REGISTRO INFORTUNI

Tutti i datori di lavoro, cioè soggetti che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa hanno la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolari dei poteri decisionali e di spesa, sono obbligati a tenere il registro infortuni, nel sono annotati cronologicamente tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento).

Prima di essere usato il registro deve essere vidimato dall'ASL competente per territorio.

Sul registro devono essere annotati, entro un giorno dall'infortunio:
- nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato;
- causa e circostanze dell'infortunio nonché i casi di malattie professionali;
- data di abbandono del lavoro.

Il registro, intestato all'azienda alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni pagina, deve essere tenuto senza alcuno spazio bianco e le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile. Non sono consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni devono eseguirsi in modo che il testo sostituito sia leggibile.

Il registro deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro sul luogo di lavoro (inteso come unità produttiva) e deve essere costantemente aggiornato a cura dell'azienda.

Nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità, o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, l'obbligo in questione si ritiene assolto anche nell'ipotesi in ui il registro in esame sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l'ambito provinciale.

Il registro deve essere conservato per almeno quattro anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data della sua vidimazione.

Il mancato assolvimento, da parte del datore di lavoro o del dirigente, dell’obbligo della tenuta del registro infortuni, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 ad € 3.098,74.

Non è ammessa la tenuta del registro infortuni presso il consulente del lavoro o altro professionista ed è comunque vietata la rimozione, anche temporanea, del registro dal luogo di lavoro.

ANTICIPAZIONE INDENNITA' DI MOBILITA'

La mobilità anticipata ha l'obiettivo di aiutare economicamente il lavoratore in mobilità che decide di iniziare  un'attività autonoma o imprenditoriale.

La domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività.

L'importo dell'anticipazione è pari all'intera indennità di mobilità spettante decurtata delle mensilità già percepite.

Il lavoratore che si occupa come dipendente - pubblico o privato - nei 24 mesi successivi alla data di erogazione dell'anticipo, è tenuto a restituire la somma percepita. Il lavoratore è tenuto a dare comunicazione scritta all'INPS entro 10 giorni dall'avvenuta assunzione.

Per il periodo di trattamento anticipato non spettano gli assegni familiari e l'accredito della contribuzione figurativa.

Modello per la richiesta

AGEVOLAZIONI AUTOTRASPORTATORI 2013


Le imprese di autotrasporto merci, in base al Comunicato Stampa dell'8 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate:
  • sia in conto terzi che in conto proprio, potranno portare in compensazione il contributo al SSN (per un importo massimo di euro 300,00 per ciascun veicolo) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci con massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate;
  • potranno beneficiare, per i trasporti effettuati personalmente fuori dal territorio comunale in cui ha sede l'impresa (trasporto per conti di terzi), della deduzione forfetaria delle spese non documentate per il periodo d'imposta 2012 nella misura di:
    • euro 56,00 per i trasporti all'interno della Regione e delle Regioni confinanti;
    • euro 19,60, ovvero il 35% di euro 56,00 per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa;
    • euro 92.00 per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

CASSETTO FISCALE E STUDIO DI SETTORE

Attraverso il cassetto fiscale è possibile accedere alle informazioni relative alla propria posizione rispetto agli studi di settore comodamente via web. E' stata resa disponibile una nuova sezione del Cassetto Fiscale, accessibile dall'area dedicata ai servizi online sul sito internet www.agenziaentrate.it, grazie alla quale sono a portata di click le anomalie telematiche relative al periodo d'imposta 2010, gli inviti e le comunicazioni di anomalie da studi di settore inviate dall'Agenzia nel 2012, oltre alle risposte fornite dai contribuenti interessati e predisposte utilizzando lo specifico software. Il servizio che consente agli utenti Fisconline ed Entratel di consultare le proprie informazioni fiscali si arricchisce di nuovi documenti relativi agli studi di settore. Per consultare il Cassetto fiscale basta richiedere il pin e la password di accesso ai servizi on line dell'Agenzie delle Entrate. Una volta entrati nel Cassetto è sufficiente selezionare dal menu a sinistra la voce "Studi di Settore".

INPS: interessi di mora da maggio 2013


Attraverso la Circolare n. 68 del 30 aprile 2013 l'INPS comunica che a partire dal 01 maggio 2013 l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'aumento della misura degli interessi di mora per ritardato versamento delle somme iscritte a ruolo al 5,2233% in ragione annuale.

Feltrinelli

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle