Termini di invio della comunicazione
Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente.
Solo per l'anno d’imposta 2010, il termine sopra citato è stato posticipato, dal provvedimento, al 31 gennaio 2012.
Per le operazioni relative all’anno d'imposta 2010, l’importo delle operazioni da comunicare è elevato ad euro 25.000 e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.
Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna sanzione.
E' consentito inviare file integralmente sostitutivi dei precedenti, sempre riferiti al medesimo anno, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione annuale dei dati.
Scaduto il suddetto termine resta ferma la facoltà per il contribuente, che abbia commesso eventuali violazioni, di beneficiare della riduzione ad un terzo della sanzione irrogata, pari a € 86 (art. 16 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), qualora sussistano le condizioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (istituto del ravvedimento operoso).
L'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che “Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”.
Pertanto, ai fini sanzionatori, l'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro.
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