DEPOSITO E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE


Gli esercizi di deposito e vendita all’ingrosso, oltre alle caratteristiche previste dalle normative
europee, nazionali e regionali, devono possedere  le caratteristiche utili a garantire la
conservazione dei prodotti:
- strutture utili a mantenere le derrate  in modo ordinato, rialzate dalla pavimentazione e
distaccate dalle pareti;
- i pavimenti debbono essere privi di soluzione di continuità e in materiale facilmente lavabile;
- le pareti ed i soffitti dovranno essere realizzati in modo da evitare il depositarsi di polveri e
l’annidarsi di animali infestanti
- impianti frigoriferi quando sia necessario garantire la conservazione delle derrate in regime di
refrigerazione;
- sistemi di rilevazione in continuo  delle temperature di mantenimento quando si
immagazzinano  prodotti surgelati;
- sistemi che consentano di accertare variazioni della temperatura di conservazione tali da
compromettere la salubrità dell’alimento;
Gli esercizi di vendita al dettaglio degli alimenti e/o bevande, oltre alle caratteristiche previste
dalle normative europee, nazionali e regionali, devono avere i seguenti requisiti:
 a) locali di esposizione, vendita e dispensa di numero e dimensioni adeguate alla capacità
commerciale dell'esercizio.
 La dispensa o il magazzino di norma sono direttamente collegati o ubicati in locali nelle
immediate vicinanze dell'esercizio;
 b) un vano ad uso laboratorio, conforme ai requisiti comuni specifici (cfr scheda 1)
limitatamente agli esercizi in cui si effettui la preparazione, produzione e confezionamento di
alimenti per la vendita diretta;
c) un vano di servizio, comprendente almeno:
- zona spogliatoio con armadietti individuali a due scomparti per la custodia rispettivamente
degli abiti civili e da lavoro;
- un servizio igienico per il personale addetto;
- un lavandino con  acqua potabile calda e fredda, regolarmente allacciato alla rete di
scarico, dotato di rubinetto a comando non manuale, di distributore semiautomatico di
sapone,di asciugamani monouso con relativo raccoglitore o  ad aria calda;
- di norma, quando la superficie dell'area di vendita al dettaglio  supera i 250 mq., dovrà
essere disponibile  un servizio igienico per il pubblico fruibile anche dal portatore di
handicap oltre a quelli riservati all'uso esclusivo del personale;
d) idonei recipienti, costruiti con materiale lavabile e dotati di coperchio a tenuta, per la raccolta
delle immondizie;
e) un apposito reparto o armadietto per il deposito delle attrezzature occorrenti per le pulizie;
f) arredamento ed attrezzature che consentano una facile pulizia;
g) banco di vendita con ripiano di materiale privo di soluzione di continuità, inalterabile, impermeabile e lavabile, dotato d’idonea protezione quando vi si espongano in mostra o
comunque vi si vendano alimenti non protetti da involucro proprio e che normalmente si
consumano senza preventivo lavaggio, sbucciatura o cottura, quando vengano venduti
prodotti sfusi deve essere istallato un lavello con acqua potabile corrente direttamente  nel
banco di vendita o in apposita area allestita per la preparazione dei prodotti e la pulizia delle
attrezzature;
h) banchi-armadio o vetrine refrigeranti, all'occorrenza distinte in relazione alla natura dei
prodotti esposti ed alle caratteristiche di deperibilità;
i) idonei scaffali con ripiani a superficie liscia e a cestelli costruiti in modo tale da consentire
una facile pulizia;
l) utensili e contenitori costruiti di materiale idoneo per alimenti, recanti apposito contrassegno.
Negli esercizi di vendita per prodotti alimentari esposti occorre apporre le indicazioni previste dalle
apposite normative riferite alla presentazione del prodotto al fine della corretta informazione.

Modulo da presentare

FALSE PARTITE IVA

La Riforma del lavoro ha previsto (all'art. 1, commi 26 e 27) che si tratta di partita iva falsa:

1. la partita Iva con un reddito sotto i 18.663,00 euro annui (per il 2012);

2. la partita Iva con un fatturato verso un unico committente oltre l'80% del volume d'affari in anno solare

3. la partita Iva con una postazione fissa presso una sede del committente.

Bastano due dei tre presupposti.

Tale norma non si applica alle partite Iva relative ad attività con competenze di alto grado e con un reddito annuo superiore a 1,25 volte il minimale contributivo di artigiani e commercianti, nonché alle attività professionali.


CONTRATTO A CHIAMATA O INTERMITTENTE

Con le recenti modifiche della L. n. 92/2012 (c.d. Riforma lavoro), entrate in vigore il 18/07/2012, è possibile utilizzare tale tipologia contrattuale nelle seguenti ipotesi:
1) "per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003);
2) "con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquestimo anno di età" (art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003).
Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 276/2003, laddove la contrattazione collettiva non sia intervenuta a disciplinare le ipotesi di cui al punto 1), è possibile ricorrere al lavoro intermittente, in base a quanto disposto dal D.M. 23 ottobre 2004, in relazione alle attività elencate nella tabella approvata con il R.D. n. 2657/1923, rispetto alle quali si rinvia ai chiarimenti forniti da questo Ministero con risposte ad interpello n. 46/2011, prot. n. 3252 del 7 settembre 2006, prot. n. 1566 del 13 luglio 2006.
In base al punto 1), come chiarito dal Ministero del Lavoro nella circ. n. 18/2012, va evidenziato che una lettura sistematica del complessivo quadro normativo porta a ritenere demandata alla contrattazione collettiva anche l'individuazione dei periodi predeterminati.
Con riferimento alla causale di cui al punto 2), la Riforma ha previsto, ai fini della stipulazione del contratto, che il lavoratore:
- non abbia compiuto i 24 anni (quindi al massimo 23 anni e 364 anni);
- oppure abbia più di 55 anni (quindi almeno 55 anni); in tal caso possono essere anche pensionati.
Risultano immutate le ipotesi in cui è vietato il ricorso al lavoro intermittente, elencate tassativamente all'art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003. In particolare, si fa riferimento alle seguenti situazioni:
- sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- salva diversa disposizione degli accordi sindacali, laddove il rapporto di lavoro intermittente sia attivato presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, sospensione dei rapporti o riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, per lavoratori adibiti alle medesime mansioni;
- nel caso di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero tale valutazione non sia stata rielaborata secondo quanto prevede l'art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008. Quindi, ai fini della attivazione di contratti di lavoro intermittente, occorre sempre tenere presente che il DVR deve essere "attuale" e adeguato alle condizioni strutturali, logistiche e organizzative della realtà aziendale nonché alle problematiche di formazione e informazione proprie dei lavoratori a chiamata.
Il contratto in esame può essere stipulato con o senza previsione del diritto all'indennità di disponibilità nella misura in cui lavoratore assuma o meno l'obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, nel rispetto del termine di preavviso non inferiore ad un giorno lavorativo (art. 35, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 276/2003).
Nel caso in cui nel contratto sia contemplato l'obbligo di rispondere alla chiamata il datore è tenuto alla corresponsione di una "indennità economica di disponibilità", da determinarsi secondo le indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva ovvero stabilita, in via sostitutiva, dal D.M. del 10/03/2004 in misura non inferiore al 20% della retribuzione, per il periodo in cui il lavoratore resta in attesa della chiamata datoriale.
L'indennità di disponibilità dovrà essere corrisposta anche nei periodi predeterminati rispetto ai quali è possibile la chiamata di lavoratori che abbiano stipulato il contratto prima delle entrata in vigore della Riforma.
All'art. 35 del D.Lgs. 276/2003 è stato aggiunto il comma 3 bis che prevede un obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro alla Direzione territoriale competente prima dell'inizio della prestazione lavorativa ovvero di "un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni". In quest'ultimo caso il Legislatore, al fine di poter semplificare l'adempimento in questione in ogni ipotesi in cui sia possibile una "pianificazione" anche a lungo termine delle attività, ha previsto che, con un solo adempimento, possano essere evidenziate più prestazioni di lavoro intermittente.
L'adempimento di tale obbligo da parte del datore di lavoro - anche con riferimento ai rapporto di lavoro instaurati antecedentemente al 18 luglio 2012 - potrà anzitutto essere effettuato, sino a nuove indicazioni, mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, utilizzando i recapiti istituzionali delle Direzioni del lavoro ovvero quelli appositamente creati da ciascuna Direzione.
La prescritta comunicazione, anche se effettuata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione lavorativa, dovrà intervenire prima dell'inizio della stessa. La comunicazione potrà inoltre essere modificata o annullata attraverso l'invio di una successiva comunicazione di rettifica da inviare sempre prima dell'inizio della prestazione ovvero, nel caso in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.
In assenza di modifiche si ritiene evidenziata una prestazione lavorativa effettivamente resa, sulla quale graveranno i connessi obblighi retributivi e contributivi.
I contratti di lavoro a chiamata stipulati precedentemente alla data del 18 luglio 2012 e che non siano compatibili con l'attuale quadro regolatorio dell'istituto, cessano di produrre effetti decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della Riforma, ovvero dal 19/07/2013.
Circolare 20/2012 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Modulo comunicazione orario

ASSOCIAZIONI POLITICHE: PARTITI

Alle associazioni politiche si applica la stessa disciplina (redditi e IVA) per le associazioni culturali con l'avvertenza che le clausole statutarie cui tali associazioni devono uniformarsi sono solo quelle elencate dal n. 1 al n. 4.
Ai soli fini delle imposte sui redditi, non è considerata commerciale l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a condizione che l'attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti dei seguenti soggetti (art. 148 c. 6 DPR  917/86):
1. iscritti, associati o partecipanti;
2. altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione  locale o nazionale e dei rispettivi associati o partecipanti;
3. tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
Ai soli fini IVA, non sono considerate commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in occasione di manifestazioni propagandistiche effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali (art. 4 c. 5 DPR 633/72).

Candidatura del partito

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle