Bonus vacanze: quanto vale, come chiederlo, a chi spetta In un Provvedimento delle Entrate tutti i passaggi per ottenerlo

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per richiedere e utilizzare il Bonus vacanze, previsto dal Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020). L’agevolazione, rivolta ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40mila euro, è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast. Il bonus spetta nella misura massima di 500 euro, da utilizzare per l’80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Con il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, dopo aver sentito l’INPS e avere acquisito il parere favorevole dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, vengono fornite le modalità per permettere a famiglie e imprese turistiche di richiedere, attivare e utilizzare il bonus. Sul sito delle Entrate, inoltre, è disponibile una guida che illustra tutti i meccanismi per richiedere l’agevolazione, le date da ricordare e gli importi di cui possono fruire le famiglie, in base al numero dei componenti.

Il calendario del bonus

 La prima cosa da sapere è che il Bonus vacanze può essere richiesto e utilizzato sul territorio nazionale dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da uno dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto che lo richiede, e può raggiungere un importo massimo di 500 euro nel caso delle famiglie composte da almeno tre persone. Per le famiglie composte da due persone, l’importo del bonus è pari a 300 euro e, in caso di nuclei familiari composti da una sola persona, pari a 150 euro.

Il perimetro dell’agevolazione

Altra informazione importante da tenere a mente: per fruire del bonus, le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una sola struttura ricettiva e vanno documentate con fattura, documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore, con indicazione del codice fiscale di chi intende fruire del bonus.

L’app IO per richiedere e attivare il bonus

Le misure fiscali del Dl Rilancio Dai contributi a fondo perduto alle agevolazioni per casa e risparmio energetico Pronto il vademecum per cittadini e imprese

È online il vademecum di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle entrate – Riscossione sul Decreto Rilancio. Con una presentazione agile e schematica vengono illustrate le disposizioni contenute nel Dl n. 34/2020, che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia e di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, sono sintetizzate tutte le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto legge per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall’emergenza del coronavirus.

Vademecum 

Decreto “Liquidità” I chiarimenti dell’Agenzia sulle principali misure fiscali del decreto

Con la circolare n. 9/E di oggi l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte sul decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, (cd. “Decreto liquidità”) fornendo anche risposta ai quesiti proposti da associazioni di categoria, operatori e stampa specializzata. Tra le questioni interpretative più rilevanti: il trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole; la disciplina del credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro; l’ambito soggettivo di applicazione e le condizioni di accesso al regime di sospensione dei versamenti tributari dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020; l’applicazione del metodo previsionale per il versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive; la gestione “a distanza” dell’attività di assistenza fiscale per la predisposizione del modello 730.

Trattamento fiscale della cessione gratuita dei farmaci ad uso compassionevole

La Circolare chiarisce che le cessioni gratuite di farmaci ad uso compassionevole danno diritto alla detrazione dell’Iva e alla deduzione del costo sostenuto. La norma infatti mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso cosiddetto compassionevole. La Circolare, pertanto, chiarisce che le cessioni a titolo gratuito di farmaci autorizzati per indicazioni terapeutiche nell’ambito di studi clinici (oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione rientranti nei predetti programmi) sono equiparate ai fini IVA alla loro distruzione e non tassabili ai fini delle imposte dirette.

Disciplina del credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Inizialmente introdotto col decreto cura-Italia, l’ambito oggettivo di applicazione di tale credito d’imposta ha subito un ampliamento grazie alle modifiche apportate col decreto liquidità. A tal riguardo, le Entrate chiariscono che tale agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), comprendendosi anche i detergenti per le mani e i disinfettanti.

Sospensione dei versamenti delle ritenute e dell’imposta sul valore aggiunto dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020

Beneficiari: con riferimento all’ambito di applicazione della sospensione, le Entrate chiariscono che: - vi rientrano anche le imprese agricole, qualunque sia la loro natura giuridica ed il criterio utilizzato ai fini della determinazione del loro reddito imponibile. In particolare, viene precisato che possono fruire della sospensione dei versamenti anche le imprese agricole che calcolano il loro reddito su base catastale. - in attesa dell’operatività del registro del terzo settore, possono beneficiare della sospensione gli enti non commerciali, che svolgono attività istituzionali di interesse generale (non in regime d’impresa), anche se svolgono attività commerciale non prevalente.

Condizioni: per quanto riguarda la verifica delle condizioni per poter fruire della sospensione dei versamenti, la Circolare chiarisce che occorre verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali previste dalla norma, in modo separato, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Ad esempio, per sospendere i versamenti di aprile, è necessario fare riferimento esclusivamente al fatturato o ai corrispettivi del mese di marzo 2020 e confrontarlo con quello dello stesso mese dell’anno precedente. La sospensione dei versamenti di aprile spetta anche se, nel mese di aprile 2020, il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti di una percentuale inferiore rispetto a quella prevista dalla norma. Ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi, la Circolare chiarisce che è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, sicché in caso di fattura differita, ai fini dell’imputazione dell’operazione ai mesi di marzo o aprile, rileva la data dei documenti di trasporto. Tale regola trova applicazione anche nei riguardi delle imprese di autotrasporto, a nulla rilevando, per queste ultime, la circostanza che le fatture emesse per le prestazioni possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

Estensione ai ricavi e compensi: la Circolare evidenzia che, laddove una parte delle operazioni effettuate dall’impresa non sia rilevanti ai fini dell’IVA, il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso anche ai ricavi e compensi, che, quindi, sarà necessario includere nella determinazione degli importi tra i quali operare il confronto richiesto dalla disposizione.

Metodo previsionale per il versamento degli acconti - La circolare chiarisce che possono beneficiare della speciale disciplina fiscale introdotta per incentivare il calcolo degli acconti con metodo previsionale - in ragione della quale non è prevista l’irrogazione di sanzioni ed interessi ove la differenza tra acconti dovuti in base alla dichiarazione presentata ed acconti versati non superi l’80 per cento – gli acconti dovuti complessivamente per il 2020 e, quindi, entrambe le rate dovute per tale annualità.

Assistenza fiscale a distanza - Al fine di evitare che i contribuenti debbano spostarsi dalle proprie abitazioni, le Entrate precisano che l’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del Caf o del professionista abilitato.

Legge di Bilancio 2020: come cambiano le regole sulle auto aziendali?


La Camera dei deputati ha licenziato, con 312 voti favorevoli e 153 contrari, in via definitiva la legge di bilancio 2020

Gli artt. 632 e 633 modificano il comma 4 dell’art. 51 del T.U.I.R (D.P.R. 917/1986), intervenendo sulla tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Le nuove regole valgono per i contratti stipulati dal 01/07/2020.

Quali veicoli rientrano nell'applicazione delle nuove regole?

Legge di Bilancio 2020: come cambiano le detrazioni?


La Camera dei deputati ha licenziato, con 312 voti favorevoli e 153 contrati, in via definitiva la legge di bilancio 2020

L’art. 629 modifica l’art. 15 del T.U.I.R, intervenendo sul calcolo delle detrazioni.

In particolare sono stati creati degli scaglioni per il riconoscimento della detrazione del 19% sulle spese.
Per chi ha un reddito che non supera i 120.000 euro le regole non cambiano.

Coloro che possiedono un reddito compreso tra i 120.000 euro e i 240.000 euro, bisogna eseguire la seguente operazione:

(240.000 – il reddito complessivo)/120.000 = x

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Per i possessori di un reddito superiore ai 240.000 euro la detrazione è pari a zero.

La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo per:

Feltrinelli

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle