La collaborazione coordinata e continuativa è un rapporto di lavoro nel quale il collaboratore si impegna a compiere un'opera o un servizio in via continuativa a favore del committente e in coordinamento con quest'ultimo, ma senza che sussista alcun vincolo di subordinazione.
Sono collaboratori coordinati e continuativi coloro che esercitano attività, non rientranti nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente né nell'oggetto di arti o professioni, che presentano tutte le caratteristiche di seguito elencate:
- assenza di un vincolo di subordinazione;
- prestazione resa a favore di un committente;
- rapporto unitario e continuativo;
- nessun impiego di mezzi organizzati;
- retribuzione periodica prestabilita.
Si tratti di rapporto di lavoro parasubordinato, il quale si differenzia dal lavoro dipendente (in quanto non sussiste alcun vincolo di subordinazione), dal lavoro autonomo (inteso come esercizio di arte o professione) e dall'attività imprenditoriale (poiché manca un'organizzazione di mezzi).
Per collaborazione si intende lo svolgimento di ogni attività finalizzata al raggiungimento di scopi determinati da altri. Il collaboratore godi di totale autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione, ma deve svolgere la stessa in funzione delle finalità e delle necessità organizzative dell'imprenditore.
Per coordinamento si intende:
- la possibilità per il datore di lavoro di fornire delle direttive al collaboratore nei limiti dell'autonomia professionale di quest'ultimo;
- il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente.
E' ammesso che il collaboratore utilizzi i locali e le attrezzatture del committente, mentre è escluso l'inserimento strutturale dello stesso nell'organizzazione gerarchica dell'impresa.
Per continuità si intende che la prestazione non è semplicemente occasionale ma perdura nel tempo e comporta un impegno costante del collaboratore a favore del committente.
Non né necessario che la continuità sia convenzionalmente stabilita, ben potendo tale requisito essere accertato a posteriori, in base alla reiterazione di fatto delle prestazioni.
Per personalità della prestazione si intende la prevalenza del carattere personale dell'apporto lavorativo del collaboratore. Lo stesso può impiegare altri mezzi o avvalersi di altri soggetti a condizione che non venga meno la preminenza della sua personale partecipazione né l'unicità della responsabilità gravante su di lui.
Sono collaboratori coordinati e continuativi coloro che esercitano attività, non rientranti nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente né nell'oggetto di arti o professioni, che presentano tutte le caratteristiche di seguito elencate:
- assenza di un vincolo di subordinazione;
- prestazione resa a favore di un committente;
- rapporto unitario e continuativo;
- nessun impiego di mezzi organizzati;
- retribuzione periodica prestabilita.
Si tratti di rapporto di lavoro parasubordinato, il quale si differenzia dal lavoro dipendente (in quanto non sussiste alcun vincolo di subordinazione), dal lavoro autonomo (inteso come esercizio di arte o professione) e dall'attività imprenditoriale (poiché manca un'organizzazione di mezzi).
Per collaborazione si intende lo svolgimento di ogni attività finalizzata al raggiungimento di scopi determinati da altri. Il collaboratore godi di totale autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione, ma deve svolgere la stessa in funzione delle finalità e delle necessità organizzative dell'imprenditore.
Per coordinamento si intende:
- la possibilità per il datore di lavoro di fornire delle direttive al collaboratore nei limiti dell'autonomia professionale di quest'ultimo;
- il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente.
E' ammesso che il collaboratore utilizzi i locali e le attrezzatture del committente, mentre è escluso l'inserimento strutturale dello stesso nell'organizzazione gerarchica dell'impresa.
Per continuità si intende che la prestazione non è semplicemente occasionale ma perdura nel tempo e comporta un impegno costante del collaboratore a favore del committente.
Non né necessario che la continuità sia convenzionalmente stabilita, ben potendo tale requisito essere accertato a posteriori, in base alla reiterazione di fatto delle prestazioni.
Per personalità della prestazione si intende la prevalenza del carattere personale dell'apporto lavorativo del collaboratore. Lo stesso può impiegare altri mezzi o avvalersi di altri soggetti a condizione che non venga meno la preminenza della sua personale partecipazione né l'unicità della responsabilità gravante su di lui.
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