PAGATI 16 MILIONI DI EURO AGLI AGRICOLTORI COLPITI DALL'ALLUVIONE IN SARDEGNA

Il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ha pagato, attraverso Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, il saldo domanda unica 2013 a favore di 8.988 beneficiari, dei 60 comuni colpiti dall'alluvione in Sardegna, per un importo di €.16.630.824,13.
È stato inoltre stabilito un calendario d'azioni condiviso tra Agea, Sin e Regione Sardegna, da attuarsi in tempi molto ridotti, con uno stanziamento ulteriore ad immediato e diretto beneficio degli agricoltori, attraverso l'attuazione di alcune misure del Psr.
Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

RIFORMA DELL'ISEE

La prima grande novità del nuovo indicatore sta nelle modalità di raccolta delle informazioni e nel rafforzamento dei controlli sulla veridicità delle informazioni che il cittadino dichiara.

Con il nuovo sistema, infatti, solo una parte dei dati utili per il calcolo dell’ISEE sarà autocertificata. D’ora in poi i dati fiscali più importanti – ad esempio, il reddito complessivo – e i dati relativi alle prestazioni ricevute dall’INPS saranno compilati direttamente da tale Amministrazione (tramite interrogazioni degli archivi propri e di quelli dell’Agenzia delle Entrate). Al di là della semplificazione burocratica, per cui al cittadino non si chiede di dichiarare quanto ha già fatto in altre sedi, queste novità costituiscono un significativo miglioramento delle caratteristiche di equità del sistema. Vi è infatti evidenza che con l’ISEE vigente finora, in cui tutto è auto-dichiarato, si è verificata una sistematica sottodichiarazione sia del reddito (anche rispetto al reddito Irpef ) sia del patrimonio. Con riferimento al patrimonio  mobiliare, ad esempio, l’80% dei nuclei familiare dichiara di non possedere neanche un conto corrente o libretto di risparmio, dato non coerente con quelli pubblicati dalla Banca d’Italia.

Il patrimonio mobiliare verrà controllato ex ante con riferimento all’esistenza di conti non dichiarati ed ex post con la creazione di liste selettive per controlli sostanziali della Guardia di Finanza. Le pratiche elusive (ad esempio, svuotamento dei conti correnti al 31 dicembre per poi ricostruirli al 5 primo gennaio) saranno evitate attraverso la valorizzazione della componente depositi e conti correnti bancari e postali mediante il riferimento alla consistenza media annua.





Con il nuovo ISEE le diverse tipologie di reddito vengono trattate in modo da migliorare l’equità, favorendo le situazioni di maggiore bisogno, come quelle che riguardano le persone con disabilità più grave e con redditi più bassi. Infatti:

•    per i redditi da lavoro dipendente si stabilisce la sottrazione di una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro, per tenere conto dei costi di produzione del reddito, ma anche per evitare il fenomeno noto col nome di “trappola della povertà”, per cui la piena considerazione del reddito nella prova dei mezzi disincentiva l’offerta di lavoro dei soggetti più deboli;
•    per le pensioni e trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari si sottrae una analoga quota, fino ad un massimo di 1.000 euro, per tenere conto in modo forfettario delle maggiori spese connesse alla vecchiaia e ad altre condizioni di fragilità dei beneficiari di trattamenti fiscalmente esenti;
•    per tenere conto dei costi dell’abitare viene aumentato (da 5.165 a 7.000 euro all’anno) l’importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l’affitto registrato che può esse- re portato in deduzione. Tale importo è incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Con riferimento ai proprietari, si tiene conto dei costi dell’abitare in modo comparabile nella componente patrimoniale;
•    per tenere conto dei costi sostenuti da persone con disabilità o non autosufficienti la scelta fondamentale che si compie con la riforma è di non considerare in modo indistinto tutte le persone con disabilità, ma di riclassificare le diverse definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza accorpandole in tre distinte classi: disabilità media, grave, e non autosufficienza. Si riconosce poi un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente una persona con disabilità, articolato in funzione del grado di disabilità. L’attuale sistema, che consiste nel riconoscere una maggiorazione della scala di equivalenza infatti, ha il limite di tradursi in un abbattimento dell’ISEE tanto più alto quanto più alto è il reddito e il patrimonio della famiglia considerata, indipendentemente dalla gravità del bisogno.

Le nuova franchigie sono:

•    4.000 euro per persona con disabilità media (incrementate a 5.500 euro se minorenne);

•    5.500 euro per persona con disabilità grave (incrementate a 7.500 euro se minorenne);

•    7.000 euro per persona non autosufficiente (incrementata a 9.500 euro se minorenne).


Per le persone non autosufficienti è poi ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti nella misura in cui si traducano in spese certificate per l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali.

Viene infine introdotta la possibilità per tutti di sottrarre (fino ad un massimo di 5.000 euro) le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali: spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida, spese sostenute per servizi di interpretariato per le persone sorde e spese mediche e di assistenza specifica per i disabili.

La valorizzazione del patrimonio  e gli abbattimenti per la prima casa

La maggiore considerazione del patrimonio  richiesta dalla legge viene raggiunta conside- rando il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI), riducendo la franchigia sulla componente mobiliare (che viene però articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare) e considerando il patrimonio all’estero.

Con riferimento agli immobili si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere, mentre per tenere conto dei costi dell’abitare viene riservato un trattamento  particolare alla prima casa. Il valore IMU è calcolato al netto del mutuo e di una fran- chigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi.

La scala di equivalenza tiene  conto di particolari condizioni di disagio

Si è deciso di non intervenire sulla scala ISEE in via generale, trattandosi  di una scala già “generosa” rispetto a quelle tipicamente in uso a livello internazionale e nazionale. Sono state però adottate alcune maggiorazioni per tenere conto di condizioni specifiche che possono dar luogo a minori economie di scala, in particolare per le famiglie numerose. Più precisamente, per tenere in particolare considerazione i figli successivi al secondo, la scala di equivalenza base (vigente) viene maggiorata di un ammontare crescente al crescere del numero dei figli da tre in poi. Inoltre, è man- tenuta una specifica maggiorazione per tenere conto dei costi superiori in cui si imbattono i nuclei familiari in cui sono presenti minori ed entrambi i genitori o l’unico presente lavorano, aumentata ulteriormente se è presente almeno un minore di 3 anni, nonché la maggiorazione per i nuclei monogenitoriali.




Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per persone adulte


Con il nuovo ISEE viene data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori potrebbe pertanto fare nucleo a sé.

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse. Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza. Tale regola viene incontro alla necessità di differenziare la con- dizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo – in qualità di tenuti agli alimenti e tenuto conto dei propri carichi familiari diretti – dalla condizione di chi non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.  Al fine di evitare comportamenti opportunistici, le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero continuano ad essere considerate nel patrimonio del donante. Analogamente, e per lo stesso motivo, sono considerate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti.




Prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni


A meno di casi particolari, ai fini dell’accesso a prestazioni per i bambini ciò che conta è la condizione economica di entrambi i genitori. Con il nuovo ISEE viene stabilito il principio che il ge- nitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo (genitore coniugato con persona diversa dall'altro genitore; legale separazione, ecc.).

Si tratta di una previsione necessaria per differenziare la situazione del nucleo in cui il genitore è davvero solo (per morte o allontanamento o irreperibilità dell’altro genitore o costituzione di un’al- tra famiglia) da quella in cui l’altro genitore naturale ha semplicemente un’altra residenza anagrafica, magari per scelta puramente opportunistica a fini fiscali. Di conseguenza, l’ISEE del nucleo familiare con figli viene integrato con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
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ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU

Si abolisce la seconda rata dell'IMU 2013 sull'abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9. Per quanto riguarda l'IMU agricola per i fabbricati rurali e per gli imprenditori agricoli professionali relativamente ai terreni è prevista l’esenzione totale dal pagamento della seconda rata.

Lo Stato rinuncia così a un gettito previsto di circa 2.150 mln.

Il mancato gettito viene compensato tramite acconti e aumenti d'imposta a carico del settore finanziario e assicurativo.

In dettaglio, la copertura del provvedimento è così composta:
Per 1,5 mld circa: aumento al 130% dell'acconto IRES e IRAP dovuto per l'anno d'imposta 2013 dalle società del settore finanziario e assicurativo. Per questi stessi soggetti l'aliquota IRES viene elevata per il solo anno d'imposta 2013 al 36%.

Per 650 mln circa: anticipo a carico degli intermediari finanziari sulle ritenute relative al risparmio amministrato (conto titoli).

Per quanto riguarda il gettito ulteriore atteso dai comuni che hanno deliberato per l'anno 2013 aliquote superiori a quella standard, circa metà dell'importo viene ristorata dallo Stato; a fini perequativi l'altra metà verrà versata dai contribuenti interessati a metà gennaio 2014, alle stesse scadenze già programmate per altri tributi.

Il termine per il pagamento degli acconti dovuti da tutti i contribuenti soggetti a IRES è prorogato al 10 dicembre 2013.

SPESOMETRO 2013: PROROGA

In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori nell’effettuare la
comunicazione delle operazioni Iva e quella integrativa all’Archivio dei rapporti
finanziari, l’Agenzia delle Entrate ha aperto una finestra temporale che consentirà di
inviare i dati fino al 31 gennaio 2014. Entro la stessa data è disposta la proroga, con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, della comunicazione da parte
degli operatori finanziari dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600
euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos.
Operazioni rilevanti Iva con Pos con proroga al 31 gennaio 2014 - Più tempo per
inviare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600
euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos. Con un Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia di oggi, viene, infatti, prorogato al 31 gennaio 2014 il termine,
prima fissato al 12 novembre 2013, per comunicare all’Anagrafe tributaria i pagamenti
effettuati con carte di credito, di debito e prepagate.
Nuovo spesometro via Entratel fino al 31 gennaio 2014 - Gli operatori economici che
devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all’anno
2012 - previste entro il 12 novembre 2013 (per chi effettua la liquidazione mensile) ed
entro il 21 novembre 2013 per tutti gli altri - hanno più tempo per effettuare l’invio dei
dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio
2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o
sostituiscono i precedenti invii.
Archivio rapporti finanziari: il Sid resta aperto fino a fine gennaio – Tenuto conto
delle difficoltà collegate all’interscambio dei flussi e alla nuova procedura di
registrazione al Sid (Sistema di Interscambio Dati), viene estesa la validità degli invii dei
dati al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine, gli operatori finanziari potranno
trasmettere all’Archivio dei rapporti finanziari anche gli eventuali file che annullano o
sostituiscono i precedenti invii.

Comunicato stampa

A.T.I.: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA

L'associazione temporanea d'impresa, introdotta nell'ordinamento italiano nel 1977 con la prima legge di recepimento delle disposizioni comunitarie in ambito di appalti pubblici, è un accordo con il quale uno o più imprese (denominate mandanti) conferiscono ad un'altra impresa (qualificata capogruppo o mandataria) un mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forza del quale la capo gruppo presenta un'offerta per conto proprio e delle sue mandanti (art. 34, co. 1 lett. d),  cod. app. ).

Il mandato conferito è un atto che ha natura contrattuale, di conseguenza tra le varie partecipanti si determinano diritti ed obblighi che si esauriscono con la conclusione del contratto d'appalto.

L'ATI si sottoscrive mediante un atto pubblico o una scrittura privata.

Un'ATI può assumere tre diverse forme di governance:

- Verticale, in cui viene conferito un mandato collettivo irrevocabile all'impresa partecipante che svolge l'attività principale oggetto della gara, che assumerà così il ruolo di capogruppo. Questa riunisce le altre imprese mandanti che svolgono attività corrispondenti a parti dell'opera, che il bando definisce come separabili.

- Orizzontale, il rapporto di collaborazione avviene tra imprese che esercitano attività omogenee e che si riuniscono al fine di suddividere i lavori, e ottenere così, grazie all'insieme delle iscrizioni, i requisiti necessari per partecipare alla gara d'appalto.

- Mista, un'associazione di tipo verticale in cui la mandataria è composta da un sub associazione orizzontale e le mandanti sono anch'esse sub associazioni orizzontali per ognuna delle categorie scorporabili.

Nelle ATI la responsabilità in relazione al progetto si differenzia in base alle governance in:

- solidale e illimitata nel caso di associazione orizzontale;
- pro quota per i lavori di propria competenza, e solidalmente  alla capogruppo nelle ATI verticali.

Ognuna delle aziende conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

L'ATI dura si al compimento dello specifico lavoro per cui si sono associate.

Nessun obbligo pubblicitario regola le ATI.

Mediante la costituzione di una ATI non nasce un nuovo soggetto fiscale. Allorché l'oggetto dell'appalto sia indivisibile, si determina l'esistenza di un organismo associato che opera come una società di fatto. Tale società è soggetta agli obblighi contabili e agli adempimenti fiscali relativi all'esecuzione dei lavori appaltati. Le imprese associate invece sono soggette ad imposizione solo per le quote di reddito spettanti a ciascuna secondo le quote di partecipazione.

Per quanto riguarda i pagamenti lo schema sarebbe il seguente:
- la capogruppo firma i documenti contabili di tutto il lavoro e provvede ad esplicare le eventuali riserve anche per i lavori eseguite dalle associate;
- ogni impresa associata predispone nei confronti del soggetto committente la fattura per le opere eseguite e
contabilizzate nello specifico S.A.L.;
- il committente a fronte di ogni S.A.L. emette un unico mandato di pagamento per un importo pari alla somma delle fatture emesse da ogni associato e ricevute dalla capogruppo;
- la somma del mandato viene riscossa dal legale rappresentante della capogruppo;
- il legale rappresentante della capogruppo suddivide il corrispettivo pro quota ad ogni associato corrispondente all'importo fatturato.

Le prestazioni rese dalle singole imprese associate devono essere fatturate direttamente nei
confronti dell'appaltatore, secondo le disposizioni fiscali per esse previste, anche ai fini dell’applicazione o meno del regime del “reverse charge”.

Nel caso in cui lavori edili siano affidati in appalto ad un’ATI, le imprese associate devono fatturare
direttamente nei confronti del committente, in base alle ordinarie modalità di applicazione dell’IVA.

Nel caso in cui lavori edili siano affidati in subappalto ad un’ATI, le imprese associate devono fatturare
direttamente nei confronti dell'appaltatore principale, applicando il meccanismo dell’inversione contabile.

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Rif. norm.:
- art. 37, co. 5, d.lgs. 163/2006, c.d. "Codice dei contratti pubblici"
- R.M. n. 9/782/1983
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DURC: SOFTWARE PER LA VERIFICA DELLA SUA VERIDICITA'

Se vi siete mai chiesti se il DURC che avete ricevuto sia vero o falso, ora è possibile verificarlo.

Basta installare il software Securepaper viewer 2.3..12.

Si tratta di uno strumento necessario alla verifica dei documenti elettronici, come DURC e CIP, contenenti codici bidimensionali con firma elettronica.


Feltrinelli

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle