La prima grande novità del nuovo indicatore sta nelle modalità di raccolta delle informazioni e nel rafforzamento dei controlli sulla veridicità delle informazioni che il cittadino dichiara.
Con il nuovo sistema, infatti, solo una parte dei dati utili per il calcolo dell’ISEE sarà autocertificata. D’ora in poi i dati fiscali più importanti – ad esempio, il reddito complessivo – e i dati relativi alle prestazioni ricevute dall’INPS saranno compilati direttamente da tale Amministrazione (tramite interrogazioni degli archivi propri e di quelli dell’Agenzia delle Entrate). Al di là della semplificazione burocratica, per cui al cittadino non si chiede di dichiarare quanto ha già fatto in altre sedi, queste novità costituiscono un significativo miglioramento delle caratteristiche di equità del sistema. Vi è infatti evidenza che con l’ISEE vigente finora, in cui tutto è auto-dichiarato, si è verificata una sistematica sottodichiarazione sia del reddito (anche rispetto al reddito Irpef ) sia del patrimonio. Con riferimento al patrimonio mobiliare, ad esempio, l’80% dei nuclei familiare dichiara di non possedere neanche un conto corrente o libretto di risparmio, dato non coerente con quelli pubblicati dalla Banca d’Italia.
Il patrimonio mobiliare verrà controllato ex ante con riferimento all’esistenza di conti non dichiarati ed ex post con la creazione di liste selettive per controlli sostanziali della Guardia di Finanza. Le pratiche elusive (ad esempio, svuotamento dei conti correnti al 31 dicembre per poi ricostruirli al 5 primo gennaio) saranno evitate attraverso la valorizzazione della componente depositi e conti correnti bancari e postali mediante il riferimento alla consistenza media annua.
Con il nuovo ISEE le diverse tipologie di reddito vengono trattate in modo da migliorare l’equità, favorendo le situazioni di maggiore bisogno, come quelle che riguardano le persone con disabilità più grave e con redditi più bassi. Infatti:
• per i redditi da lavoro dipendente si stabilisce la sottrazione di una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro, per tenere conto dei costi di produzione del reddito, ma anche per evitare il fenomeno noto col nome di “trappola della povertà”, per cui la piena considerazione del reddito nella prova dei mezzi disincentiva l’offerta di lavoro dei soggetti più deboli;
• per le pensioni e trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari si sottrae una analoga quota, fino ad un massimo di 1.000 euro, per tenere conto in modo forfettario delle maggiori spese connesse alla vecchiaia e ad altre condizioni di fragilità dei beneficiari di trattamenti fiscalmente esenti;
• per tenere conto dei costi dell’abitare viene aumentato (da 5.165 a 7.000 euro all’anno) l’importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l’affitto registrato che può esse- re portato in deduzione. Tale importo è incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Con riferimento ai proprietari, si tiene conto dei costi dell’abitare in modo comparabile nella componente patrimoniale;
• per tenere conto dei costi sostenuti da persone con disabilità o non autosufficienti la scelta fondamentale che si compie con la riforma è di non considerare in modo indistinto tutte le persone con disabilità, ma di riclassificare le diverse definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza accorpandole in tre distinte classi: disabilità media, grave, e non autosufficienza. Si riconosce poi un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente una persona con disabilità, articolato in funzione del grado di disabilità. L’attuale sistema, che consiste nel riconoscere una maggiorazione della scala di equivalenza infatti, ha il limite di tradursi in un abbattimento dell’ISEE tanto più alto quanto più alto è il reddito e il patrimonio della famiglia considerata, indipendentemente dalla gravità del bisogno.
Le nuova franchigie sono:
• 4.000 euro per persona con disabilità media (incrementate a 5.500 euro se minorenne);
• 5.500 euro per persona con disabilità grave (incrementate a 7.500 euro se minorenne);
• 7.000 euro per persona non autosufficiente (incrementata a 9.500 euro se minorenne).
Per le persone non autosufficienti è poi ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti nella misura in cui si traducano in spese certificate per l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali.
Viene infine introdotta la possibilità per tutti di sottrarre (fino ad un massimo di 5.000 euro) le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali: spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida, spese sostenute per servizi di interpretariato per le persone sorde e spese mediche e di assistenza specifica per i disabili.
La valorizzazione del patrimonio e gli abbattimenti per la prima casa
La maggiore considerazione del patrimonio richiesta dalla legge viene raggiunta conside- rando il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI), riducendo la franchigia sulla componente mobiliare (che viene però articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare) e considerando il patrimonio all’estero.
Con riferimento agli immobili si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere, mentre per tenere conto dei costi dell’abitare viene riservato un trattamento particolare alla prima casa. Il valore IMU è calcolato al netto del mutuo e di una fran- chigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi.
La scala di equivalenza tiene conto di particolari condizioni di disagio
Si è deciso di non intervenire sulla scala ISEE in via generale, trattandosi di una scala già “generosa” rispetto a quelle tipicamente in uso a livello internazionale e nazionale. Sono state però adottate alcune maggiorazioni per tenere conto di condizioni specifiche che possono dar luogo a minori economie di scala, in particolare per le famiglie numerose. Più precisamente, per tenere in particolare considerazione i figli successivi al secondo, la scala di equivalenza base (vigente) viene maggiorata di un ammontare crescente al crescere del numero dei figli da tre in poi. Inoltre, è man- tenuta una specifica maggiorazione per tenere conto dei costi superiori in cui si imbattono i nuclei familiari in cui sono presenti minori ed entrambi i genitori o l’unico presente lavorano, aumentata ulteriormente se è presente almeno un minore di 3 anni, nonché la maggiorazione per i nuclei monogenitoriali.
Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per persone adulte
Con il nuovo ISEE viene data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori potrebbe pertanto fare nucleo a sé.
Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse. Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza. Tale regola viene incontro alla necessità di differenziare la con- dizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo – in qualità di tenuti agli alimenti e tenuto conto dei propri carichi familiari diretti – dalla condizione di chi non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura. Al fine di evitare comportamenti opportunistici, le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero continuano ad essere considerate nel patrimonio del donante. Analogamente, e per lo stesso motivo, sono considerate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti.
Prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni
A meno di casi particolari, ai fini dell’accesso a prestazioni per i bambini ciò che conta è la condizione economica di entrambi i genitori. Con il nuovo ISEE viene stabilito il principio che il ge- nitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo (genitore coniugato con persona diversa dall'altro genitore; legale separazione, ecc.).
Si tratta di una previsione necessaria per differenziare la situazione del nucleo in cui il genitore è davvero solo (per morte o allontanamento o irreperibilità dell’altro genitore o costituzione di un’al- tra famiglia) da quella in cui l’altro genitore naturale ha semplicemente un’altra residenza anagrafica, magari per scelta puramente opportunistica a fini fiscali. Di conseguenza, l’ISEE del nucleo familiare con figli viene integrato con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
10
Con il nuovo sistema, infatti, solo una parte dei dati utili per il calcolo dell’ISEE sarà autocertificata. D’ora in poi i dati fiscali più importanti – ad esempio, il reddito complessivo – e i dati relativi alle prestazioni ricevute dall’INPS saranno compilati direttamente da tale Amministrazione (tramite interrogazioni degli archivi propri e di quelli dell’Agenzia delle Entrate). Al di là della semplificazione burocratica, per cui al cittadino non si chiede di dichiarare quanto ha già fatto in altre sedi, queste novità costituiscono un significativo miglioramento delle caratteristiche di equità del sistema. Vi è infatti evidenza che con l’ISEE vigente finora, in cui tutto è auto-dichiarato, si è verificata una sistematica sottodichiarazione sia del reddito (anche rispetto al reddito Irpef ) sia del patrimonio. Con riferimento al patrimonio mobiliare, ad esempio, l’80% dei nuclei familiare dichiara di non possedere neanche un conto corrente o libretto di risparmio, dato non coerente con quelli pubblicati dalla Banca d’Italia.
Il patrimonio mobiliare verrà controllato ex ante con riferimento all’esistenza di conti non dichiarati ed ex post con la creazione di liste selettive per controlli sostanziali della Guardia di Finanza. Le pratiche elusive (ad esempio, svuotamento dei conti correnti al 31 dicembre per poi ricostruirli al 5 primo gennaio) saranno evitate attraverso la valorizzazione della componente depositi e conti correnti bancari e postali mediante il riferimento alla consistenza media annua.
