BONUS ASSUNZIONI GIOVANI: DECRETO LEGGE 76/2013 ("DECRETO LAVORO") part. 2

Le risorse sono ripartite per anno, in relazione alla durata del beneficio; le risorse relative al 2013 e al 2014 sono state aggregate per ottimizzarne l’utilizzo.
Regione                                 Fondo Stanziato            Fondo Disponibile
ABRUZZO                           € 4.377.189,52             € 4.377.189,52
BASILICATA                      € 7.033.820,95             € 7.033.820,95
BOLZANO                          € 2.560.272,85             € 2.560.272,85
CALABRIA                         € 31.573.249,65           € 31.573.249,65
CAMPANIA                        € 65.317.399,90           € 65.317.399,90
EMILIA ROMAGNA          € 12.512.232,79           € 12.512.232,79
FRIULI VENEZIA GIULIA € 5.736.984,31             € 5.736.984,31
LAZIO                                 € 21.829.431,48           € 21.829.431,48
LIGURIA                             € 9.317.390,96             € 9.317.390,96
LOMBARDIA                     € 16.196.757,13           € 16.196.757,13
MARCHE                           € 6.623.262,57              € 6.623.262,57
MOLISE                             € 1.774.417,47              € 1.774.417,47
PIEMONTE                        € 24.296.488,61            € 24.296.488,61
PUGLIA                              € 53.325.861,32            € 53.325.861,32
SARDEGNA                       € 15.912.689,63            € 15.912.689,63
SICILIA                              € 70.685.371,56            € 70.685.371,56
TOSCANA                         € 19.224.430,58            € 19.224.430,58
TRENTO                             € 2.374.914,93             € 2.374.914,93
UMBRIA                             € 7.346.162,01             € 7.346.162,01
VALLE D'AOSTA               € 1.547.243,88             € 1.547.243,88
VENETO                              € 16.434.427,89           € 16.434.427,89
I dati sono aggiornati al 01/10/2013

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AUMENTO DELL'ALIQUOTA ORDINARIA DAL 21% AL 22%

Dal 1.10.2013 l'aliquota IVA ordinaria, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, passa dal 21% al 22% ,  invece le aliquote ridotte del 4% e 10% non vengono modificate.

L'aliquota ordinaria da applicare varia dal momento impositivo, ovvero da quando l'operazione si considera effettuata (art. 6 DPR 633/72)

In linea di massima:
- per le cessioni di beni mobili l'operazione si considera effettuata all'atto della consegna ovvero della spedizione.

- per le cessioni di beni immobili quando viene stipulato l'atto.

- per le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate allorché si producono tali effetti, entro il termine di un anno per i beni mobili.

- per i servizi all'atto del pagamento del corrispettivo.

Per le operazioni compiute prima del 01/10/2013 restano soggette alla vecchia aliquota del 21%, mentre, per le operazioni effettuate dal 01/10/2013 si applica l'aliquota del 22%.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni

Articolo 6

Effettuazione delle operazioni
1. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
2. In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;
d-ter) abrogata
3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
4. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma.
5. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.









BONUS ASSUNZIONI GIOVANI: DECRETO LEGGE 76/2013 ("DECRETO LAVORO")

Il D.L. 76/2013 (CD. "Decreto Lavoro") all'art. 1 introduce un "bonus assunzione giovani" .

L'agevolazione si sostanzia in un contributo mensile di importo compreso nel limite di 650,00 euro, riconosciuto alle aziende che assumano o trasformino a tempo indeterminato giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, comportando un conseguente aumento della base occupazionale aziendale.

La norma prevede che quale incentivo spetti ai lavoratori che collocati nella fascia di età anzidetta, siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, spetta ai lavoratori che non abbiano ottenuto un diploma di suola superiore o professionale, spetta ai lavoratori che vivono da soli con almeno una persona a loro carico.

Per avere avere l'incentivo si deve realizzare l'effettivo aumento sulla base del rapporto esistente tra la forza aziendale mensile a fronte della nuova assunzione/trasformazione e il valore della forza aziendale media presente nei 12 mesi precedenti, ponderando proporzionalmente alla riduzione della prestazione lavorativa i lavoratori part -time.

In caso di trasformazione di un dipendente già in forza, l'azienda sarà costretta ad assumere un altro lavoratore.

Il bonus spettante all'azienda corrisponde ad un terzo della retribuzione lorda mensile di ogni lavoratore oggetto dell'agevolazione nel limite complessivo mensile di 650 euro per ogni lavoratore coinvolto.

Se si tratta di assunzioni a tempo indeterminato, sin dall'origine, il decreto prevede la fruizione del beneficio per un periodo pari a 18 mesi.

Se si tratta di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti già esistenti il decreto prevede la fruizione del beneficio per un periodo pari a 12 mesi.

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ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (2)

Al verificarsi di una delle seguenti fattispecie, il rapporto viene riqualificato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:
1. il numero degli associati impegnati in una medesima attività è superiore a tre, salvo che questi siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo;
2. manca la consegna del rendiconto;
3. manca un'effettiva partecipazione dell'associato al rischio dell'impresa associante;
4. la prestazione non richiede significative competenze tecniche o capacità tecnico-pratiche.

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CONTRIBUENTI MIMINI (1)

I giovani imprenditori, i disoccupati e i lavoratori in mobilità che iniziano una nuova attività hanno la possibilità, dal 1° gennaio 2012, di adottare un regime fiscale di vantaggio che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5% (“nuovi minimi”). Possono accedere al nuovo regime anche coloro che hanno intrapreso un’attività dopo il 31 dicembre 2007. Relativamente ai contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, qualora agli stessi non siano applicabili gli studi di settore, vengono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare (articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296/2006 - Finanziaria per il 2007). Al riguardo, si fa comunque presente che i contribuenti che usufruiscono del regime dei nuovi minimi, oltre a essere esclusi dall'applicazione degli studi di settore, non sono tenuti a compilare l'allegato degli indicatori di normalità economica (pagina 2 delle istruzioni per la compilazione dell'Ine).

La soglia dei 35 anni non limita la durata del regime, anzi, può estenderla. In sostanza, il nuovo regime agevolato si applica (ovviamente verificati i vari requisiti prescritti – limite di ricavi, niente esportazioni, ecc.) per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi; se poi, allo scadere del quinquennio non si è ancora trentacinquenni, c’è la possibilità di andare avanti con la disciplina di vantaggio fino all’anno in cui si compie il trentacinquesimo compleanno.

I contribuenti “minimi” che si avvalgono, dal 1° gennaio 2012, del regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati in esso previsti
- liquidazioni e versamenti periodici Iva
- versamento dell’acconto annuale Iva
- presentazione della dichiarazione Irap e versamento della relativa imposta.

Sono tenuti ai seguenti adempimenti:
  • conservazione dei documenti ricevuti ed emessi ai sensi dell’articolo 22 del Dpr n. 600/1973
  • fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le specifiche condizioni di esonero
  • comunicazione annuale dei dati Iva, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a 25.822,84 euro
  • presentazione delle dichiarazioni Unico e Iva
  • versamento annuale dell’Iva
  • versamento dell’acconto e del saldo dell’Irpef
  • versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunale e regionale all’Irpef
  • adempimenti dei sostituti d’imposta in materia di ritenute sui redditi di lavoro autonomo e per le operazioni di liquidazione
  • comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”)
  • comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (1)

L'associazione in partecipazione è il contratto, disciplinato dagli artt. 2549-2554 c.c., con cui un'impresa (associante) attribuisce ad un altro soggetto (associato) una partecipazione all'utile, salvo accordo contrario, e alle perdite (art. 2553 c.c.), verso il corrispettivo di un apporto, che può essere di qualunque tipo, patrimoniale (denaro, crediti, beni in natura di qualunque genere) e/o personale (realizzazione di un'opera o servizio, o svolgimento di un'attività lavorativa), purché "strumentale per l'esercizio di quell'impresa", in base alla Sentenza della Corte di Cassazione del 18/06/1987, n. 5353.

La gestione dell'impresa rimane in capo all'associante (ovvero titolare dell'impresa, rappresentante legale, etc.) il quale è l'unico soggetto ad assumere obbligazioni ed acquistare diritti verso i terzi.

L'associato ha il diritto di controllare la gestione dell'impresa o dell'affare per cui è stata costituita l'associazione e di ottenere il rendiconto.

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Feltrinelli

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle