre al 10 gennaio;
b) per “vacanze pasquali” il
periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì
dell'Angelo;
c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal
1° giugno al 30 settembre;
Gli studenti possono effettuare prestazioni di
lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno,
oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici.
Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono
svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno.
- percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al
reddito
cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI,
disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;
- lavoratori in part-time
i titolari di contratti di
lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura
accessoria nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della
possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del
contratto a tempo parziale.
- altre categorie di prestatori inoccupati, titolari di
indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, di disoccupazione
speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e
privati.
Attenzione: il ricorso all’istituto del lavoro accessorio non è
compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale),
se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro
dipendente (Circolare
INPS n. 49/2013).
- I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di
lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo
svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi
di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa
occupazione”. Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della
determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di
soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente
integrativa.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
In seguito alle disposizioni introdotte dalla Legge di riforma del mercato
del lavoro (L. 92/2012), entrata in vigore il 18 luglio 2012, è possibile
utilizzare i buoni lavoro
in tutti i settori di attività e per tutte le
categorie di prestatori.
Attenzione: Fa eccezione il settore agricolo in cui il
lavoro accessorio è ammesso per:
- aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite
l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e
giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un
ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado,
compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo
dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università) e -
per l’anno 2014 - soggetti percettori di misure di sostegno al reddito,
per lo svolgimento di attività agricole di carattere
stagionale;
- aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare
qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche
se non stagionale purché non sia stato iscritto l’anno precedente
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
LIMITI ECONOMICI PER IL PRESTATORE
La legge n. 92 del 28 giugno 2012, modificando l’art. 70 del d.lgs. n.
276/2003, prevede che i compensi economici fissati per il prestatore quali
limite annuo, siano “annualmente rivalutati sulla base della variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell’anno precedente”.
I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare per
il 2015, 5.060 € nette (6.746 € lorde) nel corso di un anno solare, con
riferimento alla totalità dei committenti.
N.B.: in accordo con il Ministero del lavoro, per la regolamentazione del
lavoro accessorio per anno solare si intende il periodo '1 gennaio – 31
dicembre'.
Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi
professionisti non possono superare per l'anno 2015, 2.020 € nette (2.693 €
lorde) per ciascun committente, fermo restando il limite di 5.060 € nette,
(6.746 euro lorde).
Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite
economico è di 3.000 euro nette complessive per anno solare, con riferimento
alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lorde.
Per eventuali compensi superiori a 3000 euro, il prestatore percettore di
misure di sostegno al reddito ha l’obbligo di presentare preventiva
comunicazione alle Sedi provinciali dell’Istituto. Nel caso di più contratti di
lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per
meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il
compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato
agli altri redditi per lavoro accessorio.
Attenzione:nel settore agricolo e per i committenti
pubblici, il limite economico per l’anno 2015 è di 5060 euro nette (6.746 euro
lorde), nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità di
committenti.
OBBLIGHI PER IL COMMITTENTE
Prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio, (anche
il giorno stesso purché prima dell’inizio della prestazione), il committente
deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’INPS (valida anche ai
fini INAIL), attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie
modalità di acquisto dei voucher, consultabili nel menu di questa
sezione.
La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della
'maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010
(c.d. 'Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del
7/12/2010.
Inoltre, il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del
limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al
prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi
previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli
ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora
riscossi.
L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce
elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore
di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.
Fonte: INPS