CONTRATTO A CHIAMATA O INTERMITTENTE

Con le recenti modifiche della L. n. 92/2012 (c.d. Riforma lavoro), entrate in vigore il 18/07/2012, è possibile utilizzare tale tipologia contrattuale nelle seguenti ipotesi:
1) "per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003);
2) "con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquestimo anno di età" (art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003).
Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 276/2003, laddove la contrattazione collettiva non sia intervenuta a disciplinare le ipotesi di cui al punto 1), è possibile ricorrere al lavoro intermittente, in base a quanto disposto dal D.M. 23 ottobre 2004, in relazione alle attività elencate nella tabella approvata con il R.D. n. 2657/1923, rispetto alle quali si rinvia ai chiarimenti forniti da questo Ministero con risposte ad interpello n. 46/2011, prot. n. 3252 del 7 settembre 2006, prot. n. 1566 del 13 luglio 2006.
In base al punto 1), come chiarito dal Ministero del Lavoro nella circ. n. 18/2012, va evidenziato che una lettura sistematica del complessivo quadro normativo porta a ritenere demandata alla contrattazione collettiva anche l'individuazione dei periodi predeterminati.
Con riferimento alla causale di cui al punto 2), la Riforma ha previsto, ai fini della stipulazione del contratto, che il lavoratore:
- non abbia compiuto i 24 anni (quindi al massimo 23 anni e 364 anni);
- oppure abbia più di 55 anni (quindi almeno 55 anni); in tal caso possono essere anche pensionati.
Risultano immutate le ipotesi in cui è vietato il ricorso al lavoro intermittente, elencate tassativamente all'art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003. In particolare, si fa riferimento alle seguenti situazioni:
- sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- salva diversa disposizione degli accordi sindacali, laddove il rapporto di lavoro intermittente sia attivato presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, sospensione dei rapporti o riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, per lavoratori adibiti alle medesime mansioni;
- nel caso di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero tale valutazione non sia stata rielaborata secondo quanto prevede l'art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008. Quindi, ai fini della attivazione di contratti di lavoro intermittente, occorre sempre tenere presente che il DVR deve essere "attuale" e adeguato alle condizioni strutturali, logistiche e organizzative della realtà aziendale nonché alle problematiche di formazione e informazione proprie dei lavoratori a chiamata.
Il contratto in esame può essere stipulato con o senza previsione del diritto all'indennità di disponibilità nella misura in cui lavoratore assuma o meno l'obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, nel rispetto del termine di preavviso non inferiore ad un giorno lavorativo (art. 35, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 276/2003).
Nel caso in cui nel contratto sia contemplato l'obbligo di rispondere alla chiamata il datore è tenuto alla corresponsione di una "indennità economica di disponibilità", da determinarsi secondo le indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva ovvero stabilita, in via sostitutiva, dal D.M. del 10/03/2004 in misura non inferiore al 20% della retribuzione, per il periodo in cui il lavoratore resta in attesa della chiamata datoriale.
L'indennità di disponibilità dovrà essere corrisposta anche nei periodi predeterminati rispetto ai quali è possibile la chiamata di lavoratori che abbiano stipulato il contratto prima delle entrata in vigore della Riforma.
All'art. 35 del D.Lgs. 276/2003 è stato aggiunto il comma 3 bis che prevede un obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro alla Direzione territoriale competente prima dell'inizio della prestazione lavorativa ovvero di "un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni". In quest'ultimo caso il Legislatore, al fine di poter semplificare l'adempimento in questione in ogni ipotesi in cui sia possibile una "pianificazione" anche a lungo termine delle attività, ha previsto che, con un solo adempimento, possano essere evidenziate più prestazioni di lavoro intermittente.
L'adempimento di tale obbligo da parte del datore di lavoro - anche con riferimento ai rapporto di lavoro instaurati antecedentemente al 18 luglio 2012 - potrà anzitutto essere effettuato, sino a nuove indicazioni, mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, utilizzando i recapiti istituzionali delle Direzioni del lavoro ovvero quelli appositamente creati da ciascuna Direzione.
La prescritta comunicazione, anche se effettuata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione lavorativa, dovrà intervenire prima dell'inizio della stessa. La comunicazione potrà inoltre essere modificata o annullata attraverso l'invio di una successiva comunicazione di rettifica da inviare sempre prima dell'inizio della prestazione ovvero, nel caso in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.
In assenza di modifiche si ritiene evidenziata una prestazione lavorativa effettivamente resa, sulla quale graveranno i connessi obblighi retributivi e contributivi.
I contratti di lavoro a chiamata stipulati precedentemente alla data del 18 luglio 2012 e che non siano compatibili con l'attuale quadro regolatorio dell'istituto, cessano di produrre effetti decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della Riforma, ovvero dal 19/07/2013.
Circolare 20/2012 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Modulo comunicazione orario

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