La Camera dei deputati ha
licenziato, con 312 voti favorevoli e 153 contrati, in via definitiva la legge
di bilancio 2020
L’art. 629 modifica l’art. 15 del T.U.I.R, intervenendo sul
calcolo delle detrazioni.
In particolare sono stati creati degli scaglioni per il
riconoscimento della detrazione del 19% sulle spese.
Coloro che possiedono un reddito compreso tra i 120.000 euro
e i 240.000 euro, bisogna eseguire la seguente operazione:
(240.000 – il reddito complessivo)/120.000 = x
Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle
relative pertinenze.
Per i possessori di un reddito superiore ai 240.000 euro la
detrazione è pari a zero.
La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere
dall'ammontare del reddito complessivo per:
a) gli interessi passivi e relativi
oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno
Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o
mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;
c) interessi
passivi e relativi oneri accessori, quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello
Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da
ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale;
d) per le spese
sanitarie costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza
specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e
dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie
e sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti
a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui
all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli
destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa
all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino
fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni
e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al
sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , si assumono integralmente.
Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente
periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i
motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma
1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in
funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i
veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui
all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli
autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del
Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti
sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con
decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un
periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto
registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire
trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia
stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire
trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro
quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della
detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con
riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue.
Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non
spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito
complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì,
rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi
o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito,
salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta.
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