CONTRIBUENTI MINIMI


Il regime dei contribuenti minimi si applica a partire dall'anno di inizio attività e per i quatto anni successivi e fino comunque al compimento del 35° anno se interviene successivamente (es. se il contribuente compie 35 anni al 6° anno di attività il regime è applicabile fino a tale anno compreso). 

Il regime agevolativo può essere applicato esclusivamente per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 periodi di imposta successivi. Coloro che, allo scadere del quinquennio, non hanno ancora compiuto 35 anni, possono prolungare l'applicazione del regime fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età; 

-  il regime dei contribuenti minimi si applica solo alle persone fisiche che hanno intrapreso un'attività d'impresa, arte o professione dopo il 31.12.2007. Per stabilire quale sia il periodo di imposta di inizio di una "nuova" attività produttiva si deve fare riferimento all'effettivo esercizio dell'attività; 

-  l'imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali è ridotta al 5%.

Il regime prevede le seguenti condizioni:

1) il contribuente non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare;

2) l'attività esercitata non costituisca in alcun modo mera prosecuzione di altra attività in precedenza svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria. L'esistenza di tale requisito va sempre verificata in presenza di attività di lavoro dipendente svolte con un contratto di lavoro a tempo indeterminato mentre non precludono l'applicazione del regime forme di lavoro precario (ad es. co.co.co e contratti di lavoro a tempo determinato) (C.M. Agenzia Entrate 30.5.2012, n. 17/E, all.); 

3) se l'attività è proseguimento di attività di altro soggetto, comunque il volume di ricavi del precedente anno non deve eccedere Euro 30.000,00.

L'Agenzia delle Entrate, con la C.M. 30.5.2012, n. 17/E (all.), ha precisato che, dal 1.1.2012, tale nuovo regime costituisce il regime naturale per le persone fisiche che iniziano un'attività di impresa, arte o professione o l'hanno intrapresa dopo il 31.12.2007.   

Il Provvedimento 22.12.2011 contiene le modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all'art. 27, co. 3, 4 e 5, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, co. 96-99, L. 244/2007 (ossia i requisiti per accedere al "vecchio" regime dei minimi), ma che non possono accedere al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità (si veda di seguito), e per coloro che ne fuoriescono per decorrenza dei termini di applicazione.

Si ricorda che possono accedere a tale regime contabile anche i contribuenti che, pur avendo i requisiti di cui all'art. 1, co. 96-99, L. 244/2007, hanno optato per il regime ordinario o per il regime semplificato per le nuove iniziative produttive.

I soggetti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati, in particolare:
- dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'I.R.A.P. e dell'I.V.A.;

- dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili nel caso in cui, su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria, forniscano gli stessi dati previsti dall'art. 16, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, ordinati in forma sistematica;

- dalle liquidazioni e dai versamenti periodici I.V.A.;

- dal versamento dell'acconto annuale dell'I.V.A.;

- dalla presentazione della dichiarazione I.R.A.P. e dal versamento della relativa imposta. I contribuenti che applicano tale regime sono soggetti agli studi di settore e ai parametri e hanno l'obbligo di compilare il modello per la comunicazione dei relativi dati.

CONTRIBUENTI MINIMI (2)

Gli autotrasportatori di merci in conto terzi hanno diritto a una deduzione forfetaria dal reddito d’impresa in relazione ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (articolo 66, comma 5, del Tuir). Sono previsti tre differenti importi, variabili in funzione del luogo in cui avviene l’operazione: all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, all’interno della regione o delle regioni confinanti, oltre tale ambito. La deduzione spetta alle imprese in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione.
Per quanto riguarda il reddito d’impresa e di lavoro autonomo prodotto dai contribuenti che applicano il regime dei “nuovi minimi” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl n. 98/2011), lo stesso è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel medesimo periodo; vi concorrono anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o professione. Pertanto, spese, ricavi e compensi vanno imputati al periodo d’imposta sulla base del “principio di cassa”, cioè considerando il momento di effettiva percezione del ricavo/compenso e quello di effettivo sostenimento del costo o della spesa. Rilevando le sole spese effettivamente sostenute, non trovano applicazione le deduzioni forfetarie per spese non documentate.

La circolare 17/E del 2012 individua le medesime cause di esclusione già previste per il previgente regime dei "minimi" dalla circolare 7/E del 2008. Tra le attività cui è precluso l’ingresso al regime semplificato in quanto si avvalgono di regimi speciali Iva non rientrano i tassisti che possono, pertanto, accedervi continuando inoltre a fruire dell’esonero dall’obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale, previsto dall'articolo 2 del Dpr 696/1996 (circolare 108/E del 2009). L’obbligo di certificazione dei corrispettivi dovrà essere rispettato mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico. Fermo restando il limite di spesa di 15.000 euro (nel triennio) per acquisto di beni strumentali, i costi relativi all’acquisto del veicolo, utilizzato esclusivamente per l’esercizio d’impresa, sono deducibili al 100% (articolo 164 del Tuir). Analogamente sono interamente deducibili le spese per la gestione dell'auto (carburante, manutenzione, etc.).

Segue

BONUS ASSUNZIONI GIOVANI: DECRETO LEGGE 76/2013 ("DECRETO LAVORO") part. 2

Le risorse sono ripartite per anno, in relazione alla durata del beneficio; le risorse relative al 2013 e al 2014 sono state aggregate per ottimizzarne l’utilizzo.
Regione                                 Fondo Stanziato            Fondo Disponibile
ABRUZZO                           € 4.377.189,52             € 4.377.189,52
BASILICATA                      € 7.033.820,95             € 7.033.820,95
BOLZANO                          € 2.560.272,85             € 2.560.272,85
CALABRIA                         € 31.573.249,65           € 31.573.249,65
CAMPANIA                        € 65.317.399,90           € 65.317.399,90
EMILIA ROMAGNA          € 12.512.232,79           € 12.512.232,79
FRIULI VENEZIA GIULIA € 5.736.984,31             € 5.736.984,31
LAZIO                                 € 21.829.431,48           € 21.829.431,48
LIGURIA                             € 9.317.390,96             € 9.317.390,96
LOMBARDIA                     € 16.196.757,13           € 16.196.757,13
MARCHE                           € 6.623.262,57              € 6.623.262,57
MOLISE                             € 1.774.417,47              € 1.774.417,47
PIEMONTE                        € 24.296.488,61            € 24.296.488,61
PUGLIA                              € 53.325.861,32            € 53.325.861,32
SARDEGNA                       € 15.912.689,63            € 15.912.689,63
SICILIA                              € 70.685.371,56            € 70.685.371,56
TOSCANA                         € 19.224.430,58            € 19.224.430,58
TRENTO                             € 2.374.914,93             € 2.374.914,93
UMBRIA                             € 7.346.162,01             € 7.346.162,01
VALLE D'AOSTA               € 1.547.243,88             € 1.547.243,88
VENETO                              € 16.434.427,89           € 16.434.427,89
I dati sono aggiornati al 01/10/2013

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AUMENTO DELL'ALIQUOTA ORDINARIA DAL 21% AL 22%

Dal 1.10.2013 l'aliquota IVA ordinaria, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, passa dal 21% al 22% ,  invece le aliquote ridotte del 4% e 10% non vengono modificate.

L'aliquota ordinaria da applicare varia dal momento impositivo, ovvero da quando l'operazione si considera effettuata (art. 6 DPR 633/72)

In linea di massima:
- per le cessioni di beni mobili l'operazione si considera effettuata all'atto della consegna ovvero della spedizione.

- per le cessioni di beni immobili quando viene stipulato l'atto.

- per le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate allorché si producono tali effetti, entro il termine di un anno per i beni mobili.

- per i servizi all'atto del pagamento del corrispettivo.

Per le operazioni compiute prima del 01/10/2013 restano soggette alla vecchia aliquota del 21%, mentre, per le operazioni effettuate dal 01/10/2013 si applica l'aliquota del 22%.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni

Articolo 6

Effettuazione delle operazioni
1. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
2. In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;
d-ter) abrogata
3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
4. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma.
5. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.









BONUS ASSUNZIONI GIOVANI: DECRETO LEGGE 76/2013 ("DECRETO LAVORO")

Il D.L. 76/2013 (CD. "Decreto Lavoro") all'art. 1 introduce un "bonus assunzione giovani" .

L'agevolazione si sostanzia in un contributo mensile di importo compreso nel limite di 650,00 euro, riconosciuto alle aziende che assumano o trasformino a tempo indeterminato giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, comportando un conseguente aumento della base occupazionale aziendale.

La norma prevede che quale incentivo spetti ai lavoratori che collocati nella fascia di età anzidetta, siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, spetta ai lavoratori che non abbiano ottenuto un diploma di suola superiore o professionale, spetta ai lavoratori che vivono da soli con almeno una persona a loro carico.

Per avere avere l'incentivo si deve realizzare l'effettivo aumento sulla base del rapporto esistente tra la forza aziendale mensile a fronte della nuova assunzione/trasformazione e il valore della forza aziendale media presente nei 12 mesi precedenti, ponderando proporzionalmente alla riduzione della prestazione lavorativa i lavoratori part -time.

In caso di trasformazione di un dipendente già in forza, l'azienda sarà costretta ad assumere un altro lavoratore.

Il bonus spettante all'azienda corrisponde ad un terzo della retribuzione lorda mensile di ogni lavoratore oggetto dell'agevolazione nel limite complessivo mensile di 650 euro per ogni lavoratore coinvolto.

Se si tratta di assunzioni a tempo indeterminato, sin dall'origine, il decreto prevede la fruizione del beneficio per un periodo pari a 18 mesi.

Se si tratta di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti già esistenti il decreto prevede la fruizione del beneficio per un periodo pari a 12 mesi.

Segue

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (2)

Al verificarsi di una delle seguenti fattispecie, il rapporto viene riqualificato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:
1. il numero degli associati impegnati in una medesima attività è superiore a tre, salvo che questi siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo;
2. manca la consegna del rendiconto;
3. manca un'effettiva partecipazione dell'associato al rischio dell'impresa associante;
4. la prestazione non richiede significative competenze tecniche o capacità tecnico-pratiche.

Segue -->

Feltrinelli

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle