Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobiliare oggetto di ristrutturazione.
Per avere la detrazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
Occorre che le stesse spese per questi interventi di recupero edilizio siano sostenute a partire dal 26/06/2012.
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell'inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni.
Non è fondamentale che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'immobile.
La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all'Asl, quando è obbligatoria.
Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatori), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso se acquistano beni per arredare il proprio immobile.
L'importo massimo di spesa ammessa in detrazione è pari a 10.000 euro.
Al fine di avere diritto alla detrazione sono necessari i seguenti interventi edilizi:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus;
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile;
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per l'acquisto di:
- mobili nuovi;
- elettrodomestici nuovi.
La detrazione per l'acquisto dei beni si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche).
La detrazione del 50%, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull'importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici).
Questo limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
Le spese detraibili non possono essere superiori a quelle sostenute per la ristrutturazione del fabbricato cui sono destinati.
Come per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:
- la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.
E' consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito.
La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente.
Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.