D.L. N. 133 / 2013 IMU - BANKITALIA

L'abolizione della seconda rata IMU
Il decreto-legge n. 133 del 2013 (A.C. 1941) prevede che - per l’anno 2013 - non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale sperimentale (IMU) per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate e di polizia, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale), salvo l'eventualedifferenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione previste dalle norme statali, che deve essere versata dal contribuente entro il 24 gennaio 2014. Non si dà comunque luogo a sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il predetto termine. Viene assicurato ai comuni il ristoro del minor gettito IMU con risorse per l'anno 2013 pari a 2.164 milioni di euro (articolo 1).
L'aumento degli acconti Ires e Irap e per il risparmio amministrato
Le risorse per l’abolizione dell’IMU sono rinvenute mediante aumento al 128,5 per cento dell'acconto Ires ed Irap per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia. Nei confronti degli stessi soggetti si prevede anche una addizionale alla aliquota Ires di 8,5 punti percentuali (articolo 2).
A decorrere dall'anno 2013, a carico dei soggetti che applicano l'imposta sostitutiva per il regime del risparmio amministrato si introduce il versamento di un acconto del 100 per cento entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Dismissione di immobili pubblici
In materia di dismissione di immobili pubblici, viene semplificata la procedura relativa alla vendita a trattativa privata anche in blocco. In primo luogo si estende a tale procedura la normativa che consente la sanatoria di irregolarità successivamente al trasferimento (articolo 3).
Si prevede inoltre che possano essere interessati dalla vendita in blocco a trattativa privata gli immobili ad usoprevalentemente non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, i quali comprendono anche locali accessori destinati al custode.
Il meccanismo di dismissione a trattativa privata in blocco è esteso anche agliimmobili degli enti territoriali. In tale ipotesi si prevede che gli enti territoriali interessati individuino, con apposita delibera, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale che autorizza alla vendita in blocco.
Nel corso dell’esame al Senato è stato inoltre previsto il divieto di alienazione di immobili con la procedura in esame alle società la cui struttura non consente l'identificazione di chi ne detiene la proprietà o il controllo. Sono altresì esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.
Si prevede che i fondi immobiliari gestiti dalla Invimit SGR, finalizzati alla valorizzazione e alla dismissione degli immobili pubblici, operano sul mercato inregime di libera concorrenza.
Il decreto ministeriale con il quale sono individuati i terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali da alienare o locare a cura dell’Agenzia del demanio, per i quali è riconosciuto ildiritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, deve essere adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014.
Si prevede, infine, che i Ministeri individuano e comunicano all’Agenzia del demanio gli immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale in ordine ai quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato.
Aumento del capitale della Banca d'Italia
In relazione alla Banca d’Italia, il decreto-legge (articoli 4-6) autorizza l’istituto adaumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di 7,5 miliardi di euro; a seguito dell’aumento, il capitale sarà rappresentato daquote di nuova emissione, pari a 25.000 euro ciascuna, con un limite di partecipazione fissato al 3 per cento del capitale. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.
Sono quindi individuate le categorie di investitori che possono acquisire le quote: si tratta di banche, imprese assicurative e fondi pensione, che devono avere sede legale ed amministrazione centrale in Italia; in caso di perdita di detto requisito dovrà procedersi all’alienazione delle quote. La sanzione per le quote in eccesso è la non spettanza il diritto di voto e l’imputazione dei relativi dividendi alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
In via transitoria, la Banca d'Italia può acquistare le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire il rispetto dei predetti limiti di partecipazione al capitale. Per tali quote il diritto di voto viene sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
In relazione agli organi, si precisa che né l'Assemblea dei partecipanti, né il Consiglio superiore della Banca d'Italia possono ingerire nelle materie relative all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Istituto. Inoltre sono recate norme sullacomposizione del predetto Consiglio Superiore e sui requisiti dei partecipanti.
Sono soppressi i poteri di sospensione e di annullamento delle delibere dell'assemblea e del Consiglio superiore da parte del delegato governativo e del Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede il conseguente adeguamento dello Statuto, conclusosi con l’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013.
Accise
Il decreto-legge reca inoltre una norma interpretativa in materia di accise,precisando che gli incrementi di accisa su birra, prodotti alcolici intermedi eall'alcole etilico, previsti a copertura di alcune norme di tutela dei beni culturali e del finanziamento del tax credit nel settore cinematografico (disposte dall’articolo 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter) del decreto-legge n. 91 del 2013), si riferiscono alle aliquote di accisa come successivamente rideterminate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013 (articolo 7).