Con il nuovo ISEE le diverse tipologie di reddito vengono trattate in modo da migliorare l’equità, favorendo le situazioni di maggiore bisogno, come quelle che riguardano le persone con disabilità più grave e con redditi più bassi. Infatti:
• per i redditi da lavoro dipendente si stabilisce la sottrazione di una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro, per tenere conto dei costi di produzione del reddito, ma anche per evitare il fenomeno noto col nome di “trappola della povertà”, per cui la piena considerazione del reddito nella prova dei mezzi disincentiva l’offerta di lavoro dei soggetti più deboli;
• per le pensioni e trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari si sottrae una analoga quota, fino ad un massimo di 1.000 euro, per tenere conto in modo forfettario delle maggiori spese connesse alla vecchiaia e ad altre condizioni di fragilità dei beneficiari di trattamenti fiscalmente esenti;
• per tenere conto dei costi dell’abitare viene aumentato (da 5.165 a 7.000 euro all’anno) l’importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l’affitto registrato che può esse- re portato in deduzione. Tale importo è incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Con riferimento ai proprietari, si tiene conto dei costi dell’abitare in modo comparabile nella componente patrimoniale;
• per tenere conto dei costi sostenuti da persone con disabilità o non autosufficienti la scelta fondamentale che si compie con la riforma è di non considerare in modo indistinto tutte le persone con disabilità, ma di riclassificare le diverse definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza accorpandole in tre distinte classi: disabilità media, grave, e non autosufficienza. Si riconosce poi un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente una persona con disabilità, articolato in funzione del grado di disabilità. L’attuale sistema, che consiste nel riconoscere una maggiorazione della scala di equivalenza infatti, ha il limite di tradursi in un abbattimento dell’ISEE tanto più alto quanto più alto è il reddito e il patrimonio della famiglia considerata, indipendentemente dalla gravità del bisogno.
Le nuova franchigie sono:
• 4.000 euro per persona con disabilità media (incrementate a 5.500 euro se minorenne);
• 5.500 euro per persona con disabilità grave (incrementate a 7.500 euro se minorenne);
• 7.000 euro per persona non autosufficiente (incrementata a 9.500 euro se minorenne).
Per le persone non autosufficienti è poi ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti nella misura in cui si traducano in spese certificate per l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali.
Viene infine introdotta la possibilità per tutti di sottrarre (fino ad un massimo di 5.000 euro) le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali: spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida, spese sostenute per servizi di interpretariato per le persone sorde e spese mediche e di assistenza specifica per i disabili.
La valorizzazione del patrimonio e gli abbattimenti per la prima casa
La maggiore considerazione del patrimonio richiesta dalla legge viene raggiunta conside- rando il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI), riducendo la franchigia sulla componente mobiliare (che viene però articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare) e considerando il patrimonio all’estero.
Con riferimento agli immobili si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere, mentre per tenere conto dei costi dell’abitare viene riservato un trattamento particolare alla prima casa. Il valore IMU è calcolato al netto del mutuo e di una fran- chigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi.
La scala di equivalenza tiene conto di particolari condizioni di disagio
Si è deciso di non intervenire sulla scala ISEE in via generale, trattandosi di una scala già “generosa” rispetto a quelle tipicamente in uso a livello internazionale e nazionale. Sono state però adottate alcune maggiorazioni per tenere conto di condizioni specifiche che possono dar luogo a minori economie di scala, in particolare per le famiglie numerose. Più precisamente, per tenere in particolare considerazione i figli successivi al secondo, la scala di equivalenza base (vigente) viene maggiorata di un ammontare crescente al crescere del numero dei figli da tre in poi. Inoltre, è man- tenuta una specifica maggiorazione per tenere conto dei costi superiori in cui si imbattono i nuclei familiari in cui sono presenti minori ed entrambi i genitori o l’unico presente lavorano, aumentata ulteriormente se è presente almeno un minore di 3 anni, nonché la maggiorazione per i nuclei monogenitoriali.
Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per persone adulte
Con il nuovo ISEE viene data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori potrebbe pertanto fare nucleo a sé.
Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse. Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza. Tale regola viene incontro alla necessità di differenziare la con- dizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo – in qualità di tenuti agli alimenti e tenuto conto dei propri carichi familiari diretti – dalla condizione di chi non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura. Al fine di evitare comportamenti opportunistici, le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero continuano ad essere considerate nel patrimonio del donante. Analogamente, e per lo stesso motivo, sono considerate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti.
Prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni
A meno di casi particolari, ai fini dell’accesso a prestazioni per i bambini ciò che conta è la condizione economica di entrambi i genitori. Con il nuovo ISEE viene stabilito il principio che il ge- nitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo (genitore coniugato con persona diversa dall'altro genitore; legale separazione, ecc.).
Si tratta di una previsione necessaria per differenziare la situazione del nucleo in cui il genitore è davvero solo (per morte o allontanamento o irreperibilità dell’altro genitore o costituzione di un’al- tra famiglia) da quella in cui l’altro genitore naturale ha semplicemente un’altra residenza anagrafica, magari per scelta puramente opportunistica a fini fiscali. Di conseguenza, l’ISEE del nucleo familiare con figli viene integrato con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
10
Nessun commento:
Posta un commento