CONDONO INTERESSI

L'art. 1 commi da 618 a 624 della legge n. 147 del 27/12/2013 offre l'opportunità di stralciare gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora se viene eseguito il versamento delle somme dovute, al netto di detti interessi, in una unica soluzione entro il 28/02/2014.

Gli interessi di mora maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro 60 giorni, mentre gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo si applicano sulle imposte o maggiori imposte dovute a seguito della liquidazione e del controllo formale della dichiarazione o dell'accertamento da parte dell'Ufficio, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza originaria del pagamento del tributo dovuto fino alla data di consegna dei ruoli al concessionario della riscossione.

Fonte: Italia Oggi.

SPESOMETRO 2012 AL CAPOLINEA

Scade venerdì 31 gennaio il termine per l'invio telematico, senza applicazione di sanzioni, della comunicazione delle operazioni Iva relative all'anno d'imposta 2012.
Le  comunicazioni delle operazioni relative all'anno 2013 dovranno essere inviate entro il prossimo 10 aprile 2014 da parte dei contribuenti mensili ed entro il 20 aprile dagli altri contribuenti.

Costituiscono oggetto della comunicazione annuale di cui all'art. 21, dl n. 78/2010 le operazioni rilevanti ai fini Iva, ovvero le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato.
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni di cui all'art. 8, lett. a) e b), dpr 633/72, le operazioni intracomunitarie, le operazioni altrimenti comunicate all'anagrafe tributaria ai sensi di legge (per es. in forza dell'obbligo di cui all'art.  7, dpr 605/73) e le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti di privati, pagate con carte elettroniche (queste operazioni devono essere comunicate dagli operatori finanziari emittenti i mezzi di pagamento).

Sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi dell'Iva, stabiliti o meno nel territorio dello stato, ad eccezione dei contribuenti minimi (persone fisiche  he si avvalgono del regime agevolato di cui all'art. 27, primo e secondo comma, dl n. 98 /2011).

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2013/2014


 

I Ministri dell’Economia e del Lavoro hanno annunciato, in un comunicato stampa congiunto, il differimento al 16 maggio 2014 del termine di scadenza per il pagamento dell’autoliquidazione. Sono posticipati alla stessa data i pagamenti dei premi speciali non soggetti all’autoliquidazione con date di scadenza antecedenti al 16 maggio 2014.

La legge di stabilità (articolo 1, comma 128), infatti, ha ridotto per il 2014 i premi e i contributi a carico dei soggetti tenuti all’obbligo assicurativo per un importo complessivo di 1 miliardo di euro, in relazione all’andamento infortunistico aziendale. Per permettere alle imprese di beneficiare immediatamente del bonus, il termine di pagamento è stato posticipato. L'onere del differimento è interamente a carico dello Stato.

LEGGE DI STABILITA' (disegno di legge approvato alla Camera): IL LAVORO

Nella seduta del 21 dicembre 2013 la Camera ha approvato il disegno di legge di stabilità 2014, ovvero testo suddiviso in articoli che viene presentato dagli, o agli organi depositari del potere legislativo, cui spetta l'iniziativa legislativa (art. 87 Cost.).

Per quanto concerne gli interventi concernenti il lavoro prevede una rimodulazione delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed altre categorie assimilate, stabilendo per i redditi non superiori a 8.000 euro una detrazione di 1.880 euro e incrementando le detrazioni dello stesso tipo per i redditi sino a 55.000 euro.
Il provvedimento interviene per finanziare, con riferimento all'anno 2014, gli ammortizzatori siciaki in deroga, i contratti di solidarietà e la cassa integrazione guadagni straordinaria, e in materia di esodati, incrementa 6.000 unità,  il contingente dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione per i quali trovano applicazione i requisiti previdenziali previgenti alla riforma pensionistica.
Ai fini della copertura delle maggiori spese che derivano da tale incremento, stabilisce l'innalzamento dell'aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS.
L'aliquota si innalza al 22 % per il 2014, al 23,5% per il 2015 e 24% per il 2016.



CASSETTO FISCALE

Il nuovo Regolamento introduce i seguenti adempimenti per gli intermediari:

> adesione on line alle condizioni generali che regolano i servizi;
> trasmissione telematica delle deleghe conferite da parte dei clienti al servizio telematico Entratel.

 

Feltrinelli

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle